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Le nuove misure a sostegno del sistema finanziario

da Redazione

Sono contenute nel Decreto-Legge n. 16 del 2019. Il provvedimento sarà efficace “sino al 31 luglio del 2020”.

BCSM 001

 

Al fine di salvaguardare e sostenere gli interessi dei risparmiatori, la stabilità del sistema economico e finanziario del Monte Titano e favorire operazioni di sistema (anche in relazione a procedure straordinarie o operazioni straordinarie disposte o autorizzate dalla Banca Centrale di San Marino) è stato pubblicato il Decreto-Legge nr. 16 del 2019.

Gli istituti di credito che hanno acquisito negli ultimi dieci anni o acquisiscono le attività e le passività di altri intermediari bancari sammarinesi, nell’ambito di operazioni di cessione in blocco di attivi e passivi o di acquisizione del pacchetto azionario di controllo, ovvero hanno acquisito negli ultimi dieci anni o acquisiscono le attività e le passività o il pacchetto azionario di controllo di altri intermediari bancari sammarinesi sottoposti a procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, possono accedere ai depositi che l’Eccellentissima Camera potrà costituire presso il medesimo istituto acquirente )anche in deroga alla Legge 3 marzo 1993 n. 35 e all’articolo 40, comma 1, lettera c) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, previo parere della Banca Centrale della Repubblica di San Marino) e a forme di finanziamento attivate dalla BCSM.

Lo Stato, per tramite dell’Eccellentissima Camera della Repubblica può garantire il rimborso dei finanziamenti a termine concessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in favore di soggetti vigilati operanti nel territorio sammarinese, anche in regime di amministrazione straordinaria o in liquidazione (ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera d) della Legge n. 96/2005), quale forma di adeguata garanzia “qualora Banca Centrale della Repubblica di San Marino attesti di non poter acquisire adeguate garanzie”. Allo scopo di facilitare l’accesso di Banca Centrale della Repubblica di San Marino al mercato internazionale dei capitali, finalizzato a costituire provvista da reimpiegare nelle modalità di cui sopra, lo Stato, per il tramite dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, può garantire il rimborso di finanziamenti contratti dalla Banca Centrale.

La fideiussione – la forma tecnica di garanzia – deve essere limitata a determinato contratto, di importo pari al relativo ammontare dovuto per capitale, interessi e spese ad integrazione delle garanzie acquisibili dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La fideiussione, a valere sull’Eccellentissima Camera di San Marino, verrà sottoscritta congiuntamente dal Segretario di Stato per le Finanze e dai Sindaci di Governo, su conforme deliberazione del Congresso di Stato e su richiesta motivata della BCSM. La richiesta motivata di fideiussione a valere sull’Eccellentissima Camera è formalizzata da Banca Centrale previo parere favorevole del Coordinamento della Vigilanza in cui venga accertato lo stato di necessità del beneficiario del finanziamento e previa l’attestazione da parte del Consiglio Direttivo. La fideiussione sarà efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cesserà di produrre effetti all’estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo. Il credito dell’Eccellentissima Camera per diritto di rivalsa sulla banca sammarinese facilitata è assistito da privilegio (ai sensi dell’articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche e integrazioni) al pari degli altri crediti privilegiati del Pubblico Erario.

I crediti della BCSM, in caso di successiva apertura di liquidazione coatta amministrativa a carico del soggetto vigilato beneficiario, “divengono crediti in pre-deduzione, sebbene erogati in data anteriore alla data da cui decorrono gli effetti della liquidazione coatta e per il loro valore complessivo, per capitale e interessi, calcolato a tale ultima data”. I prestiti erogati dalla Banca Centrale e le garanzie su di essi rinvenienti sono esenti da imposte e tasse.

I crediti vantati dall’Istituto Sicurezza Sociale e da FondISS nei confronti della Banca Centrale relativi a depositi o ad altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi previdenziali in passività o strumenti finanziari emessi dalle predette banche, con esclusione di quelle caratterizzate da clausole di subordinazione, sono coperte da garanzia dell’Eccellentissima Camera. Altre forme di garanzia fideiussoria e/o patrimoniale già presenti a favore delle risorse dei fondi previdenziali non possono essere smobilizzate a fronte della garanzia rilasciata dallo Stato. Il Decreto-Legge ha efficacia sino alla data del 31 luglio 2020.

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