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Lo Stato fa luce su crediti monofase e d’imposta alle banche

da Redazione

La Legge n. 93 del 2018 prevede anche l’anagrafica dei debitori. Azione di responsabilità dello Stato per importi superiori a 200 mila euro.

 

di Alessandro Carli

 

È entrata in vigore la Legge su crediti monofase e crediti d’imposta alle banche (Legge numero 93 del 2018), approvata il 30 luglio: 3 articoli (a cui ne va aggiunto uno, in numero 4, che definisce l’ok alle indicazioni contenute) che spaziano dall’azione di “responsabilità” all’anagrafica dei debitori sino alle modifiche al Decreto Delegato n.24 del 2015.

 

LE PAROLE DEL RELATORE

 

Come ha spiegato il relatore di maggioranza, Luca Boschi (C10), “l’obiettivo della legge di iniziativa popolare era quello di porre l’attenzione su due temi: i crediti monofase non recuperati negli anni dallo Stato e la verifica sul credito d’imposta attribuito alle banche alla luce delle fusioni bancarie”. Quest’ultimo punto risulta superato alla luce della recente istituzione del Comitato di sorveglianza, mentre il testo licenziato in Commissione si concentra sul primo tema, definendo le modalità di attivazione delle azioni di responsabilità. Si chiarisce poi che la norma non ha valore retroattivo e si istituisce, come deterrente per fenomeno distorsivi, l’anagrafe dei debitori. “Con questo Pdl – ha concluso Boschi- abbiamo posto fine alla generazione di questi debiti (i crediti monofase) perché non si generino più in futuro”.

 

I TRE ARTICOLI


Art. 1 – Lo Stato, per il tramite dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, esercita l’azione di responsabilità (di cui all’articolo 56, comma 4 e all’articolo 64 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni) in caso di somme iscritte a ruolo (ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche) di importo superiore a 200 mila euro contenute in cartella esattoriale scaduta da almeno ventiquattro mesi e per la quale non siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento. L’azione di responsabilità è autorizzata dal Congresso di Stato valutato il parere vincolante dell’Avvocatura dello Stato in merito. E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Ecc.ma Camera di promuovere l’azione di responsabilità anche per somme inferiori a quella stabilita. L’azione di responsabilità è promossa dall’Avvocatura dello Stato, legittimata all’esercizio dell’azione nell’interesse di tutti i creditori delle somme iscritte a ruolo. All’articolo 117 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è aggiunto il seguente comma 1-bis: “1-bis. Le azioni esercitate nell’interesse dell’Ecc.ma Camera o degli Enti Pubblici si prescrivono nel termine di cinque anni a far data dal compimento dell’atto che dà luogo alla controversia”.

Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, previo apposito riferimento in Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, da parte del Segretario di Stato competente, “viene stabilito l’importo delle somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 20 maggio 2004 n.70 e successive modifiche sulla cui base lo Stato esercita l’azione di responsabilità”.

Art.2 – Il Servizio Esattoria Unica entro il mese di febbraio di ogni anno pubblica, secondo modalità da attuarsi con proprio regolamento e in modalità informatizzata, i dati dei debitori di somme iscritte a ruolo (ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche) scadute al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello precedente la pubblicazione e il cui debito a ruolo superi l’importo di 20 mila euro. Non sono oggetto di pubblicazione i debiti non definitivi, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento. A tal fine è onere del debitore comunicare la pendenza di eventuali ricorsi. Su richiesta dell’interessato il Servizio Esattoria Unica provvede all’aggiornamento della posizione debitoria qualora intervenga il pagamento o la dilazione prima della pubblicazione annuale dell’elenco dei debitori attraverso la cancellazione del dato dall’elenco pubblico, senza possibilità di visualizzazione dello storico.

Art.3 – Il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è così modificato: “La Commissione è composta da: Direttore Ufficio Tributario o Funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente; Dirigente Ufficio Attività di Controllo o Funzionario suo delegato; Dirigente dell’Ufficio Centrale di Collegamento o Funzionario suo delegato”. Il comma 1 dell’articolo 5, lettera c) del Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è così modificato: “c) l’applicazione, qualora accerti irregolarità nelle transazioni commerciali, di una sanzione pecuniaria amministrativa in percentuale del 3,5% sull’imponibile delle transazioni contestate”. Al Decreto Delegato 27 febbraio 2015 n.24 è aggiunto il seguente articolo: “Art.9-bis (Definizione del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza). La Commissione per la verifica del diritto al rimborso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma emana apposita circolare ove sono indicati i criteri di definizione oggettiva del principio di consapevolezza e ordinaria diligenza dell’operatore economico sammarinese ai fini della valutazione di regolarità delle operazioni commerciali. Il rispetto di tali criteri costituisce elemento presuntivo di ordinaria diligenza da parte del contribuente ai fini del procedimento amministrativo di revoca del rimborso delle imposte indirette versate. La Commissione di cui al comma precedente provvede annualmente all’aggiornamento o conferma dei suddetti criteri.

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