Home FixingFixing San Marino, trasferimento: recepita la Direttiva 98/26/CE

San Marino, trasferimento: recepita la Direttiva 98/26/CE

da Redazione

Le definizioni degli ordini e l’apertura delle procedure d’insolvenza. Le disposizioni del DD promuovono la trasparenza e la certezza giuridica.

BCSM 009

 

Tra i punti all’odg della sessione del Consiglio Grande e Generale che si è conclusa giovedì 15 novembre spiccano, oltre al progetto di legge “Avvio della prima fase di sperimentazione delle indicazioni curricolari per la Scuola Sammarinese” (I lettura) anche la ratifica del Decreto Delegato nr. 111 del 2018, dedicato alla “Disposizioni in materia di definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli in recepimento della direttiva 98/26/CE” del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Decreto Delegato “si applica altresì alla garanzia in titoli fornita in relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino connesse alle sue funzioni di banca centrale”. Tali disposizioni promuovono la massima trasparenza e la certezza giuridica delle operazioni poste in essere e mirano, al contempo, a ridurre rischi sistemici, rischi giuridici e rischi di turbative derivanti dall’apertura di procedure d’insolvenza. Le disposizioni si applicano nell’ambito dei sistemi di pagamento e regolamento titoli, unitamente alle garanzie in titoli sorte in relazione ai suddetti sistemi di pagamento o di regolamento titoli.

 

Definitività degli ordini di trasferimento


Gli ordini di trasferimento, il netting e i conseguenti pagamenti e trasferimenti, eseguiti secondo le modalità del regolamento lordo o netto “(…) sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza”.

Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti dell’operatore del sistema che non sia un partecipante. Le medesime disposizioni trovano applicazione oltre che nei sistemi anche nei sistemi interoperabili. Qualora gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d’insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema in cui avviene l’apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora l’operatore del sistema dimostri che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’apertura della procedura d’insolvenza.

Il momento di immissione dell’ordine di trasferimento è stabilito dalle regole del sistema nel quale l’ordine di trasferimento medesimo viene immesso. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino stabilisce il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nei sistemi sammarinesi. La definitività dell’ordine di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti non può essere pregiudicata da nessuna azione, sia essa anche di invalidità. L’apertura di una procedura d’insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. Ciò si applica anche nei confronti dei diritti e degli obblighi degli operatori a un sistema che non siano partecipanti. Le medesime disposizioni trovano applicazione oltre che nei sistemi anche nei sistemi interoperabili. Un ordine di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a un sistema né da un terzo dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole di tale sistema. Nel caso di sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole sia il momento di immissione nel sistema sia il momento dell’irrevocabilità dell’ordine di trasferimento, in modo da assicurare il coordinamento delle regole dei sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole dei sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema circa il momento di immissione e di irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne degli altri sistemi con cui è interoperabile.

 

Apertura procedura d’insolvenza


Si considera momento di apertura di una procedura d’insolvenza nella Repubblica di San Marino il giorno, l’ora e il minuto dai quali si producono, secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure, gli effetti della procedura d’insolvenza comprese la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività, la sospensione o la cessazione delle restituzioni dei beni ai terzi o comunque l’imposizione di limiti all’attività.

Qualora la procedura d’insolvenza sia aperta in uno Stato estero, il momento di apertura della procedura d’insolvenza è quello dal quale i sistemi sammarinesi ne sono comunque venuti a conoscenza.

Compete agli organi preposti alle singole procedure d’insolvenza del giorno, dell’ora e del minuto dai quali decorre l’apertura della procedura d’insolvenza. Gli organi preposti alle procedure d’insolvenza comunicano immediatamente, anche per via telematica, alla BCSM l’apertura della procedura.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi del partecipante insolvente connessi con la partecipazione al sistema sorti prima dell’apertura della procedura d’insolvenza, l’agente di regolamento può utilizzare in nome e per conto del partecipante:

a) i fondi e qualunque strumento finanziario disponibili sul conto di regolamento del partecipante;

b) le linee di credito aperte in favore del partecipante garantite e destinate a soddisfare gli obblighi dello stesso verso il sistema.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento