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Assegni familiari 2017: richieste entro luglio

da Redazione

L’elenco della documentazione per le 3 “fasce” previste dalla Legge. La domanda deve essere presentata all’Istituto per la Sicurezza Sociale.

 

di Alessandro Carli

 

C’è tempo sino al 31 luglio per presentare la domanda per ricevere l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese, come chiarisce la Legge numero 64 del 2009. La domanda può essere presentata da chi nel 2017 ha avuto un reddito familiare pro-capite pari o inferiore a 8.500 euro. La domanda relativa all’anno 2017 deve essere presentata all’Istituto per la Sicurezza Sociale – Ufficio Assegni Familiari compilando l’apposito modulo disponibile all’ufficio stesso o scaricabile dal sito ISS (www.iss.sm) nella sezione “modulistica” direttamente dalla homepage.

 

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA


Alla domanda per ricevere gli assegni vanno allegati una serie di documenti: le copie dei permessi di soggiorno; la dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare, da parte del richiedente, presso l’Ufficio Assegni Familiari munito di marca da bollo da 10 euro e un documento di identità; per le detrazioni forfettarie previste dalle norme, allegare idonea documentazione attestante che il mutuo/i si riferiscano all’abitazione di residenza con suddivisione delle quote capitale e quote interessi; copia del contratto di locazione con ricevute di pagamento canone anno 2016. Ai richiedenti per i quali sia stata emessa sentenza di separazione si richiede copia della stessa con relativa omologa. Inoltre dovranno essere presentati anche una copia di dichiarazione dei redditi presentata all’estero e compensi di qualsiasi natura esenti da imposta (percepiti da associazioni e/o federazioni sportive, Stato ed Enti autonomi, Corpi militari volontari, eccetera).

 

TRA GLI ARTICOLI DELLA LEGGE

 

La Legge numero 64 del 2009 prevede tre “fasce”: nella prima rientrano le persone che hanno un reddito pari o inferiore a 6.500 euro; nella seconda fascia i redditi compresi tra i 6.501 e i 7.500 euro annui e nella terna quelli tra i 7.501 e gli 8.500 euro. Gli importi, ricorda la Legge, “sono rivalutabili annualmente tramite Decreto Delegato “previo accordo con le Organizzazioni Sindacali e in riferimento ai dati sull’inflazione forniti dal Centro Elaborazione Dati e Statistica dello Stato”.

Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo la somma dei redditi dell’anno fiscali di riferimento di tutti i componenti del nucleo familiare per il numero dei componenti dello stesso nucleo dopo aver apportato una serie di detrazioni forfettarie. Gli importi massimi previsti sono stati quantificati in 10 mila euro per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione di residenza; 5 mila euro per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo assistito dal contributo dello Stato (Edilizia sovvenzionata) per l’abitazione di residenza; 6 mila euro per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l’affitto dell’abitazione di residenza; 10 mila euro per il sostenimento di oneri per l’assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichiatrica per i quali sia necessaria un’assistenza continua; 6 mila euro per il pagamento di rette per la frequentazione di asili nido provati accreditati; 3 mila euro invece per gli asili nido pubblici.

Sempre l’articolo 2 della Legge 64/2009 fa il punto sull’ammontare degli assegni familiari integrativi per tre le fasce di reddito già indicate(quelle cioè che sino a 8.500 euro): 60% per chi ha dichiarato sino a 6.500 euro, 30% per la seconda categoria e 15% per la terza.

Se il titolare del diritto degli assegni familiari è un monogenitore le percentuali sono così modificate: 100% per la prima fascia, 70% per la seconda e 50% per la terza.

Per ogni figlio di età superiore a 16 anni che frequenta una scuola secondaria superiore l’ammontare dell’assegno familiare integrativo sarà maggiorato del 10% per la prima fascia, 7,5% per la seconda e 5% per la terza. Per ogni figlio che frequenta l’Università l’assegno sarà implementato delle stesse aliquote.

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