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San Marino, trust: l’Aula discute le modifiche alla normativa

da Redazione

Il Progetto di Legge in prima lettura (d’urgenza) in questi giorni. La Relazione: apportare una serie di correttivi per renderla più fruibile.

trustee

 

Procedura d’urgenza per il Progetto di legge “Modifiche alla normativa in materia di Trust”, che andrà in prima lettura nella sessione del Consiglio Grande e Generale che si è aperto il 16 gennaio e che proseguirà sino al 24.

La Repubblica di San Marino, sin dall’anno 2004, ha avviato un percorso atto a riconoscere e ad introdurre nel proprio ordinamento la disciplina in materia di trust” si legge nella premessa.

Il legislatore, nel rispetto della tradizione giuridica sammarinese, “intendeva, infatti, cogliere le opportunità offerte dall’istituto, ritenendo questo, insieme ad altri già conosciuti nel diritto comune quali l’erede fiduciario e il fede commesso, un valido strumento nella gestione di patrimoni, nella pianificazione successoria, nella tutela dei minori, nella tutela delle persone con grave disabilità e nella protezione patrimoniale”.

Con la Legge del 1° marzo 2010 numero 42, il legislatore, per porsi all’avanguardia in questo settore, volendo anche superare gli ordinamenti di altri Stati, pur salvaguardando l’esigenza di combattere usi distorsivi o fraudolenti dello strumento che, al pari di altri istituti giuridici, non deve essere rivolto al perseguimento di finalità illecite, ha ritenuto riformulare la precedente Legge di disciplina del trust per introdurre novità sostanziali, tipicità e garanzie che caratterizzano i trust istituti sulla base della legge sammarinese.

Trascorsi oltre otto anni dalla promulgazione della Legge numero 42, la pratica ha messo in evidenza la necessità di apportare alcuni correttivi per renderla più fruibile.

Le modifiche principali proposte dal disegno di legge sono le seguenti.

Il primo comma dell’articolo 2 si propone di eliminare l’obbligo di allegazione di una dichiarazione di validità redatta da un Notaio della Repubblica di San Marino all’atto di trust qualora quest’ultimo sia stato redatto o autenticato da un notaio estero. La prassi ha posto in evidenza, infatti, che i professionisti esteri, proprio in ragione di questo disposto di legge, tendono a non consigliare l’utilizzo della legge sammarinese a favore di altre, in quanto ritengono svilito il proprio operato professionale.

Al comma secondo dell’articolo 2 si propone una modifica, che sarà poi ripresa anche in articoli successivi (articolo 8 e articolo 12), alle attività richieste all’agente residente. La norma vigente, infatti, impone all’agente residente la custodia e la compilazione del Libro degli eventi. Il Libro degli eventi è il libro dei fatti, contabili e non, riferiti al trust. Pertanto è un libro ove l’annotazione dei fatti deve gravare sul trustee, che è’ il gestore del trust, e non sull’agente residente che sarebbe nel caso un mero trascrittore di quanto comunicato dal trustee. La proposta tende pertanto a responsabilizzare il trustee di tutti gli adempimenti amministrativi e a conservare in capo all’agente residente l’onere di mantenere i rapporti con il Registro dei trust della Repubblica di San Marino.

All’articolo 3 si propone la modifica della lettera f) del l’articolo 7. Qualora l’atto istitutivo del trust lo preveda viene inserita nell’Attestato di trust l’indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno. Questa modifica, apparentemente di poco rilievo, è invece molto significativa tant’è che consentirà di poter chiedere, qualora lo si rendesse opportuno e necessario, al Registro dei Trust, la certificazione pubblica di tale informazione (terzo comma dell’articolo Il del progetto di legge); una opportunità questa che sarebbe prevista dalla sola legge sammarinese e che rappresenterebbe un plus certamente apprezzato.

All’articolo 6 si propone, anche in ragione dell’evoluzione normativa avvenuta nella Repubblica di San Marino che ha abrogato da tempo le società anonime, un mero aggiornamento del dettato legislativo.

All’articolo 9 si propone l’introduzione, nel dettato legislativo, dell’articolo 28 bis. L’articolo, in caso di cessazione dall’ufficio dell’agente residente, dispone gli adempimenti e le eventuali sanzioni, in capo al trustee, finalizzate alla nomina del nuovo agente residente. L’attuale normativa non prevede le modalità di sostituzione nel caso di cessazione dall’ufficio dell’agente residente; ipotesi invece prevista per gli uffici di trustee e di guardiano.

All’articolo 10, ai fini della semplificazione burocratica, si propone di adottare la modalità utilizzata dalla legge sulle società in luogo alla emissione di certificati per attestare il mantenimento delle condizioni soggettive e oggettive relative all’ufficio di trustee già ricoperto.

All’articolo 11, commi primo e secondo, viene ampliata la possibilità di richiesta di certificazioni al Registro dei Trust, oltre che al trustee, anche all’agente residente. L’agente residente è il delegato nei rapporti con il Registro per conto del trustee, pertanto, l’impossibilità per lo stesso di chiedere certificazioni è sicuramente da ricercarsi in una mera distrazione del legislatore.

All’articolo 14 infine la relazione che verrà presentata in Consiglio Grande e Generale propone di stabilire per legge l’onorario per l’ufficio di agente residente, stante la circostanza che i Decreti che istituiscono i tariffari professionali non prevedono nulla al riguardo.

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