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San Marino, CIG: dal 2018 cambiate le norme per il calcolo

da Redazione

Tutte le novità sono inserite nel Decreto Delegato numero 29. Mantenute le medesime aliquote disposte dall’art. 13 della L. 73/2010.

CIG

 

Dal 1 gennaio 2018 sono cambiate le norme per la semplificazione del calcolo del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIG). Attraverso il Decreto Delegato numero 29 – che abroga il DD 43/2012 – la Repubblica di San Marino ha messo mano ad alcuni aspetti dell’ammortizzatore sociale.

In prima battuta è intervenuto sul comma 1 dell’articolo 13 della Legge n. 73 del 2010, quello cioè sulla “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”. L’art. 1 del DD 29/2018 mantiene le medesime aliquote stabilite dall’art 13, quello che definisce l’ammontare dell’indennità e diritti correlati (per la causa di “forza maggiore”, per eventi eccezionali e imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell’attività, nella misura dell’82% mentre per la causa “situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell’attività” e per la “riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa” la misura dell’82% vale per il primo trimestre, per il secondo trimestre del 78% e per il terzo trimestre del 72%) ma modifica il comma 1. Al posto de “L’integrazione salariale è concessa in misura percentuale della retribuzione effettiva al netto dei contributi dovuti corrisposta ai lavoratori quale media oraria giornaliera ponderata dei periodi di attività precedenti alla concessione del trattamento utili alla maturazione del diritto…” è stato inserita la seguente definizione: “L’integrazione salariale è concessa in misura percentuale della retribuzione effettiva mensile comprensiva degli scatti di anzianità e degli eventuali premi di produzione collettivi al netto dei contributi dovuti”.

L’articolo 2 del DD 29/2018 affronta il trattamento di CIG per casi di riduzione di personale.

In caso di contrazione della forza lavorativa per crisi temporanea di mercato di cui all’articolo 12 comma 1, lett. a) della Legge 31 marzo 2010 n.73 (“Fatta eccezione per la causa 1 forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell’arco di un biennio dalla data di maturazione del diritto, il trattamento di integrazione salariale è ammesso nel caso di situazioni temporanee di mercato, per un massimo di 9 mesi di retribuzione, frazionati in periodi trimestrali pari ad un massimo ciascuno di 522 ore), il DD 29/2018 sottolinea che “l’ammontare del trattamento di CIG per la durata di 3 mesi erogato ai lavoratori in attuazione di Accordi Tripartiti o di Contratti collettivi, non deve prevedere i ratei dei salari differiti”.

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