SAN MARINO – In riferimento al comunicato degli ordini professionali degli avvocati e dei notai, degli architetti e degli ingegneri e del collegio dei geometri, occorre innanzitutto fare una premessa:
le difficoltà che stanno affrontando i professionisti nel trasferimento dei fabbricati, non sono dovute strettamente al testo dell’articolo 79 del Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie, bisogna infatti precisare che gli immobili realizzati conformemente al progetto approvato possono essere venduti senza alcuna difficoltà così oggi come in passato; alla base dei problemi riscontrati c’è infatti la diffusa presenza di difformità dai progetti approvati negli immobili realizzati dal 1992 al 2017.
Queste difformità sono frutto di una gestione del settore edilizio sammarinese di quegli anni “estremamente permissiva” da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionisti, imprese, cittadini, uffici pubblici, politica) che ha portato allo stato in cui ci troviamo oggi.
Le leggi emanate da questo governo come il “Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” e la “Sanatoria Straordinaria”, hanno portato ad una maggiore sensibilità e attenzione al rispetto delle leggi in questo settore da parte di tutti, al punto che oggi il vecchio articolo 177 (mai interamente applicato nei suoi principi), per stessa ammissione dei notai, risulterebbe di difficile applicazione nei trasferimenti immobiliari almeno quanto l’attuale articolo 79.
Dispiace constatare come nel comunicato dei professionisti si banalizzi la problematica e non si rilevi l’oggettiva difficoltà che si incontra quando si intraprendono decisi cambi di rotta verso la legalità e non se ne apprezzino gli intenti virtuosi, tanto in ambito edilizio come in altre situazioni.
Entrando nel dettaglio delle criticità riscontrate dagli ordini nel decreto ratificato si deve rilevare quanto segue:
– la possibilità di vendere immobili affetti da difformità a condizione di metterne a conoscenza la parte acquirente è stata reintrodotta per risolvere alcune situazioni di criticità sollevate da diversi notai alla Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente e alla politica. Ad esempio si facilita la vendita di immobili con difformità qualora l’acquirente intenda demolire e ricostruire oppure accollarsi l’onere di ripristinare le difformità perché la parte venditrice non è nelle condizioni economiche di farlo.
– l’esclusione delle parti comuni dal certificato di conformità e dalle cause di inefficacia degli atti è stata affrontata nei confronti con le parti professionali ed è emerso che per risolvere il problema occorre intervenire non sul testo dell’articolo 79, bensì su quello della sanatoria straordinaria. Il problema sarà affrontato nel prossimo Consiglio Grande Generale con la ratifica del Decreto Legge 13 giugno 2018 n.62.
Si conferma la disponibilità a proseguire il confronto per risolvere le problematiche rimaste per quanto riguarda le parti comuni che si evidenzieranno maggiormente una volta terminata la finestra temporale della Sanatoria Straordinaria, certi di riuscire ad ottenere i risultati voluti di messa in regola del patrimonio edilizio e soprattutto della tutela degli acquirenti nei contratti di compravendita.
Il Segretario di Stato al Territorio, Ambiente e Turismo Augusto Michelotti