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San Marino, bilanci semplificati per gli Operatori Economici

da Redazione

Le novità “telematiche” previste dal DD 138/2018 da gennaio 2019. I documenti verranno depositati solo all’Ufficio Attività Economiche.

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di Alessandro Carli

 

Novità per gli operatori economici di San Marino: dal 1 gennaio 2019 sarà più facile presentare i bilanci. Il Decreto Delegato nr. 138 del 31 ottobre 2018 va a completare il percorso normativo contenuto nelle due delibere del Congresso di Stato, la n.12 del 25 gennaio 2010, intitolata “Progetto di informatizzazione XBRL” e la n.20 del 9 dicembre 2010, quella sul Progetto di informatizzazione del processo di comunicazione economico-finanziaria XBRL RSM.

 

Cosa cambia


Ad oggi, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il DD 138/2018, “vi è un triplo adempimento in capo all’utente impresa relativamente allo stesso contenuto informativo: deposito cartaceo presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, deposito all’Ufficio Tributario e sul Portale PA del MOD. IGR P, quale allegato PDF immagine non interoperabile e infine deposito presso la Camera di Commercio, quale imputazione su interfaccia telematica on-line nel sito Internet di Camera di Commercio”.

Al fine di consentire di non caricare le imprese di adempimenti inutili e per far sì che sia la PA a condividere tali documenti elettronici tra le proprie Unità Organizzative e gli enti a partecipazione pubblica che necessitano di acquisirli, i documenti di cui sopra verranno depositati presso un unico soggetto (Ufficio Attività Economiche). Questo consentirà alle imprese di evitare di presentare bilanci in formato diverso per enti diversi, con riduzione di tempi, costi e rischi di errori di imputazione del dato. Il Decreto numero 138 del 31 ottobre 2018 poi va a definire il formato elettronico elaborabile (previsto dall’articolo 56 della Legge 7 agosto 2017 n. 94) nel formato standard XBRL (acronimo di eXstensible Business Reporting Language) per l’adozione del quale è necessario rendere disponibili adeguate classificazioni e nomenclature (“tassonomie”) delle voci da inserire nei documenti contabili. Si è parimenti tenuto conto dell’importanza dell’adozione del nuovo standard per la presentazione in forma elettronica dei bilanci delle società di capitali, in coerenza con i principi in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici affermati all’Agenda Digitale Sammarinese.

 

Il nuovo linguaggio informatico


L’XBRL è un linguaggio informatico, basato sul formato XML, finalizzato alla rappresentazione e allo scambio di informazioni finanziarie relativi ai bilanci delle imprese. Lo standard XBRL, la cui tassonomia verrà pubblicata sul sito Internet preposto XBRL, viene adottato per garantire “la fruibilità, l’interoperabilità e la circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili e utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse” ma anche “significativi vantaggi in termini di semplificazione delle pratiche e di automazione dei processi amministrativi”.

In particolare, la versione della tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni (di cui all’articolo 56 della Legge 7 agosto 2017 n.94) e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2018 o successivamente per tutte le imprese

di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche:

– il bilancio civile e nota integrativa strutturata in XBRL;

– il rendiconto finanziario, gli altri allegati obbligatori per legge diventano allegati a sé stanti in formato PDF/A.

A partire dal 1° gennaio 2019 verrà resa disponibile la nuova tassonomia.

Il Portale PA (www.pa.sm). verrà integrato con uno strumento online gratuito, per verificare la validità formale di una istanza XBRL prima del suo deposito.

 

Il deposito presso la sede


Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, (art. 3) “deve rimanere depositato, presso la sede della società, per almeno venti giorni liberi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori”.

 

Pubblicazione e invio del bilancio

 

Entro trenta giorni dall’approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, (art. 4) “il verbale di approvazione e i documenti devono essere trasmessi all’Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale della PA nell’apposita sezione dedicata accompagnati dall’apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società. I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A. I soggetti che svolgono attività riservate (ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche) tramettono all’Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato PDF o PDF/A. Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell’inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa”.

L’invio del bilancio con le modalità definite dal DD sostituisce sia l’obbligo di allegare il bilancio civile approvato al mod. IGR P in sede di dichiarazione dei redditi nell’apposito applicativo dell’Ufficio Tributario (previsto al Titolo VI della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche), sia l’invio alla Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (di cui alla Legge 26 maggio 2004 n. 71 e successive modifiche).

Qualora l’Ufficio Attività Economiche non sia attivato entro l’1 gennaio 2019, le disposizioni devono intendersi in capo all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

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