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Riscatto della laurea, nessuno sconto sul Monte Titano

da Redazione

Nel “Reddito di cittadinanza” l’Italia propone 5 mila euro all’anno, a San Marino si possono “contare” gli anni universitari ma senza tagli.

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di Alessandro Carli

 

L’attenzione degli italiani è tutta spostata sul Decreto Legge “Reddito di cittadinanza” e “quota 100” che, all’articolo 20 comma 6, introduce la possibilità di riscattare, in maniera agevolata rispetto al passato, il corso di laurea ai fini pensionistici: “La facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo – sancisce il Decreto-Legge – è consentita, fino al compimento quarantacinquesimo anno di età, anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo (di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Come si evince, riguarda solamente gli “under 45” che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996 e che ricadono quindi per intero nel regime contributivo. In estrema sintesi, in base alle analisi della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la cifra sarà uguale per tutti: 5.241,30 euro di contributo annuo da pagare per ogni anno di studio. Si prevede che si possano riscattare sino a cinque anni con un versamento minimo.

Sull’argomento è intervenuto anche Quifinanza: “Se il periodo di laurea è successivo al gennaio 1996, il calcolo per il riscatto di quegli anni si determina in base all’aliquota Irpef (la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti è nell’aliquota del 33%) sulla retribuzione lorda del richiedente moltiplicata per gli anni di studi per i quali si chiede il riscatto. L’importo era nel 2018 di 15.710 euro e quest’anno, anche se si attende il calcolo ufficiale, dovrebbe salire a 15.882,81 euro: il contributo del 33% sale quindi dai 5.184,30 euro del 2018 ai 5.241,32 euro che saranno richiesti quest’anno per il riscatto di ciascun anno di studio. In pratica il conto varia tra i 15mila euro di una laurea breve ai 25mila di un corso di laurea completo”.

La domanda di riscatto deve essere presentata online tramite il sito INPS. Non tutti i titoli sono riscattabili: è possibile infatti riscattare il diploma universitario, della durata di 2-3 anni, la laurea triennale, quadriennale, la laurea a ciclo unico, il diploma di specializzazione post-laurea, il dottorato, mentre non possono essere riscattati gli anni fuori corso.

 

TITANO: SÌ AL RISCATTO MA SENZA SCONTI


A San Marino, che nel suo ordinamento comunque prevede il riscatto degli anni universitari, i costi sono decisamente più alti, anche perché non sono previsti sconti. L’articolo 6 della Legge nr. 47 del 2008 spiega che “i periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto” c’è anche “il corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati”.

L’articolo 7 della Legge nr. 47 del 2008 riporta che si possono “riscattare, versando la relativa somma, il periodo del corso legale dei diplomi universitari di durata almeno biennale rilasciati dall’Università di San Marino”.

Sono equiparati la laurea conseguita all’estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale a San Marino; le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede. Sono altresì riscattabili, sempreché non siano coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi di specializzazione di durata non inferiore ad un anno; i dottorati di ricerca, successivi alla laurea, di durata non inferiore ai due anni. Il riscatto può riguardare tutto il periodo o solo singoli periodi.

La domanda va presentata all’ISS direttamente dall’interessato compilando l’apposito modulo e allegando il certificato rilasciato dall’Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma universitario e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi; la dichiarazione, nel caso di lavoratore subordinato, rilasciata dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda oppure, nel caso di lavoratore autonomo, copia della dichiarazione dei redditi IGR; autocertificazione di non avvenuta richiesta presso altri sistemi pensionistici.

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