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Credito agevolato, il nuovo Decreto Delegato: tutte le novità

da Redazione

L’Associazione Nazionale Industria San Marino lo ha “passato al setaccio” nei giorni scorsi, facendo emergere gli aspetti più significativi e muovendo anche qualche critica.

 

Attraverso il Decreto Delegato 9 giugno 2017 numero 58 sono state apportate significative modifiche alle disposizioni in materia di credito agevolato.

L’Associazione Nazionale Industria San Marino lo ha “passato al setaccio” nei giorni scorsi, facendo emergere gli aspetti più significativi e muovendo anche qualche critica.

Vediamolo assieme, articolo per articolo, le sostanziali novità introdotte rispetto Decreto Delegato 24 luglio 2013 numero 93.

Nell’articolo 1 la prima, che accoglie positivamente una richiesta dell’ANIS, grazie alla quale ora l’operatore economico può accedere al credito agevolato anche se sta già beneficiando di incentivi fiscali, purché l’investimento riguardi beni o progetti diversi.

L’articolo 2 aggiunge l’articolo 5 bis per consentire all’operatore economico che sta già beneficiando del credito agevolato su un bene immobile di proprietà dell’Eccellentissima Camera, nel quale sta svolgendo la propria attività d’impresa, di poter accedere ad ulteriori finanziamenti per interventi sul medesimo bene immobile, fermo restando l’ammontare massimo previsto.

Gli interventi devono riguardare: la realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento. Il contributo è pari al 70% del tasso convenzionato.

L’articolo 3 integra l’articolo 8 prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni finanziarie con altre modalità oltre a quelle del mutuo e del leasing, non meglio specificate, e differente frequenza di rimborso (rispetto alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).

L’articolo 4 sostituisce il termine “ammortamento” con “rimborso” in quanto l’intervento è esclusivamente in conto interessi.

L’articolo 5 inserisce l’articolo 10 bis che ha esplicitato la possibilità di subingresso nel finanziamento, in tutto o in parte, di un nuovo Istituto di credito convenzionato.

Ciò comporta il subentro nelle garanzie personali e reali, accessorie al credito, nonché il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri.

Francamente, rimarca l’Associazione Nazionale Industria San Marino, “non si comprende la ragione per cui l’Istituto di Credito cedente possa rimanere obbligato nei confronti dell’erario”.

L’articolo 6 introduce l’articolo 10 ter con il quale, in caso di cessione del credito e delle relative garanzie ad un soggetto non convenzionato, dopo l’integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua ad essere erogato al beneficiario del finanziamento attraverso l’Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato.

Ad ogni modo l’Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell’Erario per l’eventuale restituzione del contributo ai sensi dell’articolo 11 comma 4.

L’articolo 7 modifica parzialmente l’articolo 11, in particolare la lettera f) del comma 1, stabilendo che decadono dai benefici le imprese non rispettanti le condizioni previste nel contratto di locazione finanziaria o mutuo per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi.

Questa disposizione è correlata al precedente articolo 3 che prevede differenti frequenze di rimborso che per ipotesi potrebbero avere anche cadenza mensile.

Il successivo comma 4 stabilisce che l’istituto di credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria sono tenuti a rifondere all’Erario la quota di interessi passivi pagata dall’Erario stesso entro 180 giorni dalla dichiarazione di

decadenza da parte del Comitato di Valutazione. La decadenza dai benefici e la

conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all’Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall’Istituto di Credito.

L’articolo 8 modifica l’articolo 14 relativo alle garanzie, specificando che i finanziamenti sono assistiti da privilegio e la loro entità deve essere tale da coprire oltre all’ammontare del prestito, l’ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato.

Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione e cioè il 9 Giugno.

Infine risulta essere stata rinnovata la convezione con gli Istituti di Credito sammarinesi relativamente al tasso di interesse per il credito agevolato, che purtroppo – conclude l’Associazione Nazionale Industria San Marino – contrariamente alle aspettative, è stato confermato nella misura vigente pari al 4%.

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