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San Marino, PEC “transitoria” in attesa delle norme tecniche

da Redazione

Verranno inviate agli organismi di valutazione della conformità. Il DD 65/2018 definisce le disposizioni per l’utilizzo della mail certificata.

 

di Alessandro Carli

 

Cambiano le disposizioni per l’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati. Attraverso il Decreto Delegato n. 65 del 2018 – che di fatto va a integrare alcuni punti del DD n.46 del 2016 – sono stati disciplinati in maniera più dettagliata i mezzi di identificazione e di autenticazione dei corrispondenti dei predetti servizi.

Le disposizioni, si legge, “hanno efficacia transitoria sino all’adozione, da parte dei competenti organi, degli atti di normazione tecnica necessari all’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, riferiti alla qualificazione dei prestatori di servizi elettronici di recapito certificato, in attuazione del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno”.

 

LE MODIFICHE E LE SOPPRESSIONI


All’articolo 2, comma 1, lettera c) del DD n.46/2016 è soppressa la seguente espressione: “la medesima validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge è riconosciuta, esclusivamente nel procedimento amministrativo in cui è acquisito, al documento informatico sprovvisto di firma elettronica ma trasmesso, mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, all’Amministrazione che abbia provveduto ad autenticarlo. All’articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato n.46/2016 è aggiunta la seguente lettera: “e bis) per “domicilio digitale”: l’indirizzo elettronico dichiarato dal soggetto interessato ed associato ai dati di identificazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche.”. L’articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato n.46/2016 è così modificato: “(…) si intendono integralmente recepite le definizioni di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, non in contrasto con quelle dettate nel presente e nei successivi articoli”.

 

REGISTRO PUBBLICO DEI DOMICILI DIGITALI


L’art. 5 del DD 65/2018 istituisce il “Registro pubblico dei domicili digitali” che può integrarsi con altri elenchi, anagrafi e registri già in uso presso l’Amministrazione. Il “Registro” è tenuto dall’Unità Organizzativa (UO) Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ma può, su decisione del Congresso di Stato, essere concesso, in tutto o in parte, in gestione ad Enti a partecipazione maggioritaria o totalitaria pubblica, secondo i termini definiti nel provvedimento di concessione. Ad un soggetto privato, persona fisica o giuridica, può corrispondere un solo domicilio digitale individuato con le modalità sopra espresse. Il soggetto privato corrispondente di un messaggio scambiato tramite un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, si intende identificato quando sussistano le seguenti condizioni cumulative: a) il suo domicilio digitale sia contenuto nel Registro; b) abbia prestato il proprio consenso in forma scritta a ricevere dall’Amministrazione documenti o atti amministrativi di proprio interesse mediante un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, nonché abbia, eventualmente e su base volontaria, dichiarato di avvalersi della modalità di trasmissione per via telematica di documenti informatici all’Amministrazione; c) il suo domicilio digitale, inserito nel Registro, sia associato ai dati di identificazione personale tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I domicili digitali della Pubblica Amministrazione, degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato e dei gestori di pubblici servizi sono pubblicati sui rispettivi portali e siti web. La trasmissione e ricezione di atti e documenti amministrativi informatici tramite un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, avviene avvalendosi esclusivamente di tali domicili digitali. È obbligo del pubblico dipendente, all’atto di ogni trasmissione e ricezione di atti e documenti amministrativi informatici mediante un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, eseguire l’autenticazione dei domicili digitali tramite la verifica della rispondenza fra il corrispondente del messaggio ed il domicilio digitale riportato nel Registro ovvero, qualora il corrispondente sia anch’esso soggetto dell’Amministrazione o di gestore di pubblico servizio, pubblicato sul portale o sito web.

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