Home FixingFixing San Marino, IGR: modificati gli “ulteriori incentivi”

San Marino, IGR: modificati gli “ulteriori incentivi”

da Redazione

La Circolare n. 1 dell’Ufficio Industria definisce chi vi può accedere. Non vengono considerate “nuove attività” i trasferimenti di titolarità.

 

Imposta generale sui redditi, è stato modificato l’articolo che tratta gli “ulteriori incentivi” a cui le imprese possono accedere.

La Circolare numero 1 del 2017 dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio – Dipartimento Economia interviene su un articolo specifico della Legge 166 del 2013, il numero 73.

In prima battuta sono state ridefinite le nuove attività esercitate in forma individuale d’impresa o libero professionale: “Tutte quelle (attività) non preesistenti prima della data di presentazione di richiesta di rilascio di licenza (data conferma pratica su procedura OPEC) ovvero se lavoro autonomo, prima dell’iscrizione dell’Ufficio del Lavoro.

Non sono considerate invece “nuove attività” quelle “già esercitate in forma individuale o libero professionale che assumano una diversa veste giuridica e viceversa”, ma anche i trasferimenti di titolarità a qualsiasi titolo realizzati con atto di cessione d’azienda e/o con cessione di ramo d’azienda.

Stesso discorso per le attività che si configurano come mera prosecuzione di una già esistente, anche in assenza di atto di trasferimento di titolarità e/o ramo d’azienda, così come per l’esercizio di una ulteriore licenza rilasciata in capo allo stesso operatore economico già esistente.

Non possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese individuali o libero professionale che, a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, abbiano esercitato attività assimilabile o non siano stati soci in società con oggetto assimilabile, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a quella oggetto di richiesta.

Ai fini di quanto chiarito poco sopra, sono considerati esclusi dai benefici i soggetti che hanno svolto attività assimilabile i titolari d’impresa individuale, i liberi professionisti iscritti agli appositi Albi, i Lavoratori Autonomi iscritti all’Ufficio del Lavoro nonché gli Operatori Agricoli iscritti all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.

Per quanto riguarda le persone giuridiche sono considerati titolari solamente i “soci”.

Qualora poi una persona giuridica rivesta la qualità di socio, i requisiti vanno attestati in capo ai soci della stessa o ai beneficiari effettivi se le quote siano rappresentate tramite mandato fiduciario.

Per “mera prosecuzione di un’attività in precedenza esercitata” la Circolare dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio – Dipartimento Economia spiega che si deve intende quell’attività che “presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente nello stesso luogo e nel confronto degli stessi clienti”. Trattandosi di una disposizione antiabuso, “non si applica qualora l’attività precedentemente svolta non sia stata esercitata nei 12 mesi precedenti all’avvio della nuova attività”.

Alle società di capitali o società cooperative costituite precedentemente al 15 ottobre 2017 che non abbiano mai attivato la licenza e che siano ancora nelle condizioni di legge per attivarla (artt. 4 e 9 del Decreto Delegato numero 82 del 2014), si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell’art.73 modificato con la Legge numero 115 del 2017, ovvero a) l’esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza; b) per i successivi tre anni di esercizio dell’attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza; c) per i primi cinque periodi d’imposta, abbattimento dell’aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d’imposta successivo a quello di inizio della nuova attività; d) credito d’imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito Decreto Delegato.

In riferimento a quanto contenuto nella circolare, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio – Dipartimento Economia invita gli operatori economici e i professionisti delegati a porre la massima cura nell’inserimento delle causali di esenzione dal pagamento licenza in quanto, una volta confermata la pratica di rilascio licenza, la stessa non può più essere modificata né dal richiedente né dallo stesso Ufficio.

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