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San Marino, distacchi dei lavoratori e lavoro straordinario

da Redazione

In Aula anche la ratifica del Decreto Delegato numero 31 del 2019. Ecco la documentazione che va presentata all’Ufficio Attività Economiche.

 

di Alessandro Carli

 

È all’esame dell’Aula la ratifica delle “Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di distacchi di lavoratori e lavoro straordinario” stabilite dal Decreto Delegato numero 31 del 2019.

Oltre a due modifiche dell’articolo 16 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 (“L’effettuazione di lavoro straordinario, nei limiti di due ore giornaliere, deve essere preventivamente comunicato all’Ufficio Attività Economiche” e poi “Quando viene richiesto al prestatore di lavorare nelle giornate domenicali festive, il datore di lavoro deve darne preventivamente comunicazione all’Ufficio Attività Economiche e la retribuzione deve essere aumentata del cento per cento”), il provvedimento affronta anche i distacchi di lavoratori che “si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori subordinati, con il loro consenso, a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di un’attività lavorativa dettata da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo” inerente al proprio ciclo produttivo, che deve risultare dalla sostanziale identità dell’attività effettivamente svolta dalle due imprese; per la fornitura di beni prodotti e/o il relativo montaggio, smontaggio collaudo e manutenzione”.

Il distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante e impresa sammarinese deve risultare da apposito contratto registrato di cui copia deve essere trasmessa all’Ufficio Attività Economiche prima dell’inizio del distacco unitamente ai seguenti documenti:

a) la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante, la qualifica e la mansione di inquadramento;

b) la certificazione attestante la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di provenienza dell’impresa distaccante.

Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni: a) l’esigenza organizzativa e/o produttiva che giustifica il distacco; b) le generalità e il numero dei lavoratori coinvolti nel distacco; c) le mansioni alle quali il lavoratore distaccato sarà adibito; d) il luogo e l’orario di lavoro; e) la durata del distacco.

Deve essere trasmessa trimestralmente all’Ufficio Attività Economiche, da parte dell’impresa che utilizza il lavoratore distaccato, la certificazione che comprova la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato.

L’impresa sammarinese nella quale sono impiegati i lavoratori distaccati deve preventivamente acquisirne la copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino che deve essere esibita in caso di verifica da parte dei funzionari dell’Ufficio Attività di Controllo.

Il distacco di lavoratori non può essere utilizzato:

a) qualora l’impresa ospitante abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;

b) qualora l’impresa ospitante abbia fatto ricorso nel mese precedente alla sospensione dei rapporti di lavoro o alla riduzione dell’orario con diritto alla Cassa Integrazione Guadagni, per mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;

c) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

d) per l’impiego di lavoratori non iscritti nelle liste di avviamento al lavoro che nel Paese di provenienza beneficino della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria, straordinaria o di mobilità;

e) qualora l’impresa ospitante non abbia redatto l’apposito documento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche;

f) qualora vi siano lavoratori sammarinesi, residenti o soggiornanti disponibili, a parità di qualifica e mansione, nelle liste di avviamento al lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito all’articolo 7 del Decreto – Legge 5 ottobre 2011 n. 156.

Il trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato continua a gravare sull’impresa distaccante, in caso di inadempimento risponde in solido l’impresa utilizzatrice. Per i lavoratori alle dipendenze di imprese di diritto non sammarinese, il primo periodo di distacco nella Repubblica di San Marino non può avere durata superiore a sei mesi. A ogni eventuale richiesta di rinnovo può essere concessa una proroga di ulteriori sei mesi per un periodo massimo complessivo di 36 mesi.

Il DD è scaricabile in maniera integrale sul sito del Consiglio Grande e Generale.

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