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Pene più severe per le frodi a danno dei soggetti vulnerabili: via libera dalla Camera

da Redazione

Approvate ieri pomeriggio alla Camera le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale sui delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. “Un crimine odioso, che non si limita solo a colpire l’aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce profondamente nell’animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale – evidenzia il deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti, tra i firmatari del provvedimento -. Anche a Rimini negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di truffe in danno di persone anziane. Malviventi che si spacciano per tecnici di aziende fornitrici di gas o energia elettrica o anche per rappresentanti delle forze dell’ordine, cercano di introdursi nelle abitazioni e, una volta conquistata la fiducia della vittima, con abilità si spostano nelle stanze e rubano soldi e oggetti di valore”.

Il sindacato FNP-CISL pensionati dell’Emilia-Romagna ha presentato a inizio anno i dati del biennio 2015-2016 del proprio fondo di solidarietà che fornisce una forma di rimborso alle vittime di questo tipo di reati. Sono 800 i casi registrati in Emilia-Romagna dal sindacato, con in testa Bologna (200 casi, a cui si aggiungono altre 800 persone che si sono rivolte al Comune tramite un’altra forma di assicurazione per il rimborso). Seguono Modena, Reggio Emilia mentre in altre province le segnalazioni sono in calo, come a Rimini e Ferrara.

“Il provvedimento nasce dall”esigenza di arginare il sempre più dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle frodi in danno di persone che sono vulnerabili in ragione dell’età avanzata – spiega Arlotti -. Una norma che riguarda le persone anziane che hanno una difesa certamente più fragile, e che sono vittime di questi reati odiosi: si è voluta creare una norma specifica a tutela delle persone che troppo spesso subiscono questo tipo di reati, e che vedono spesso coloro che li commettono rimanere impuniti”.

 

LA NUOVA NORMA


Chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell’età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell’abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all’interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un’offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.

– Il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in una situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell’età avanzata (non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo quella causata in ragione dell’età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età: spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti);

– pena – reclusione da 2 a 6 anni, e con la multa da 400 a 3.000 euro.

– Innalzamento delle pena per il delitto di circonvenzione di incapaci (Si ricorda che il reato di truffa, nell’ipotesi aggravata, articolo 61, numero 5, relativa anche all’età delle persone offese, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.9 e limitazione nell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapace e frode in danno di soggetti vulnerabili. La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: all’obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata; all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

– Aggravante – se il fatto è commesso, alternativamente “ovvero”: con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso;

– Confisca – prevista in caso di condanna la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

– Custodia cautelare in carcere – si può applicare anche se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni. L’articolo 4, modificando l’articolo 380 del codice procedura penale, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.

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