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Sul Monte Titano i nuovi assegni elettronici

da Redazione

Definiti tempi di presentazione, validità, responsabilità e sicurezza. San Marino si è allineato alle procedure del Check Image Truncation.

 

Come annunciato a inizio estate da Fixing, San Marino ha deciso di adottare gli assegni in formato elettronico. Ma mentre a giugno (Decreto Legge 60/2017) ci eravamo soffermati sull’ambito di applicazione e sulla presentazione in forma elettronica dell’assegno– necessari per garantire la piena operatività degli Istituti di Credito in previsione della entrata in vigore della procedura di dematerializzazione degli assegni bancari (Check Image Truncation) – con il Decreto Legge 113/2017 vengono affrontati altri aspetti: tempi di presentazione; protesto; validità della documentazione; responsabilità e sicurezza; riservatezza dei dati.

 

TEMPI DI PRESENTAZIONE


Il negoziatore deve presentare l’assegno per il pagamento al trattario o all’emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso. Nel caso in cui la presentazione all’incasso avvenga in assenza dell’immagine dell’assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell’immagine menzionata come da possibile ipotesi, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell’assegno, deve trasmettere al trattario o all’emittente, previa richiesta, l’immagine dell’assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

 

PROTESTO

 

In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto può essere richiesto solo in via telematica. In questo caso il pubblico ufficiale incaricato redigerà il protesto esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica. Il portatore dell’assegno riceve stampe e/o copie in formato cartaceo degli assegni presentati per il pagamento in formato elettronico e degli eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.

 

VALIDITÀ

 

La documentazione in formato elettronico è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge. Le attività inerenti la dematerializzazione possono essere esternalizzate. Restano invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.

 

RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

 

Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti. L’intermediario è responsabile anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo.

 

RISERVATEZZA DEI DATI

 

Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall’osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati.

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