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Segreteria Finanze: le principali novità introdotte a modifica della Legge 92/2008

da Redazione

SAN MARINO – La Segreteria Finanze porta a conoscenza della cittadinanza alcune delle principali novità introdotte a modifica della Legge 92/2008:

– A partire dal 1° gennaio 2018 il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di una banca.

– A partire dal 1° gennaio 2018 gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a 10.000 euro, devono indicare:

 il nome e cognome o la denominazione sociale del beneficiario;

 la clausola “non trasferibile”.

– Tutte le società, i trustee le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, dovranno:

 acquisire e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi (e fornirle ad esempio a banche, professionisti, mediatori immobiliari, ecc. per agevolare l’adempimento dei loro degli obblighi di adeguata verifica).

 Le informazioni riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori che devono richiedere ai soci informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.

– Tutte le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, dovranno comunicare entro 6 mesi dalla costituzione del registro le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato. In particolare:

 la comunicazione avverrà per via cartacea o telematica all’Ufficio Industria che impartirà apposite disposizioni (un medesimo registro verrà tenuto dall’Ufficio Registro dei Trust per quanto attiene agli adempimenti dei trustee).

 La comunicazione potrà avvenire anche attraverso l’ausilio tecnico di professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati-Notai o Commercialisti.

 La mancata comunicazione del titolare effettivo all’Ufficio Industria (o all’Ufficio Registro dei Trust) comporterà una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 ad € 10.000.

 La comunicazione intenzionale di un titolare effettivo falso (oppure mancata indicazione di tutti i titolari effettivi) costituisce reato al pari delle false/omesse dichiarazioni rilasciate in banca o ai professionisti o comunque ai soggetti tenuti a svolgere adeguata verifica della clientela.

 I titolari effettivi dovranno essere, nel tempo, eventualmente aggiornati (ad esempio per cessione quote societarie), in questo caso il termine per la comunicazione al registro è di un mese.

– Oltre ai soggetti finanziari e ai professionisti, sono sottoposti alla normativa antiriciclaggio gli operatori di seguito elencati, che avranno inoltre l’obbligo di:

1) registrarsi presso l’AIF dopo l’istituzione del registro e

2) mantenere rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali (per professionisti e ditte individuali).

I soggetti non finanziari sottoposti alla normativa antiriciclaggio sono i seguenti:

a) i prestatori di servizi relativi a società o trust; b) i Confidi; c) gli agenti immobiliari; d) i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco; e) i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori; f) i soggetti che esercitano l’attività di commercio di preziosi (in particolare è stato precisato che nel concetto di “preziosi” rientrano gli orologi di elevato standing di importo singolo superiore ad euro 2.000 mentre è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento); g) esercizio di casa d’asta, galleria d’arte o commercio di cose antiche; h) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati-Notai o Commercialisti; i) le società di servizi che svolgono l’attività di supporto ai professionisti.

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