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Residenza ordinaria per i lavoratori frontalieri

da Redazione

San Marino, i requisiti sono inseriti nel Decreto Delegato 122/2018. Tempistiche, l’iter burocratico, i costi da sostenere e i “limiti” annui.

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di Alessandro Carli

 

“Essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese e aver svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni non superiori a giorni 15, negli ultimi 15 anni presso uno o più operatori economici sammarinesi” sono i requisiti che permettono la residenza ordinaria per lavoratori frontalieri, così come previsto dal Decreto Delegato numero 122 del 24 settembre 2018

 

L’ITER BUROCRATICO E LE ESTENSIONI


Il frontaliere che richiede la residenza può fare domanda di estensione della stessa, anche al coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio; al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

 

LE TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE


La domanda deve essere presentata nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno presso lo Stato Civile. Le domande presentate al di fuori dei mesi indicati sono dichiarate irricevibili dall’Ufficio. Il numero massimo di residenze concesse è fissato in 20 unità annuali; le domande depositate nei termini suindicati, se in numero pari o inferiore alle unità annuali, vengono esaminate dall’ufficio nel successivo mese di gennaio seguendo l’ordine cronologico di presentazione; se le domande depositate superano le unità annuali indicate, l’ufficio ricevente procede a selezione con sistema di estrazione a sorte e avvia all’esame le domande selezionate. Qualora una o più delle domande sorteggiate non soddisfino i requisiti per la concessione, esse si considerano invalide e l’Ufficio di Stato Civile procede a una selezione ulteriore. Delle operazioni di sorteggio l’ufficio redige apposito verbale. Le domande avviate all’esame sono soggette al parere obbligatorio della Gendarmeria e agli accertamenti con l’ufficio competente del possesso dei requisiti disposti.

 

I COSTI DA SOSTENERE, I CERTIFICATI DA PRESENTARE


Per le domande finalizzate al rilascio della residenza devono essere versati presso lo Stato Civile 100 euro al momento della presentazione della domanda. Il richiedente la residenza, lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro e che soddisfa i due requisiti richiesti (titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese e che abbia svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni non superiori a giorni 15, negli ultimi 15 anni presso uno o più operatori economici sammarinesi) deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti: certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell’atto di nascita; certificato di cittadinanza; certificato di matrimonio o di stato libero; certificato di residenza; certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza.

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