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San Marino, assunzioni: riformati gli incentivi

da Redazione

Nella circolare dell’ANIS i passaggi più significativi del DD 80/2018. Introdotto anche un bonus per le lavoratrici del valore di 3 mila euro.

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Con la pubblicazione del Decreto Delegato n. 80 del 2 luglio la Repubblica di San Marino ha modificato le disposizioni relative agli incentivi per le assunzioni, introducendo un bonus per l’assunzione di lavoratrici donne.

Attraverso una circolare l’Associazione Nazionale Industria San Marino ha evidenziato i passaggi più importanti.

“L’art. 26 della legge 115/2017 ha modificato integralmente l’art. 7 comma 7 della legge 71/2014 il quale ora, con l’articolo in esame, viene nuovamente rivisto mediante la riduzione parziale degli incentivi. Tutti gli incentivi e sgravi previsti dai commi precedenti dell’articolo 7 (dal 2% all’8%, a seconda dei periodi di assunzione dal 1° mese al 48°, e 20% di sgravio contributivo) sono aumentati singolarmente, di 10 punti percentuali per le assunzioni a tempo determinato (nella precedente versione in realtà si aumentavano di 15 punti percentuali) e di 15 punti per le assunzioni a tempo indeterminato. Resta fermo il fatto che, ove allo scadere del 6° mese, il rapporto non venga trasformato a tempo indeterminato, l’impresa perde il diritto agli incentivi senza obbligo di restituzione”.

Dal momento della trasformazione il datore di lavoro acquisisce il diritto all’erogazione degli incentivi relativi al tempo indeterminato.

Tali incentivi sono riconosciuti per l’assunzione di lavoratore:

a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici nel caso di dimissioni volontarie che non percepisce ammortizzatori sociali;

b) disoccupato che abbia compiuto i 50 anni;

c) disoccupato che abbia compiuto i 50 anni, nel caso di lavoratore dimessosi che risulti iscritto nelle liste d’avviamento da almeno 12 mesi;

d) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo d’astensione obbligatoria fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;

e) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;

f) Donna iscritta alle liste a tempo parziale che venga assunta per un numero di ore inferiori a 25 settimanali.

 

BONUS PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATRICI


Possono beneficiare di uno speciale bonus di natura economica le imprese che, nel periodo 9 luglio/31 dicembre 2018, assumono a tempo indeterminato donne che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo precedente che non si siano dimesse. Il bonus previsto è pari a 3 mila euro ed è erogabile per le prime 75 assunzioni.

Tale bonus può essere liberamente utilizzato dall’impresa a compensazione dei contributi previdenziali e degli oneri sociali dovuti all’ISS. Le modalità di richiesta e gli obblighi di comunicazione sono quelli previsti dall’art 76, comma 5 legge 147/2017. L’azienda deve inoltrare un’istanza di ammissione all’Ufficio Attività Economiche (attualmente Ufficio del Lavoro) esclusivamente in via telematica attraverso il portale della pubblica amministrazione Labor, o in altra forma stabilita dall’Ufficio Attività Economiche stesso in caso di necessità, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata. L’Ufficio Attività Economiche riconosce il beneficio qualora ricorrano le condizioni di cui sopra.

ANIS informa che nell’ultima seduta della Commissione Lavoro il Direttore dell’Ufficio del Lavoro ha comunicato che la piattaforma Labor non è pronta per tale nuova funzionalità per cui entro il 9 luglio p.v. verrà predisposto apposito modulo che sarà disponibile sul sito dell’Ufficio del Lavoro. Il bonus è sommabile ad altre agevolazioni o sgravi.

Infine con il DD. 80/2018 viene posticipata l’entrata in vigore delle disposizioni sull’effettiva attivazione dello “Sportello Unico per le Imprese” attraverso l’adozione delle necessarie direttive del Congresso di Stato. Le disposizioni di tale comma (“la richiesta numerica di personale deve essere per numero di dipendenti richiesti ed esclusivamente per la mansione codificata e per il livello di inquadramento. L’elenco delle mansioni, elaborato su proposta dell’Ufficio del Lavoro, è stabilito con decreto delegato, che può demandarne l’aggiornamento alla Commissione per il Lavoro”) sono state aspramente contestate dall’ANIS in quanto determinanti una inaccettabile ingerenza da parte dell’Ufficio del Lavoro nell’autonomia contrattuale delle parti.

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