DD 68/2018: riguarda alcuni settori come l’edilizia e l’energia. Obbligatorio invece per le imprese forensi che operano per oltre 180 giorni.
Il Decreto Delegato numero 68 del 22 giugno 2018 introduce una parziale ma significativa liberalizzazione in alcuni settori per i quali non sarà quindi più necessario richiedere il preventivo “nulla osta” del Congresso di Stato.
Infatti, dall’elenco delle attività economiche per le quali è necessaria l’autorizzazione citata sono state eliminate quelle:
1 – di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia;
2 – di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
3 – di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
4 – di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
5 – di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
6 – di commissionario;
7 – di servizio per l’igiene e l’estetica della persona;
8 – di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
9 – connesse all’erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento.
Per tali attività permarrà l’obbligo di nulla osta solo per le aziende forensi che siano state autorizzazione a operare in territorio per un periodo superiore ai centottanta giorni (ai sensi dell’articolo 13 della Legge numero 40 del 2014 e successive modifiche).
Completamente liberalizzate, invece, prosegue il Decreto Delegato 68/2018, le attività concernenti il settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche, così come quelle nel settore merceologico degli apparecchi telefonici ed anche le attività di commercio all’ingrosso di bibite e liquori, pellicce e telefoni.
Rimangono soggette a nulla osta le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale (di cui al Decreto 21 luglio 1997 numero 73 e successive modifiche); di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici; di costruzione nel settore merceologico delle strade qualora abbiano a oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie; nel settore merceologico dell’energia, dell’acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche; di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi; nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di tecnologie, e della investigazione privata; di commercio all’ingrosso di preziosi, nell’ambito dei quali l’attività di commercio all’ingrosso di orologi è esclusa; in settori per i quali il nulla osta sia previsto da leggi speciali.
Si segnala infine che prima dell’entrata in vigore del Decreto Delegato numero 68 del 2018 i settori merceologici dell’acqua e del gas non erano assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato.