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Titolari effettivi: la nuova era della trasparenza nelle società

da Redazione

E’ già attiva la nuova procedura di comunicazione telematica all’Ufficio Industria. Ecco come adeguarsi e come individuare le persone i cui dati vanno messi a disposizione.

 

di Daniele Bartolucci

 

Nuovo passo avanti all’insegna della trasparenza: da lunedì 13 novembre è infatti possibile la trasmissione telematica dei titolari effettivi delle società, associazioni, fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica e anche i trust, secondo quanto disposto dall’art. 37 del Decreto 29 settembre 2017 numero 116. La comunicazione online, spiegano dall’Ufficio Industria, è accessibile nel portale PA www.pa.sm, all’interno del servizio OPEC – Pratiche Operatori Economici, con la nuova pratica denominata “Comunicazione Titolari Effettivi”.

 

I TITOLARI EFFETTIVI: CHI SONO E COME INDIVIDUARLI


Con il Decreto numero 116 si rende obbligatoria la comunicazione, e quindi il contestuale accesso, alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e dei trust, secondo quanto disciplinato nell’art. 23-quater.

Di base, quindi, “le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all’Ufficio Industria, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato”, mentre “i trustee ovvero gli agenti residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust al Registro dei Trust della Repubblica di San Marino”.

 

COME E COSA DEVE ESSERE COMUNICATO


La normativa prevede che “i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica, del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica”. La comunicazione può avvenire per via telematica ovvero in cartaceo, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi, nel caso dell’Ufficio Industria, come detto, è possibile anche online.

Cosa contiene la comunicazione? “Nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese”, ma anche una “copia di un documento di identità in corso di validità” e “la decorrenza della titolarità effettiva”, oltre all’indicazione delle “motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo”.

Tempistica: “La comunicazione è dovuta: a) entro un mese dalla costituzione dei registri di cui al comma 1 e 2 ovvero dalla costituzione della società, dell’associazione, della fondazione, dell’ente analogo dotato di personalità giuridica, dall’istituzione di un trust e comunque entro un mese dalla variazione del titolare effettivo”. Ma anche “ogni qualvolta il mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante incida sull’individuazione del titolare effettivo”.

 

INFORMAZIONI DISPONIBILI AD AUTORITÀ E NON SOLO


Va precisato che “le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili all’Agenzia mediante accesso telematico diretto, alle altre Autorità competenti e Uffici della Pubblica Amministrazione a seguito di richiesta telematica o cartacea, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi”.

Mentre l’accesso ai registri è consentito “all’Autorità Giudiziaria, all’Agenzia, alla Banca Centrale nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, alle Forze di Polizia, a tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione”. Ma anche “ai soggetti designati, al fine di facilitare l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela” e “ai soggetti che dimostrano di avere un interesse ad accedere al registro previa autorizzazione dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi”.

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