Home FixingFixing Edilizia sociale e sovvenzionata: condizioni e modalità

Edilizia sociale e sovvenzionata: condizioni e modalità

da Redazione

La PA può assegnare alloggi per una durata non superiore a 2 anni. Il Decreto-Legge numero 30 del 2018 definisce i procedimenti e i limiti.

 

Al fine di fornire un adeguato alloggio a persone singole o nuclei familiari che versano in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo, la Repubblica di San Marino, attraverso il Decreto – Legge numero 30 del marzo 2018 ha attivato una serie di misure urgenti in materia di edilizia sociale e sovvenzionata.

 

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA: LE MODALITÀ


Le persone che per situazioni familiari, lavorative, gravi necessità economiche o per condizioni fisiche, necessitano di una immediata e urgente sistemazione abitativa devono presentare le domande alla Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro che, si delibera del Congresso di Stato, provvederà al convenzionamento per la cessione temporanea delle abitazioni disponibili. Le convenzioni dovranno obbligatoriamente prevedere il motivo che ha portato al convenzionamento; la durata di occupazione dell’abitazione, che non potrà comunque essere superiore ai ventiquattro mesi (il “limite” dei due anni può essere prorogato dal Congresso di Stato in caso di permanenza accertata delle condizioni); il canone di locazione fissato sulla base dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE); l’impossibilità di subentro per gli eredi non conviventi in caso di morte dell’assegnatario.

 

LE CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE


L’assegnazione è personale e non dà possibilità a terzi di occupare l’alloggio. La convenzione pertanto deve indicare i nominativi delle persone autorizzate a occupare l’alloggio. E’ cura della Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro procedere a costanti verifiche del rispetto delle condizioni che hanno portato alla sottoscrizione della convenzione. La Sezione, sottoscritta la convenzione da parte del Segretario di Stato competente per materia e dall’assegnatario, la trasmette alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale la quale ne prende atto nella sua più prossima seduta.

 

DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE


Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, delibera la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (art. 4) nei confronti di chi non provvede al pagamento del canone di locazione entro tre mesi dal termine pattuito; ha ceduto a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; non abita stabilmente l’alloggio; ha mutato la destinazione d’uso dell’alloggio; ha usato l’alloggio per attività illecite; non versa più in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo.

La delibera di decadenza deve indicare la data in cui l’alloggio deve essere lasciato libero.

Il Congresso di Stato comunque, in presenza di ulteriori circostanze documentate che ne giustificano ugualmente la concessione, può deliberare ugualmente l’assegnazione o la prosecuzione per chi non provvede al pagamento del canone di locazione entro tre mesi dal termine pattuito.

La documentazione deve essere presentata alla Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro che, effettuata l’istruttoria, la trasmette al Congresso di Stato.

 

TERMINE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI


Nel caso in cui la domanda per l’ammissione al contributo statale di cui all’articolo 11, comma 1, della Legge 31 marzo 2015 n.44 (“La domanda per l’ammissione al contributo statale è inoltrata, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, dal proprietario dell’unità abitativa o dal conduttore di contratto di locazione finanziaria all’Ufficio del Lavoro, su moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro un anno dalla stipula del contratto di mutuo”, ndr) venga presentata oltre il termine ivi previsto, il contributo, calcolato secondo le modalità descritte all’articolo 6 della medesima Legge (“…calcolato in percentuale agli interessi che assistono il mutuo stesso, è pari a: a) 55 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni ventincinque; b) 60% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venti; c) 65 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni quindici; d) 70% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni dieci”), viene erogato per i restanti anni di durata del mutuo e i contributi per gli anni precedenti non vengono riconosciuti.

L’erogazione dei contributi statali avviene, nel limite degli stanziamenti fissati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n.44/2015 dando priorità ai soggetti che ne fanno richiesta nel termine indicato all’articolo 11, comma 1, della medesima legge.

 

NORME TRANSITORIE: IN ATTESA DELL’ICEE


Le convenzioni stipulate (ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge n.110/1994) in scadenza al 31 dicembre 2017, sono prorogate al fine di essere rivalutate entro il 31 dicembre 2018.

Sino all’istituzione dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE), la Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, determina il canone di locazione in base a quanto previsto all’articolo 23 della Legge n.110/1994 e successive modifiche e, tramite l’ufficio competente in materia di edilizia sociale e residenziale, può richiedere all’interessato di depositare tutta la documentazione che ritiene necessaria per appurarne la reale situazione economica. A tal fine, per il medesimo tramite, può richiedere a Banca Centrale il rilascio dell’indicazione dei rapporti bancari esistenti in territorio intestati al medesimo interessato, rimanendo vincolata al rispetto del segreto sulle informazioni ricevute secondo le disposizioni di Legge.

Su proposta della Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, gli scaglioni di reddito familiare complessivo di cui all’art.23 della Legge n.110/1994 sono aggiornati tramite decreto delegato entro il 31 maggio 2018 e ogni volta che si renda necessario sulla base della variazione del costo della vita. Al fine di una corretta valutazione della qualità dello stato di fatto degli immobili, il Congresso di Stato è impegnato ad approntare, entro il 30 Giugno 2018, una ricognizione degli immobili di proprietà dell’Ecc. ma Camera ceduti in locazione, uso e assegnazione temporanea.

 

NORME FINALI: DOMANDA DI ACQUISTO


I soggetti beneficiari di assegnazione temporanea (ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge n.110/1994) continuativamente per almeno dieci anni al 31/12/2017 possono presentare alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale domanda di acquisto dell’alloggio occupato a tale data entro il 30 giugno 2018, purché siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e non abbiano debiti iscritti a ruolo con lo Stato.

La Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, valutati i requisiti dell’interessato, provvede a richiedere la stima dell’alloggio oggetto della domanda di acquisto all’Ufficio Tecnico del Catasto. II prezzo di cessione è pari al valore stimato dall’Ufficio Tecnico del Catasto aumentato di una quota pari al 5% del valore stimato.

Della stima effettuata la Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale ne dà comunicazione al richiedente il quale, nel termine di venti giorni, può proporre proprie osservazioni. Se non pervengono osservazioni entro tale termine il prezzo si intende accettato.

La cessione da parte del Consiglio Grande e Generale, nel caso di corresponsione in un’unica soluzione, oppure, entro un periodo massimo di quindici anni dalla deliberazione di cessione da parte del Consiglio Grande e Generale, nel caso di corresponsione rateizzata tramite rate semestrali posticipate da pagarsi nei periodi compresi tra il 15 e il 30 giugno e il 15 e 31 dicembre di ogni anno.

 

L’INDAGINE DI TECNOCASA


Il Gruppo Tecnocasa, presente soprattutto in Italia ma anche nella Repubblica di San Marino con un’agenzia affiliata attiva dal 2002 e a oggi composta dal titolare coadiuvato da 7 risorse, fa il punto sul mercato immobiliare del Titano.

Il flash che “fotografa” il Monte parte dall’apertura verso l’esterno.

Da settembre 2017 con l’entrata in vigore di due nuove leggi, al mercato locale hanno accesso anche gli acquirenti italiani ed esteri. Tre, spiega il Gruppo Tecnocasa, sono le possibilità di acquistare casa a San Marino.

Residenza Elettiva: con un investimento su un immobile residenziale di un minimo di 500 mila euro si può ottenere la residenza sammarinese.

Residenza legata agli imprenditori: per avere la residenza in Repubblica, oltre ad un piano occupazionale, si devono investire almeno 75 mila euro in un immobile di qualsiasi tipologia.

Casa Vacanza: si può comprare senza limite di spesa e con un’imposta del 10% sul valore del compravenduto, tuttavia in questo caso non si può eleggere qui il domicilio.

Le zone più richieste da chi acquista sono sicuramente le più servite, come il castello di Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle; un discorso a parte, essendo patrimonio dell’UNESCO, riguarda il centro storico di San Marino.

“L’offerta immobiliare – spiega Luca Chezzi, il responsabile Tecnocasa Repubblica San Marino – è composta prevalentemente da appartamenti (in maggioranza trilocali) e soluzioni semi-indipendenti come villette a schiera e bifamiliari. Le soluzioni indipendenti, di cui finora c’era poca offerta, diventano appetibili con le nuove Leggi. La domanda immobiliare è costituita essenzialmente da giovani coppie o famiglie alla ricerca della prima casa con un budget che oscilla tra 180.000 e 250.000 euro”.

“Per quanto riguarda le locazioni – conclude – si riscontra una significativa difficoltà legata all’essere uno Stato Indipendente con regolamentazioni proprie ed anche per questo motivo il mercato turistico della seconda casa non è previsto. I canoni medi mensili per un bilocale sono di 500 euro con contratto 3+2. Anche coloro che cercano una soluzione in locazione prediligono le zone più servite”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento