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San Marino, strutture veterinarie: le nuove disposizioni

da Redazione

Sono state definite dalla Legge n. 28, in vigore da fine maggio. Autorizzazioni, organismi di controllo, verifica dei requisiti e oneri.

 

San Marino sempre più attenta agli animali. Dopo l’obbligo di soccorrerli in caso di incidente (Legge numero 28 del 2018), il Titano ha adottato una Legge Quadro in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private e delle attività connesse. Vediamo assieme i principali articoli della Legge n. 55 del 2018, che è entrata in vigore il 30 maggio 2018.

 

ORGANISMI DI CONTROLLO

 

Le attività di medicina veterinaria, la conservazione e l’utilizzo di sangue, cellule e tessuti animali possono essere effettuati esclusivamente da strutture autorizzate dall’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, avvalendosi di apposito organismo tecnico. La vigilanza sugli animali domestici, selvaggi e sinantropi e la vigilanza sull’assistenza zooiatrica sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell’ISS.

 

ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO

 

In conformità ai principi generali ed agli obiettivi fissati dalla Legge, l’emanazione di norme di attuazione (i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private volti al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private; le linee guida concernenti la medicina trasfusionale in campo veterinario ovvero la qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue animale e dei suoi componenti; etc) è demandata a decreti delegati da emanarsi entro il 30 giugno 2018 che garantiscano l’aggiornamento tempestivo e costante della norma ai progressi scientifici e tecnologici.

 

LE AUTORIZZAZIONI PER LE STRUTTURE

 

Per strutture veterinarie pubbliche o private si intendono studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata, con o senza accesso di animali; ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; clinica veterinaria – casa di cura veterinaria; ospedale veterinario; laboratorio veterinario di analisi; banca veterinaria del sangue; struttura veterinaria trasfusionale.

 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

 

I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture veterinarie, terminati i lavori di allestimento e comunque prima dell’utilizzo delle medesime, devono richiedere all’Authority l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. L’Authority effettua la verifica dell’effettivo rispetto dei requisiti, entro trenta giorni, avvalendosi del personale con specifiche competenze. Se la verifica è positiva, entro i quindici giorni successivi, viene rilasciata l’autorizzazione definitiva al funzionamento.

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AUTORIZZAZIONI

 

L’autorizzazione rilasciata deve indicare i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso che lo stesso sia una persona fisica; il nome ed il titolo accademico del direttore sanitario responsabile, ove previsto; la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società; la sede e la denominazione nel caso che il richiedente sia un soggetto pubblico; la tipologia delle prestazioni autorizzate; eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti.

 

VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI AUTORIZZATIVI

 

I soggetti autorizzati all’esercizio di attività connessa alla struttura veterinaria inviano all’Authority, con cadenza triennale, autodichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di legge. Le strutture veterinarie sono tenute a notificare all’Authority qualsiasi variazione alle attività e ai requisiti definiti dagli specifici decreti delegati, che si riserverà di rilasciare o meno il nulla osta a tali modifiche. L’Authority esercita controlli e sopralluoghi avvalendosi anche di apposito gruppo tecnico, composto da personale con competenze tecniche specifiche in ambito veterinario. Tale personale, se non direttamente dipendente dall’Authority, deve comunque essere incluso in apposita lista tenuta dalla stessa Authority. Ogni controllo e sopralluogo deve essere oggetto di relativa relazione motivata, controfirmata dai valutatori, protocollata e conservata per ogni uso legale. L’esito dei controlli e delle verifiche deve essere tempestivamente comunicato alla struttura interessata. L’Authority esercita la vigilanza secondo cadenze stabilite dalla propria autonoma responsabilità.

 

ONERI, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

 

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, per le autorizzazioni e l’accreditamento, i controlli e le verifiche sono a carico dei soggetti richiedenti. Con Decreto Delegato sarà emanato entro il 30 giugno 2018 apposito tariffario che potrà essere periodicamente aggiornato in funzione dei costi sostenuti dall’Ente pubblico.

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

 

I requisiti autorizzativi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e nel caso di ampliamento o trasformazione o trasferimento di strutture già esistenti.

Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s’intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi. Le strutture veterinarie già esistenti hanno tempo 360 giorni dalla pubblicazione della Legge per l’adeguamento ai requisiti in esso stabiliti.

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