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Lavorare a San Marino, guida pratica per i frontalieri

da Redazione

Gli aspetti più importati del libro curato da Paride Neri, Vice Presidente del CSIR. La modalità di assunzione, il periodo di prova, gli istituti contrattuali e il regime fiscale.

 

di Alessandro Carli


Con il superamento del tetto delle 6 mila unità (al 31 marzo 2019 il numero dei frontalieri – riporta l’UPECEDS – ha raggiunto la cifra di 6.088 lavoratori, pari al 30,8% del totale dei lavoratori dipendenti) la “Guida al lavoro frontaliero” curata da Paride Neri, Vicepresidente CSIR allarga la “platea” degli interessati.

Rimandando il lettore alla segreteria organizzativa del CSIR (0541.780107) per il documento integrale, ci soffermiamo su alcuni aspetti.

 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

 

A San Marino esistono due possibili modalità di assunzione:

1 – Il datore di lavoro dopo avere effettuato le verifiche di legge circa la disponibilità di specifica figura professionale tra gli iscritti alle liste (sammarinesi/residenti), qualora l’esito sia negativo, ha facoltà di effettuare l’assunzione nominativa di un frontaliero previo autorizzazione degli organi competenti.

2 – Il datore di lavoro che intenda effettuare l’assunzione nominativa di un frontaliero senza compiere le verifiche suddette può farlo sostenendo un contributo aggiuntivo pari al 4,5% della retribuzione del lavoratore assunto.

L’assunzione in entrambi i casi può essere effettuata a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In caso di contratto a tempo determinato il superamento dei 18 mesi lavorati dà diritto alla stabilizzazione.

 

PERIODO DI PROVA


I periodi di prova sono correlati alla categoria d’inquadramento: per la 1° 35 giorni lavorati, per la seconda e la terza 60 giorni, per la quarta e la quinta 80 giorni, per la sesta 130 giorni e per la settima e l’ottava 180 giorni.

 

ISTITUTI CONTRATTUALI

 

Gli orario di lavoro cambiano da categoria a categoria: in quello dell’Industria è di 37,5 ore settimanali, in quello del Commercio 40. Gli “straordinari” dell’Industria prevedono un +25% sino alle 39esima ora settimanale mentre le successive ore arrivano al 30%, la stessa aliquota del Commercio.

Contratto Industria prevede 195 ore l’anno di ferie (equivalenti a 26 giorni), quello del Commercio 176 ore l’anno, pari a 22 o 26 giorni (5/6 gg. lavoro settimanali) + 58 h permessi/R.O.L.

La 13esima mensilità viene corrisposta a dicembre dell’anno di maturazione.

L’Indennità di Anzianità (Convenzionalmente definita TFR) viene calcolata nella misura del 8,33% della retribuzione annuale e viene erogata il mese di giugno successivo all’anno di maturazione.

 

ALTRI ISTITUTI


Al lavoratore durante il periodo di malattia viene riconosciuta dall’Istituto Sicurezza Sociale e corrisposta in busta paga una indennità economica nella misura del 86% per i primi 15 giorni e al 100% per i successivi fino al raggiungimento del sesto mese. Il restante periodo al 86%.

I certificati di malattia devono essere redatti dal medico curante, dalla guardia medica o dall’ospedale non hanno effetto retroattivo, ovvero hanno efficacia dal giorno dell’emissione. I certificati devono essere emessi in duplice copia, una per l’azienda una per l’ISS. La copia destinata all’ISS, da anticipare entro 3 giorni dalla sua redazione ai fax 0549.994252 o 0549.994396, deve contenere: nome e cognome del paziente; domicilio; diagnosi; prognosi; data di compilazione; timbro e firma del medico; telefono del paziente per eventuali comunicazioni.

 

DISOCCUPAZIONE

 

Gli assunti a tempo determinato da almeno sei mesi in caso di perdita involontaria del posto di lavoro hanno diritto a percepire la Naspi secondo quanto previsto dalla relativa normativa italiana.

 

IL REGIME FISCALE


Il lavoratore frontaliero, a differenza del lavoratore all’estero, è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il reddito prodotto è assoggettato secondo la norma italiana a tassazione concorrente che agisce in due distinte fasi:

1 – Lo Stato Sammarinese ottiene il pagamento delle imposte sul reddito percepito dal lavoratore attraverso specifica trattenuta in busta paga;

2 – Il lavoratore frontaliere tramite la dichiarazione dei redditi che è obbligato a presentare ogni anno in Italia, regolamenta il proprio rapporto fiscale con lo Stato Italiano con il seguente trattamento: il reddito lordo, ferma restando ogni deduzione e detrazione di legge, abbattuto della franchigia di 7.500 euro, costituisce la base imponibile per il calcolo delle imposte dalle quali è possibile detrarre, a titolo di credito d’imposta secondo le misure di legge, i tributi pagati a San Marino.

 

CSIR Tabella

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