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Credito agevolato alle imprese, cancellati alcuni vecchi limiti

da Redazione

Potrà accedervi anche chi già beneficia di incentivi, purché su altri beni o progetti. Prevista anche la possibilità di “subingresso” nel finanziamento di un nuovo Istituto di credito.

 

di Daniele Bartolucci

 

Credito agevolato, sono già in vigore le modifiche al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93. Come noto, lo Stato sostiene e incentiva (art. 1 comma primo) “lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino attraverso l’erogazione di prestiti a tasso agevolato destinati all’avvio di nuove attività economiche e qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese esistenti”.

 

GLI ALTRI INCENTIVI NON SONO PIÙ UN LIMITE


Questo sistema di agevolazioni (di cui questo tipo di prestito è una delle diverse forme attivate a San Marino) ha permesso negli anni la crescita di molte imprese e probabilmente continuerà a farlo.

Anzi, grazie ad alcune modifiche introdotte con il Decreto Delegato 9 giugno 2017 n. 58, sicuramente lo farà in maniera più efficace. Ad esempio la specificazione aggiunta nella prima parte del provvedimento, permetterà all’operatore economico di accedere al credito agevolato anche se sta già beneficiando di incentivi fiscali, purché – questa la novità – l’investimento riguardi beni o progetti diversi.

Questa può essere considerata un’importante modifica, che accoglie positivamente una richiesta dell’ANIS che aveva palesato l’inopportunità del limite precedente.

Allo stesso modo, viene aggiunto l’art.5 bis per consentire all’operatore economico che sta già beneficiando del credito agevolato su un bene immobile di proprietà dell’Eccellentissima Camera, nel quale sta svolgendo la propria attività d’impresa, di poter accedere ad ulteriori finanziamenti per interventi sul medesimo bene immobile, fermo restando l’ammontare massimo previsto.

Gli interventi, in questo caso, devono riguardare: la realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento.

Il contributo, in questo caso specifico, è pari al 70% del tasso convenzionato.

 

RIMBORSI: SI POTRÀ MODIFICARE LA FREQUENZA


L’art. 8 viene integrato prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni finanziarie con altre modalità oltre a quelle del mutuo e del leasing – non meglio specificate – e differente frequenza di rimborso (rispetto alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). A questa modifica viene collegata poi quella parziale dell’art. 11, in particolare la lettera f) del comma 1, stabilendo che decadono dai benefici le imprese non rispettanti le condizioni previste nel contratto di locazione finanziaria o mutuo per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi.

Questa disposizione è correlata alla precedente che prevede appunto differenti frequenze di rimborso, che per ipotesi potrebbero avere anche cadenza mensile.

 

SUBINGRESSO, ORA SARÀ POSSIBILE


Viene inserito quindi l’art.10 bis, che esplicita la possibilità di subingresso nel finanziamento, in tutto o in parte, di un nuovo Istituto di credito convenzionato. Ciò comporta il subentro nelle garanzie personali e reali, accessorie al credito, nonché il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri.

In questo caso, appare singolare che l’Istituto di Credito cedente possa rimanere obbligato nei confronti dell’erario. Oltre al 10 bis viene introdotto anche un 10 ter, con il quale, in caso di cessione del credito e delle relative garanzie ad un soggetto non convenzionato, dopo l’integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua ad essere erogato al beneficiario del finanziamento attraverso l’Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato. Il successivo comma 4 stabilisce, infine, che l’istituto di credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria sono tenuti a rifondere all’Erario la quota di interessi passivi pagata dall’Erario stesso entro 180 giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione.

La decadenza dai benefici e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all’Erario, comunque, non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall’Istituto di Credito. Viene infine modificato anche l’art.14, che è quello relativo alle garanzie, specificando che i finanziamenti sono assistiti da privilegio e la loro entità deve essere tale da coprire oltre all’ammontare del prestito, l’ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato.

 

TASSO AGEVOLATO MA TROPPO “ALTO”


Come da finalità iniziale, “il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito in relazione a quanto previsto dal presente decreto delegato nonché a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato nell’entità prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato”.

In un periodo di tassi bassi in Europa, anche questi strumenti diventano fattori di competitività per le imprese. Soprattutto ora che alcuni istituti di credito sammarinesi stanno promuovendo tassi più bassi del passato. Ma non in questo caso: attualmente infatti, il tasso convenzionato dallo Stato è del 4% e, a quanto pare, resterà tale anche nell’anno in corso.

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