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San Marino, distacchi e straordinari: ecco le semplificazioni

da Redazione

Buone notizie per le imprese industriali con il Decreto Delegato 31/2019: niente più autorizzazioni preventive, bastano le comunicazioni.

 

di Daniele Bartolucci

 

Distacchi e lavoro straordinario, arrivano le semplificazioni richieste dalle imprese, in particolare quelle del settore manifatturiero. Nella relazione che accompagna il Decreto delegato, il Segretario di Stato all’Industria e al Lavoro, Andrea Zafferani spiega infatti che ci sono “alcune modifiche alle procedure necessarie per la richiesta di lavoro straordinario e per l’attivazione di specifiche tipologie di distacchi di lavoratori, con l’obiettivo di espletare tali adempimenti con maggior velocità e meno burocrazia”. In sostanza, si passa da un sistema in vigore dal 1961 di preventiva richiesta/autorizzazione ad uno di semplice comunicazione.

 

STRAORDINARIO, NON SERVE PIÙ L’AUTORIZZAZIONE


“All’articolo 1 si prevede una modifica alla Legge n.7 del 17 febbraio 1961 e in particolare si va a modificare l’articolo 16 “Durata delle prestazioni”, spiega sempre Zafferani. “In sostanza si va a ritoccare le procedure per la richiesta di lavoro straordinario prevedendo che le aziende debba no solamente fare una comunicazione preventiva all ‘Ufficio Attività Economiche, diversamente dalla precedente norma che prevedeva un’autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente”. In caso di ricorso al lavoro straordinario nelle giornate feriali (nel limite massimo delle due ore giornaliere) o in quelle festive, infatti, sarà sufficiente una semplice comunicazione all’Ufficio Attività Economiche compilando il modulo disponibile sul portale OPEC e trasmesso via mail all’indirizzo straordinari.uae@pa.sm.

Da notare che il comma 3) stabilisce che in caso di violazione di tali disposizioni scattano le sanzioni pecuniarie amministrative da 500 a 1.000 euro.

 

DISTACCHI: ORA BASTA LA COMUNICAZIONE


“Con l’articolo 2, che modifica l’articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.13, si interviene invece in materia di Distacchi dei lavoratori, semplificandone le procedure in particolare quando si parla di distacchi per la fornitura di beni prodotti e/o il relativo montaggio, smontaggio collaudo e manutenzione”.

“Per questa fattispecie”, spiega ancora Zafferani nella sua relazione, “il regolare distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante ed impresa sammarinese dovrà essere solamente oggetto di comunicazione all’Ufficio Attività Economiche, con la conseguente produzione di una documentazione minima (indicazione di tutte le imprese coinvolte nel distacco e dei lavoratori interessati), fermo restando l’obbligo per l’impresa sammarinese di acquisire preventivamente la copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino (per l’impresa italiana è rappresentato dal modulo ISMAR1, ndr)”. Con questa norma decade l’obbligo – tra gli altri – di fornire preventivamente anche la copia in bollo del contratto registrato tra l’impresa di diritto non sammarinese distaccante e la distaccataria. Inoltre, con la modifica introdotta il modello ISMAR 1 non dovrà più essere consegnato e timbrato dall’Ispettorato del Lavoro ma solo vidimato dall’ISS Ufficio Contributi. Tale modello ISMAR 1 dovrà essere esibito in caso di verifica da parte dei funzionari dell’Ufficio Attività di Controllo, che potranno altresì richiedere entro 5 giorni lavorativi la seguente ulteriore documentazione: generalità dei lavoratori coinvolti e relativo documento d’identità; la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato, della qualifica e della mansione d’inquadramento anche mediante la produzione dell’ultima busta paga; visura camerale o certificato analogo per le imprese non italiane.

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