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Acquisti da aziende del Titano: salve le detrazioni IVA

da Redazione

ANIS conferma: “Numerose richieste, non ci sono problemi per gli operatori italiani”. Il dubbio sulle fatture che potrebbero arrivare dopo il 15 gennaio, dopo la liquidazione 2017.

 

di Daniele Bartolucci

 

Gli operatori che hanno acquistato beni e servizi da operatori sammarinesi possono portare in detrazione l’IVA di tali acquisti nell’ultima liquidazione dell’anno 2017, che avviene di norma entro il 15 gennaio 2018. Anche se la fattura originale, per le tempistiche italo-sammarinesi, arriverà all’operatore probabilmente dopo tale data.

“A seguito delle numerose richieste di chiarimento segnaliamo che per gli acquisti effettuati presso aziende sammarinesi da parte di operatori italiani, per questi ultimi non vi sono problemi nel detrarsi l’imposta”. Questo l’annuncio dato ai propri soci da ANIS nei giorni scorsi su uno dei temi sollevati, anche in Italia, a fine anno da diversi commercialisti e professionisti del settore. ANIS ricorda anche che questo “vale sia per le fatture con IVA prepagata che per quelle dove è l’operatore italiano ad assolvere l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile noto anche come reverse charge”. Chiaro sul punto anche Il Sole 24 Ore nell’articolo intitolato “Salve le detrazioni IVA per acquisti da San Marino”, che rileva come gli operatori italiani guardassero a fine anno alla questione della “detraibilità dell’imposta relativa ad acquisti effettuati nel 2017 a San Marino”, in quanto “riceveranno la fattura da parte dei fornitori sammarinesi successivamente al 15 gennaio 2018”, che è invece “la data stabilita per effettuare la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre 2017”. Infatti, come noto, “la procedura di controllo e vidimazione da parte dell’Ufficio tributario ha dei tempi tecnici, per cui le fatture relative alle operazioni del mese di novembre/dicembre saranno inviate dal fornitore sammarinese con tutta probabilità oltre il citato termine di metà gennaio prossimo”. Il problema è nei tempi, stante inoltre il fatto che “non è possibile farsi anticipare la fattura via fax o via mail dal proprio fornitore, come avviene per gli acquisti intracomunitari, perché il decreto che regola la disciplina Iva negli scambi di beni tra i due Stati – decreto ministeriale 24 dicembre 1993, prevede che l’acquirente nazionale per effettuare la liquidazione dell’imposta debba essere in materiale possesso della fattura originale munita dei visti dell’Ufficio tributario di San Marino”. Una procedura antiquata e inefficiente, che sarebbe facilmente superabile se anche San Marino introducesse un sistema IVA per le imposte indirette, come da anni ANIS chiede a gran voce. Un sistema “dialogante” con quello italiano e in “real time”, non più sottostante a procedure obsolete come quella della timbratura a secco, in pratica.

Invece, stante la norma vigente sembrerebbe dunque che “la detrazione dovrebbe dunque essere posticipata nella dichiarazione Iva per l’anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018. Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia assolta con il metodo della cosiddetta Iva prepagata ovvero con il meccanismo dell’inversione contabile, adempimenti rispettivamente disciplinati dagli articoli 8 e 16 del Dm del 24 dicembre 1993”. Ma è anche vero che non è possibile escludere la detrazione a priori: “Evidentemente una soluzione che preveda l’indetraibilità già a partire dal momento in cui l’acquirente nazionale riceve la fattura non può essere accettata”, si legge sul Sole 24 Ore, “poiché determina gravi discriminazioni per gli operatori sammarinesi in stridente contrasto con gli accordi tra i due Stati in tema di scambi commerciali”. E quindi? “In attesa di una presa di posizione puntuale su questo argomento da parte dell’amministrazione finanziaria si ritiene che una soluzione esente da censure possa essere individuata agganciando la detraibilità dell’imposta al momento del ricevimento della fattura”. E a tal proposito c’è un precedente: “Questo problema che si presenta oggi con San Marino si è già manifestato qualche anno fa con le modifiche della territorialità Iva nelle prestazioni di servizi realizzate da operatori Ue, per le quali l’agenzia delle Entrate con la circolare 20 settembre 2012 n. 35/E ha precisato che: ‘Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento’.” Da qui la conclusione dell’articolo firmato da Giampaolo Giuliani, ovvero che “tale soluzione deve ritenersi un principio avente valenza generale che risolve una situazione altrimenti superabile soltanto con specifici interventi normativi”.

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