Persone giuridiche: il termine di sei mesi scade il 31 dicembre 2018.
SAN MARINO – Semplificazione delle comunicazioni al Registro dei Titolari effettivi per le persone giuridiche. Visto l’art. 8, comma 1, della Legge 8 agosto 2018 n.104 l’Ufficio Industria Artigianato e Commercio rammenta che il termine di sei mesi della comunicazione di cui all’art.23-quater, comma 5, lettera a) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, così come introdotto dall’art.37 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139, scade il 31 dicembre 2018.
Al fine di facilitare la comunicazione di cui all’articolo 23-quater relativa alle persone giuridiche si impartiscono le seguenti disposizioni:
1. In ottemperanza all’art. 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.l59 per le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino non è richiesta copia del documento d’identità di cui all’art. 23-quater, comma 4, lettera b), della Legge 92/2018 così come introdotto dall’art.37 del Decreto Legge 11 dicembre 2017 n.139;
2. non è richiesto di allegare alla copia del documento d’identità il modulo “Dichiarazione di conformità all’originale, dichiarazione di variazione dati”;
3 . la dichiarazione motivata in sostituzione della comunicazione di cui all’art.8, comma 3, della Legge n.104/ 2018 deve essere inserita come allegato in sostituzione della copia del documento;
4 . gli atti ed i documenti previsti all’art.8, comma 5, della Legge n.104/ 2018, in sostituzione della copia del documento, devono essere inseriti al posto della medesima.
Resta invariato tutto quanto disposto dalla Circolare 1/ 2018 non modificato dalla presente.