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San Marino, credito agevolato “riformato” per le aziende che investono

da Redazione

Tra le novità più significative la possibilità di derogare al “tetto” di 1 milione di euro di finanziamento, ma solo con una convenzione con il Congresso di Stato.

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di Daniele Bartolucci

 

Investimenti, cambiano le “regole” del credito agevolato, ovvero il contributo dello Stato sugli interessi dei finanziamenti che le imprese ottengono dalle banche sammarinesi.

La novità più interessante è il superamento del cosiddetto “tetto” del milione di euro, che potrà avvenire però solo tramite convenzione diretta con il Governo (che quindi avrà una certa dose di discrezionalità). Una “riforma”, in pratica, che porta ad una forma di testo unico in questo ambito (semplificazione), ma che si scontra con uno dei problemi più impellenti del sistema economico sammarinese, ovvero quello dell’accesso al credito .

Un problema che le imprese ben conoscono e per cui, da tempo, chiedono che vengano approntati tutti gli strumenti per permettere al sistema bancario sammarinese di erogarlo con regole più efficaci e a condizioni più favorevoli, in linea con quelle fuori confine, dove si rivolgono i loro competitors. Attualmente, infatti, la convezione con le banche sammarinesi, relativamente al tasso di interesse per il credito agevolato, prevede un tasso massimo del 4%, per cui tramite il credito agevolato il “costo del denaro” per l’impresa si abbatte del 70% (il 100% vale solo in alcuni specifici casi), e diventa più competitivo. Ma occorre sempre che le banche siano disposte a concedere il finanziamento e che, cosa non sempre scontata, abbiano le risorse liquide per farlo.

 

IL DECRETO DELEGATO CHE “RIFORMA” L’AGEVOLAZIONE


Più che una riforma è un riordino della regolamentazione riguardante il credito agevolato alle imprese, quella disposta dal Governo con il Decreto Delegato 4 maggio 2018 n. 50. Con questo atto, infatti, si è intervenuto da un lato riprendendo le disposizioni relative all’argomento in oggetto, dall’altro abrogando (fatta salva l’applicazione della previgente normativa per i finanziamenti concessi ai sensi della stessa) la Legge 28 gennaio 1993 n. 13 e successive modifiche, il Decreto Delegato 28 aprile 2011 n. 68, la Legge 3 agosto 2009 n. 109 e successive modifiche, il Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93, il Decreto Delegato 20 marzo 2015 n. 33 ed il Decreto Delegato 6 luglio 2017 n. 77. L’ambito di applicazione (art. 2) resta comunque lo stesso: possono accedere al credito agevolato gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica. Vi possono accedere anche gli operatori economici domiciliati presso terzi se l’investimento è rivolto ad acquisire una sede operativa e le imprese partecipate da un soggetto che svolge attività bancaria, purché tale partecipazione non superi il 20% del capitale sociale ed il finanziamento sia erogato da altro istituto di credito. Mentre (art.3) i benefici non sono cumulabili con forme di credito agevolato previste da altre norme e con le agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette, come ad esempio quelle della recente Legge n. 71/2013 in materia di sostegno allo sviluppo, e di imposte indirette. E’ comunque prevista la possibilità per l’operatore economico di accedere ai benefici del presente decreto, se a lui più favorevoli, previa rinuncia a quelli fiscali. Resta inoltre salva la possibilità per l’impresa di accedere al credito agevolato anche qualora stia già beneficiando di incentivi fiscali, purché l’investimento riguardi beni o progetti diversi da quelli per i quali già beneficia di agevolazioni.

Sono finanziabili (art. 5) i progetti aziendali che prevedono nuovi investimenti tesi allo sviluppo dell’impresa; al riposizionamento sul mercato dell’impresa; al mantenimento della capacità competitiva dell’impresa; che comportino (salvo specifiche deroghe) il mantenimento o l’incremento degli occupati. Sono considerati altresì ammissibili i progetti aziendali in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell’investimento.

 

NUOVI REQUISITI: ENTRA IN GIOCO LA FORZA LAVORO


Se il requisito essenziale è l’essere titolari di licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale in stato attivo, per quanto riguarda le imprese industriali, queste devono avere alle proprie dipendenze almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato se si tratta di una società, o 1 dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. Possono fare richiesta altresì coloro che hanno presentato istanza per il rilascio di licenza e si impegnino all’assunzione di almeno un dipendente, iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro 6 mesi dal rilascio della licenza, a pena di revoca del credito agevolato concesso e fermo restando l’obbligo di restituzione di quanto già erogato.

Gli stessi soggetti, entro 6 mesi dall’ottenimento del finanziamento dovranno inoltre soddisfare i maggiori requisiti occupazionali eventualmente richiesti per la tipologia di agevolazione cui si beneficia.

Previsti anche i casi di esclusione, tra i quali: l’essere soggetto inidoneo; l’aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi; l’aver presentato la dichiarazione dei redditi ma inferiore di 1/5 rispetto a quello accertato; l’aver commesso reato di evasione fiscale; l’essere debitori verso la Pubblica Amministrazione o altri Enti dello Stato per importi superiori a 5.000 euro; l’avere alla data della richiesta meno di un dipendente assunto dalle liste di avviamento al lavoro a tempo indeterminato (salvo quanto previsto per le coloro che abbiano presentato istanza per il rilascio di licenza senza ancora averla ottenuta).

 

I CONTRIBUTI: RESTA FISSO L’INVESTIMENTO MASSIMO


Il contributo in credito agevolato può essere richiesto, nell’arco di 2 anni e per un massimo di 2 progetti, per un importo massimo di 1 milione di euro per gli operatori economici esercenti attività industriale; 500 mila euro per le attività di servizi, artigianale o commerciale. La durata massima del mutuo è di 5 anni ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato con gli Istituti di credito.

I progetti aziendali possono consistere in: acquisizioni di beni strumentali materiali: impianti, attrezzature e macchinari; acquisizioni di beni immobili o loro ampliamento, ristrutturazione o ammodernamento finalizzati al miglioramento dei processi produttivi, ma anche nell’ottica della sicurezza sul lavoro e sull’efficienza energetica; acquisizioni di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno; investimenti che possono essere riferiti a parte o a tutte le tipologie indicate alle lettere precedenti per progetti anche parziali di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell’oggetto dell’attività.

 

LA “DEROGA” AL TETTO TRAMITE LE CONVENZIONI


Come detto, l’art. 13 del Decreto prevede la possibilità di sottoscrivere una specifica convenzione con il Congresso di Stato per l’ottenimento del credito agevolato in deroga ai limiti e alle condizioni previsti.

Tale possibilità è riservata alle imprese che pongano in essere progetti di investimento in immobili, terreni, impianti, macchinari, beni strumentali materiali o immateriali o altri investimenti aventi l’obiettivo di sviluppare l’impresa e/o riposizionarla sul mercato e/o favorirne e migliorarne capacità competitiva.

Vengono comunque stabiliti tre requisiti alternativi da soddisfare qualora i predetti progetti riguardino l’acquisizione e realizzazione di immobili, l’ampliamento di locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell’attività.

In particolare il business plan dovrà prevedere il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti: assunzione di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato dalle liste di avviamento al lavoro; incremento della forza lavoro occupata di almeno il 20%, purché almeno il 50% di tale incremento provenga da lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro; incremento della tassazione pagata allo Stato, attraverso la tassazione sulle imprese e/o attraverso quella sui nuovi lavoratori impiegati e/o attraverso le imposte indirette nette versate, di valore comparabile con il contributo erogato dallo Stato.

Il Congresso di Stato, in seguito all’istruttoria effettuata dal Comitato di Valutazione nei 15 giorni successivi la presentazione della domanda, provvederà alla delibera relativa alla concessione del credito agevolato richiesto, stipulando l’apposita convenzione con l’operatore economico in caso di accoglimento dell’istanza.

All’insegna della trasparenza, è stabilito, inoltre, che la convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l’operatore economico, nonché le eventuali modifiche successive, sia sottoposta all’approvazione del Consiglio Grande e Generale.

 

L’ITER BUROCRATICO


La procedura di richiesta è regolata dall’art. 14 del Decreto Delegato. In pratica la domanda da presentare su carta semplice va indirizzata al Comitato di Valutazione presso l’Ufficio Attività Economiche deve contenere. Ma né il primo né il secondo sono conosciuti ai più, né tantomeno attivi. E infatti lo stesso Decreto ne fa menzione (art. 15): “È stabilita una nuova composizione del Comitato di Valutazione, il quale sarà formato da: il direttore dell’Ufficio Attività Economiche o suo delegato, che lo presiede; il direttore della Direzione della Finanza Pubblica o suo delegato; il direttore dell’Ufficio Attività di controllo o suo delegato. Fino all’attivazione dell’Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione rimarrà nella sua formazione attuale (a) il direttore dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede; b) il direttore dell’Ufficio del Lavoro, o suo delegato; c) il direttore dell’Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente)”. Va aggiunto che “alle riunioni del Comitato di Valutazione sono invitati senza diritto di voto i rappresentanti delle Associazioni economiche di categoria e delle Organizzazioni sindacali”. Ma cosa devono chiedere le aziende e come formulare la domanda? Nella richiesta devono essere specificati l’ammontare del finanziamento richiesto e i tempi e le modalità di erogazione. Ma anche “una relazione che descrive il progetto di investimento, le finalità, l’indicazione delle unità lavorative necessarie per l’attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere, le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell’attività e, se vi sono, i tempi di attuazione del progetto”.

Le domande di accesso al credito agevolato sono esaminate ed autorizzate se conformi entro 60 giorni lavorativi dal loro ricevimento dal Comitato di Valutazione. Tali domande, come prevede il comma 2 dell’art. 23, sono istruite dall’Ufficio Attività Economiche che verifica l’esistenza dei requisiti richiesti e può integrarle rivolgendosi agli altri uffici dell’amministrazione pubblica. “Il progetto di investimento”, infine, “deve essere realizzato entro 12 mesi dal ricevimento dell’autorizzazione, fatta salva la possibilità di ottenere proroghe”.

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