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Imposta sui beni di lusso, arriva il ritocco verso l’alto

da Redazione

Unità di diporto e aeromobili: la Legge 94/2017 ha stabilito un aumento del 10%. Attenzione però al potenziale effetto boomerang: potrebbe allontanare i cittadini privati.

 

di Alessandro Carli

 

L’entità dell’imposta sui beni di lusso è stata aumentata di un ulteriore 10%. E’ questo, in estrema sintesi, la novità di maggior rilievo inserita nella Legge del 7 agosto 2017 numero 94 e portata all’attenzione dall’Ufficio Tributario che, nelle note, ricorda la “tassa” è inserita nell’esercizio finanziario 2017 e che ha validità anche “per gli esercizi futuri sino a diversa disposizione”.

Imposta che, ricorda il Tributario, “deve essere pagata da parte del soggetto obbligato (ovvero i residenti a San Marino che sono proprietari o conduttori in forza di un contratto di locazione finanziaria, di imbarcazioni o aeromobili iscritti presso il registro nazionale gestito dall’Autorità per l’Aviazione oppure nei registri esteri, ndr), previa autoliquidazione, entro il 31 dicembre di ogni anno utilizzando gli appositi cedolini riportanti la causale: 001-901 imposta sui beni di lusso”.

Un’imposta che, visti i numeri del passato (più o meno tra i 35 e i 37 mila euro), risulta davvero poco “di lusso”. E questo 10% in più, di fatto, rischia di rivelarsi davvero un boomerang, disencentivando chi invece vorrebbe acquistare una unità di diporto o un aeromobile.

 

L’ITER PER VERSARE L’IMPOSTA


Entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, i soggetti obbligati al pagamento devono presentare all’Ufficio Tributario copia del libretto del bene, o in alternativa un prospetto debitamente sottoscritto, riportante gli estremi dei beni posseduti e/o utilizzati sulla base dei quali è stato effettuato il conteggio, oltre al cedolino che dimostri l’avvenuto pagamento.

Il prospetto, sottolinea l’Ufficio Tributario, dovrà riportare la tipologia del bene, l’anno di costruzione, la categoria di tassazione nella quale rientra, i riferimenti di registrazione, il titolo di detenzione (proprietà, contratto di locazione finanziaria), l’indicazione del registro presso cui il bene è iscritto.

 

UNITÀ DI DIPORTO E AEROMOBILI: GLI IMPORTI


Riepiloghiamo le principali disposizioni normative al riguardo, partendo dalle unità di diporto. Sino a 10 metri sono esenti dall’imposta; sino a 14 metri si paga 660 euro, sino a 18 metri 1.320 euro, sino a 24 metri 3.960 euro, sino a 35 metri 6.600 euro e oltre i 35 metri 13.200 euro. tutti gli importi, rimarca la circolare dell’Ufficio Tributario, “vanno abbattuti del 50% nel caso di imbarcazioni a vela”.

Tre invece le aliquote per gli aeromobili: 660 euro per quelli sino a 1.000 kg di peso massimo al decollo (MTOW), 3.960 euro per quelli che superano i 1.000 kg e ma non i 5.000 kg e 13.200 euro per gli “over” 5 mila kg. Per i mezzi non nuovi (si deve farsi riferimento alla data di costruzione del bene, così come risulta dai dati tecnici) però sono previsti una serie di “sconti”: se al 12 agosto 2017 (data di entrata in vigore della Legge 94/2017, ndr) i beni presentano un’età compresa tra i 5 e i 15 anni, l’imposta è abbattuta del 20%. Per quelli di età superiore a 15 anni invece lo sconto arriva al 40%. Gli abbattimenti, chiarisce la circolare, non vanno cumulati ma calcolati in successione.

Calcolatrice alla mano, bastano tre yacht o altrettanti aerei di una certa misura per raggiungere il totale “incassato” (35-37 mila euro)…

Per tornare alla tassa sui beni di lusso, l’aumento del 10% però non è l’unica novità introdotta: da quest’anno “non vi sono esenzioni legate alla strumentalità del bene, pertanto l’imposta è sempre dovuta anche nel caso in cui l’operatore economico utilizzi il bene nell’ambito dell’attività di impresa”.

Infine ricordiamo che l’imposta è dovuta in misura proporzionale a seconda del periodo di detenzione del bene, pertanto, qualora il bene sia stato acquistato o ceduto in corso dell’anno l’imposta va riproporzionata in base ai mesi di proprietà e/o utilizzo. La proporzione va fatta considerando i mesi, non i giorni effettivi.

 

LE ESENZIONI: CASO PER CASO


L’imposta sui beni di lusso comunque non si applica in alcuni casi, come ad esempio “nei confronti delle società sammarinesi di trasporto aereo commerciale, proprietarie o utilizzatrici del velivolo in forza di contratti di locazione finanziaria, che hanno ottenuto dall’Autorità il certificato operatore aereo (COA) o che sono state certificate dalla stessa Autorità come strutture per l’addestramento al volo”.

Esenti – conclude la Legge – anche gli aeromobili intestati all’Aeroclub San Marino esclusivamente utilizzati per l’attività didattica.

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