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San Marino, gli incentivi a favore dei rivenditori di automobili

da Redazione

Delibera Congresso di Stato: il numero dei mezzi per categoria. Mezzi raddoppiati in caso di dipendenti assunti e dei mq. della sede.

 

di Alessandro Carli

 

È esecutiva la delibera di Congresso di Stato (Pratica n.1.3.3 – 690/2019/XXIX del 4 marzo 2019) sugli incentivi a favore di rivenditori di auto e moto e autoscuole.

Nel 2019 quindi vi saranno quattro autovetture “destinate ad uso dimostrativo” per ogni contratto di concessione per i concessionari.

Numero minimo di veicoli che, riporta la Delibera, “può essere aumentato, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, per ogni marchio rappresentato, sulla base dei piani ufficiali di programmazione veicoli ad uso dimostrativo dell’anno dalla casa madre ai concessionari ufficiali in funzione dell’obiettivo annuo di vendite, da presentarsi preventivamente ogni semestre”. I quantitativi superiormente definiti potranno essere contenuti in ragione di rilievi operativi effettuati dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti e dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Stesso numero di auto (quindi quattro) per i sub-concessionari o punti autorizzati. Veicoli che sono destinati “a uso dimostrativo” per operatore economico limitatamente ai veicoli relativi ai marchi rappresentati e per ogni rapporto attestato da nota ufficiale di conferma concessione rilasciata da concessionario ufficiale. Il predetto numero di veicoli, per ciascun rapporto di sub-concessione, può essere raddoppiato al raggiungimento del seguente parametro al momento dell’immatricolazione: n. 6 dipendenti assunti di cui almeno 5 a tempo indeterminato e oltre 400 metri quadrati di sede sociale risultanti da attestato di licenza.

Per salonisti invece, ovvero gli operatori economici che hanno come attività principale il commercio al “dettaglio di veicoli”, le autovetture “destinate ad uso dimostrativo” sono due. Anche in questo caso il numero minimo di veicoli può essere raddoppiato, al raggiungimento del seguente parametro al momento dell’immatricolazione: due dipendenti assunti a tempo indeterminato e più di 200 metri quadrati di sede sociale risultanti da attestato di licenza. Per le officine e carrozzerie autorizzate che non effettuano commercio, la Delibera parla di “una autovettura” destinata ad uso sostitutivo”.

Sono invece due le autovetture “destinate ad uso scuola guida” per gli esercenti di autoscuola, fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 12 del 19 ottobre 2004 per quanto concerne l’aliquota. I benefici di cui sopra dovranno essere richiesti contestualmente alla immatricolazione.

Il Congresso di Stato manda al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, di autorizzare fino ad un massimo del 10% del totale veicoli autorizzati per ciascun operatore economico, su formale e circostanziata richiesta, la concessione di auto ad uso dimostrativo che per proprie caratteristiche tecniche non possono rispettare le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto numero 135 del 2003.

L’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, eseguite le verifiche dei requisiti previsti dalle norme vigenti, provvederà ad annotare sulla carta di circolazione dei veicoli la destinazione d’uso. I veicoli destinati all’uso dimostrativo potranno essere ceduti trascorsi sei mesi dalla data di immatricolazione, mantenendo in capo all’operatore il termine residuo di conservazione per l’anno in corso; i veicoli destinati ad “uso scuola guida” potranno essere ceduti trascorsi dodici mesi dalla data di immatricolazione ed i veicoli destinati ad “uso sostitutivo” potranno essere ceduti in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto n. 135/2003. Quanto sopra, fatti salvi i benefici previsti dal Decreto n. 135/2003.

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