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Patenti nautiche, significative novità in arrivo per i sammarinesi

da Redazione

All’articolo 13 (requisiti fisici) è stato aggiunto il comma 3-bis, che spiega che il certificato medico può essere rilasciato “anche da strutture sanitarie private sammarinesi, previamente autorizzate dall’Autorità”.

 

Patenti nautiche, in arrivo piccole ma significative modifiche. A fine agosto la Repubblica di San Marino, attraverso il Decreto Delegato numero 100 del 2017, ha messo mano alla Legge numero 119 del 2010, quella cioè che stabilisce i requisiti per il rilascio, la convalida, la conversione, la revisione e la revoca dell’attestato che permette di “andare per mare”.

All’articolo 13 (requisiti fisici) è stato aggiunto il comma 3-bis, che spiega che il certificato medico può essere rilasciato “anche da strutture sanitarie private sammarinesi, previamente autorizzate dall’Autorità”. Tale autorizzazione, prosegue il comma 3-bis, “può essere sempre revocata dall’Autorità in caso di inadempimento del soggetto autorizzato”.

Per quel che concerne poi la validità delle patenti (articolo 15), sono stato definiti i tempi entro i quali deve essere richiesta di convalida una volta che l’attestato è scaduto: tre anni.

Infine, la conversione e unificazione di patenti nautiche (articolo 22): i residenti o cittadini sammarinesi in possesso di patenti rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero (esempio: Italia), a richiesta, adesso “possono ottenere la conversione a parità di abilitazione nel titolo sammarinese purché la relativa richiesta sia effettuata entro un periodo di tre anni dalla scadenza del titolo da convertire”.

Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida possono infine richiederne l’unificazione in un solo documento.

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