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Il credito agevolato a supporto delle imprese sammarinesi

da Redazione

Modificato l’articolo 21 del Decreto Delegato numero 72 del 2018. Determinate aziende dovranno restituire il contributo in conto interessi.

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Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese, è stato modificato l’articolo 21 del DD nr. 72 del 2018. La novità è stata introdotta dal DD nr. 72 del 2019 che specifica che “decadono dai benefici e sono tenute alla restituzione, entro 180 giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del contributo in conto interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico le seguenti attività:

a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti dalla Legge;

b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l’accesso al mutuo;

c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;

d) le imprese che successivamente all’approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all’articolo 4 ad esclusione dell’ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;

e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;

f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;

g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell’Ufficio Attività Economiche, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l’insussistenza di cause di decadenza successivamente all’erogazione del finanziamento;

h) nel caso indicato all’articolo 17, comma 3.

Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell’interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all’atto dell’accertamento dell’inadempimento. L’importo di cui al comma 1, si determina rapportando l’importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

L’Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all’Erario la quota di interessi passivi pagata dall’Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all’Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall’istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato. Completato il progetto per il quale è stato concesso il contributo, il Comitato valutatore, su richiesta dell’impresa, verifica l’avvenuta esecuzione del progetto medesimo. A seguito dell’attestazione del Comitato di valutazione sull’avvenuta esecuzione del progetto o comunque decorsi tre mesi dalla richiesta dell’impresa senza che sia intervenuta attestazione negativa del Comitato, l’impresa non può più essere chiamata alla restituzione del contributo in conto interessi erogato, che si intende acquisito a titolo definitivo. Qualora, a seguito della positiva attestazione di cui al comma che precede o comunque decorso il periodo di tre mesi senza che sia intervenuta attestazione negativa del Comitato, si verifichi una delle circostanze di cui alle lettere b), d), e), f), g) del comma 1, il Comitato Valutatore dispone la cessazione dell’erogazione del contributo in conto interessi, ferma restando l’attribuzione all’impresa dei contributi già erogati che si intendono acquisiti a titolo definitivo”.

Infine l’art. 68 della Legge n. 166 del 2013 e successive modifiche – quello che riguarda il “Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento” – è così modificato: “È fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto n.100/2014 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge nr. 72 del 2008 e dal DD n.158/2010 e successive modifiche”.

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