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In Aula la voluntary disclosure sammarinese

da Redazione

Ecco le procedure per il rimpatrio, le singole aliquote e la durata. Nella sessione del Consiglio Grande e Generale la ratifica del DD 128/2017.

 

Tra i Decreti Delegati che verranno trattati nella sessione del Consiglio Grande e Generale, in programma da mercoledì 24 gennaio a giovedì 1 febbraio 2018, spicca quello chiamato comunemente “voluntary disclosure sammarinese”, il Decreto Delegato 128/2017, varato per “consentire l’emersione di beni o redditi esteri non dichiarati dai contribuenti anche in considerazione della attivazione delle procedure di scambio di informazioni relative alle convenzioni internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito”.

 

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO


L’articolo 2 chiarisce che “possono avvalersi delle disposizioni (…) i contribuenti che abbiano omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione prescritta dall’articolo 86, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ovvero abbiano omesso di dichiarare redditi esteri, comunque conseguiti, in relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini per l’accertamento di cui all’articolo 115 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche”. L’ambito oggettivo di applicazione della norma, prosegue il DD, “è riferito ai beni, comunque riferibili al contribuente, per i quali la Legge n. 166/2013 e successive modifiche prevede, nel testo vigente per l’anno relativo alla dichiarazione omessa, l’obbligo dichiarativo”.

Prima di proseguire con gli altri articoli, ci soffermiamo sul sopracitato articolo 10.

Per avvalersi di quanto previsto dal DD, i contribuenti sono tenuti a presentare all’Ufficio Tributario una specifica istanza, nella quale devono essere indicati i beni detenuti all’estero per i quali non è stato assolto l’obbligo dichiarativo, il relativo valore determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, l’attestazione di cui all’articolo 6, nonché gli altri dati previsti dal quadro M del modello di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della procedura di rimpatrio, l’istanza deve contenere l’attestazione che i beni sono stati trasferiti presso un intermediario finanziario residente nella Repubblica di San Marino ovvero l’impegno a trasferire il denaro e gli strumenti finanziari detenuti all’estero entro il termine di cui all’articolo 6.

Le disposizioni attuative e la modulistica necessaria alla attuazione del presente decreto delegato sono emanate con circolare dell’Ufficio Tributario.

 

DURATA DELLA PROCEDURA


I contribuenti (art. 3) possono avvalersi della procedura di regolarizzazione o di rimpatrio, presentando l’istanza di cui all’articolo 10, dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato fino al 30 settembre 2018, provvedendo a corrispondere entro lo stesso termine gli importi dovuti. In caso di mancato versamento nel predetto termine si applica l’articolo 130 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.

Ai fini della regolarizzazione e del rimpatrio dei beni detenuti all’estero (art. 4), il valore da indicare nell’istanza di cui all’articolo 10 è determinato come segue:

a) per i fabbricati, terreni, aeromobili, imbarcazioni, autoveicoli, si assume il valore normale del bene ovvero il costo risultante dagli atti di acquisto;

b) per le azioni e partecipazioni non azionarie, si assume il costo di acquisto nonché il valore degli apporti a titolo di capitale di rischio ad incremento del patrimonio sociale;

c) per le somme di denaro, si assume il valore nominale mentre per gli strumenti finanziari, si assume il valore medio dell’ultimo trimestre.

Nell’ipotesi in cui il contribuente non sia più in possesso dei titoli di acquisto dei beni, si assume il valore all’atto della cessione.

Il valore dei beni deve essere indicato nell’istanza di cui all’articolo 10 ed eventuale documentazione a supporto deve essere conservata dai contribuenti ed esibita all’Ufficio Tributario in caso di controllo.

Rimandando il lettore al DD integrale (scaricabile sul sito www.consigliograndeegenerale.sm) e alla sua ratifica, procediamo la disamina del provvedimento soffermandoci su due articoli già menzionati: il numero 6 e il numero 7.

Il primo definisce la procedura di rimpatrio, che si perfeziona quando il contribuente presenta l’istanza (di cui all’art. 10), provvede al versamento degli importi dovuti e al trasferimento delle attività detenute all’estero presso un istituto bancario sammarinese ovvero altro soggetto sammarinese all’uopo autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche. Il trasferimento di denaro dovrà ritenersi perfezionato al momento dell’accredito della somma su un conto corrente acceso presso un istituto bancario sammarinese.

Il trasferimento di strumenti finanziari detenuti all’estero dovrà ritenersi perfezionato al momento della registrazione del trasferimento sui conti del soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche.

Le attività finanziarie oggetto della procedura di rimpatrio devono essere trasferite presso un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Il trasferimento delle attività finanziarie è attestato dal contribuente con apposita dichiarazione. Il contribuente ha facoltà di differire il rientro dei capitali dichiarati per un massimo di 180 giorni, qualora sussista una oggettiva e dimostrata impossibilità ovvero ne consegua un rilevante pregiudizio. In tal caso il contribuente si impegna con apposita dichiarazione a ottemperare agli obblighi previsti. Il mancato rientro nei termini comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la mancata dichiarazione aumentate del triplo.

Infine, gli importi dovuti per il rimpatrio (art. 7). Per ogni periodo di imposta nel quale il contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, l’indicazione dei valori e dei beni detenuti all’estero, l’adesione alla procedura di rimpatrio comporta il pagamento delle seguenti somme: il 10% dell’importo dei redditi non dichiarati e il 5% del valore dei beni non dichiarati.

Entrambe le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti d’imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

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