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San Marino, avviato il Servizio di Recapito Certificato

da Redazione

Obbligatorio per le imprese, servirà per comunicare con la P.A. Entro il 30 aprile occorre registrare il Domicilio Digitale presso Poste SM.

 

di Daniele Bartolucci

 

Anche San Marino attiva il Servizio Elettronico di Recapito Certificato. Lo strumento così individuato, oltre ad essere obbligatorio, fungerà quale unico mezzo di comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori economici. Non è dato a sapersi, però, se tutti gli uffici pubblici riusciranno ad adottare la procedura di cui trattasi contemporaneamente. Di certo è che non l’hanno ancora fatto tutti.

Come noto, infatti, l’articolo 22 della Legge 31 ottobre 2018 n. 137 ha stabilito per tutti gli operatori economici l’obbligo di registrazione del proprio domicilio digitale entro il termine massimo del 30 aprile 2019. A tal proposito è stato emanato il regolamento n.7 del 22 novembre 2018, disciplinante le modalità di utilizzo del Registro pubblico dei domicili digitali (istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 così come modificato all’articolo 3 del Decreto Delegato 26 luglio 2018 n. 92).

L’erogazione del servizio e la gestione del Registro pubblico dei Domicili Digitali sono stati affidati all’ATI PosteSM-TNotice e dal 7 gennaio è attivo presso tutti gli sportelli postali il servizio di registrazione del proprio Domicilio Digitale, necessario per la successiva attivazione della raccomandata elettronica che sarà comunicata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

La sottoscrizione autografa in calce alla dichiarazione di elezione di domicilio digitale dovrà essere effettuata dal dichiarante (legale rappresentante, senza possibilità di delega) presso lo sportello postale presentando un documento di identità in corso di validità. Si ricorda che con l’elezione del domicilio digitale mediante l’iscrizione nel relativo Registro non sarà possibile opporre eccezioni relative all’uso o disponibilità dell’indirizzo di posta elettronica indicato. Inoltre le comunicazioni, gli atti e i documenti trasmessi a mezzo del servizio elettronico di recapito certificato non ritirati dal destinatario, produrranno gli stessi effetti giuridici della compiuta giacenza (di 30 giorni) di una raccomandata postale.

“La persona giuridica residente all’estero che elegge in via volontaria il proprio domicilio digitale nella Repubblica di San Marino nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2”, si legge nell’art. 5 del Regolamento suddetto, “è tenuta ad allegare i documenti comprovanti i poteri di rappresentanza mediante certificazione pubblica dell’autorità emittente, redatta in lingua italiana e munita di firma elettronica qualificata, oppure munita di un contrassegno tramite il quale sia possibile accedere al documento informatico originale. Qualora la predetta documentazione sia già stata prodotta all’Amministrazione nell’ambito di altri procedimenti e sia ancora in corso di validità al momento della richiesta di elezione, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 159/2011, è sufficiente l’allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale sia indicato anche l’ufficio dell’Amministrazione presso cui la stessa è stata prodotta Vale la pena specificare che il Domicilio digitale, altro non è che un indirizzo di posta elettronica, ma “il cui formato (art. 2 del Regolamento in oggetto) è conforme allo standard RFC2822, al paragrafo “3.4.1. Addr-spec specification”, definito dall’Internet Engineering Task Force”.

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