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La Finanziaria 2018 tra novità e l’attesa dei Decreti attuativi

da Redazione

Disamina della Legge: dai “bolli” alla “Minimum tax”. Poco spazio purtroppo alla spending review e molto alle nuove tasse…

 

Tra provvedimenti già approvati e altri che invece aspettano i vari Regolamenti e Decreti attuativi, la Finanziaria 2018 (Legge 21 dicembre 2017 n. 147 “Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’Esercizio Finanziario 2018 e Bilanci Pluriennali 2018/2020) si è presentata come un autentico ginepraio.

Vediamo assieme alcune novità, ricordando comunque che i passaggi importanti dovrebbero essere quelli che riguardano la spending review e il reperimento delle risorse da destinare allo sviluppo: i soldi pubblici vanno spesi meglio e parimenti serve far crescere le entrate.

Il comma 4 dell’articolo 19 – quello che riguarda i proventi U.O. Stato civile, servizi demografici ed elettorali – prevede l’applicazione di un diritto di bollo su ciascun atto certificato rilasciato dai suddetti uffici pari ad 1 euro. Anche in questo caso, purtroppo, la scelta è di non agire sulla riduzione della spesa, ma di aggiungere costi sui cittadini e le imprese.

Viene prorogata poi la cosiddetta “Minimum tax” (articolo 43, “Modifiche alla Legge 166/2013”) anche per il triennio 2018 – 2020 nelle seguenti misure: 1.000 euro per i lavoratori autonomi, per le imprese individuali e società di persone; 500 euro per le imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata; 2 mila euro per le imprese costituite in forma di società di capitali ed enti assimilati.

Gli importi suddetti sono raddoppiati nel caso in cui l’ammontare dei ricavi dell’attività ordinaria sia stata superiore a 300 mila euro.

Tale imposta deve essere versata entro il 30 aprile dell’esercizio fiscale di competenza e può essere compensata con i crediti a disposizione presso lo sportello dell’Ufficio Tributario.

L’imposta è applicata secondo le seguenti percentuali:

Anno 2018: 100% dell’importo;

Anno 2019: 75% dell’importo;

Anno 2020: 50% dell’importo;

Viene precisato che in caso di riattivazione della licenza dopo il 31 marzo, l’attività è tenuta al pagamento della suddetta imposta in misura proporzionale ai mesi effettivi di esercizio.

Le novità rispetto alla precedente disciplina è che il versamento va effettuato (anche tramite compensazione) entro il primo quadrimestre (anziché primo trimestre) e che in caso di non utilizzo con l’IGR entro il quarto periodo d’imposta successivo, potrà anche essere utilizzata in compensazione con altre imposte dirette ed indirette. In tal caso solo a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di competenza (es. imposta speciale 2018 potrà essere posta in compensazione monofase dal 2020).

Il comma 4) prevede che, dal periodo d’imposta 2018, l’importo massimo detraibile del premio assicurativo relativo alle polizze vita e infortuni, di durata superiore ai cinque anni, è ridotto da 2.000 a 1.500 euro.

Per quel che concerne invece il “Riordino della normativa in materia fiscale” (art. 44), viene conferita delega al Congresso di Stato ad emanare un apposito decreto delegato entro il 31 dicembre 2018 per apportare alla Legge n. 166/2013 diverse modifiche, che tengano conto degli accordi internazionali e che riguardino principalmente:

– la correzione e riequilibrio del carico fiscale;

– la previsione di regimi semplificati per determinate categorie di contribuenti;

– il rafforzamento del sistema dei controlli e delle sanzioni;

– la riorganizzazione dell’intera materia relativa agli incentivi e agevolazioni fiscali.

Art. 48, “Imposta straordinaria sui patrimoni”. Si tratta di un intervento da attuarsi entro il 30 aprile 2018, con il quale verrà istituita un’imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari rispetto al quale ANIS ha espresso forte contrarietà, sia perché in palese contraddizione con le recenti disposizioni volte ad attrarre nuovi residenti, sia perché indebolisce la leva fiscale. Il decreto dovrà prevedere anche le esenzioni su determinati tipi di patrimoni immobiliari e mobiliari.

Infine, la definizione agevolata dei crediti scaduti in esattoria (Art. 54). Viene rivisto l’art. 14 della Legge di assestamento di bilancio dell’agosto scorso, ricomprendendo le cartelle esattoriali emesse dall’Esattoria fino al 30 giugno 2017 e rimodulate modalità e termini di pagamento. Sono oggetto dell’articolo le cartelle esattoriali che vanno dal 2005 al 30 giugno 2017 e le procedure di Mano Regia che possono essere estinte senza applicazione di sanzioni e interessi. Il contribuente interessato dovrà fare richiesta entro il 15 maggio 2018, pagando in un’unica soluzione, oppure tramite una dilazione di pagamento che può prevedere tre rate di pari importo entro 15/05 (almeno il 30% del debito), 15/09 e 15/11.

Maggiori dettagli con riferimento alle procedure esecutive e agli effetti del mancato pagamento sono indicati nella norma.

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