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Incentivi energetici per un Titano più sostenibile e meno inquinante

da Redazione

Il Decreto Delegato 51/2017 ha ratificato il vecchio provvedimento del 2016. Le agevolazioni per le imprese sono contenute in un solo articolo: contributi in conto interessi sino a 150 mila euro (e al massimo per 10 anni) per gli interventi di abbattimento dei consumi.

 

di Alessandro Carli

 

Gli incentivi per l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione contenuti nel nuovo DD 51/2017 – che ratifica il “vecchio” DD 126/2016 – guardano soprattutto al mondo dei privati e assai meno quello delle aziende. Invariata la sua impostazione di fondo, quella cioè di favorire la riduzione dei consumi energetici e la diminuzione delle emissioni di fattori inquinanti.

 

IMPRESE: CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI


A distanza di meno di un anno (il DD del 2016 portava la data di agosto), il nuovo provvedimento tratta il mondo delle imprese solamente nell’articolo 31 (come lo scorso anno), mantenendo pressoché invariate le agevolazioni e le condizioni richieste. Al contributo in fondo interessi messo a disposizione dallo Stato – che dovrà essere impiegato per l’esecuzione delle diagnosi energetiche industriali e per una serie di interventi di efficientamento che sono stati confermati anche quest’anno, ovvero l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo come i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili (per i quali è richiesta una diagnosi, che deve essere consegnata all’Ufficio Industria); l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici e l’acquisto e l’installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte (per queste due “voci” invece è richiesta una relazione tecnica) – possono accedervi le aziende e cooperative agricole e le attività dei servizi, del commercio e dell’industria. Tra i requisiti essenziali, oltre alle licenze sopra indicate (per i dettagli si vedano l’articolo 2 della Legge n.40/2014, l’articolo 2 della Legge n.6/2011 e l’articolo 3 della Legge n.96/1989), anche l’aver stipulato una apposita convenzione con la Segreteria di Stato per il Lavoro per l’assunzione di non meno di due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% dalle liste di avviamento al lavoro. Quest’ultima conditio però riguarda coloro che hanno presentato istanza per il rilascio di licenza.

La vera, piccola novità riguarda non tanto l’importo massimo – anche nel 2017 il contributo in conto interessi si applica sino al 100% della spesa prevista per gli interventi e sino all’importo massimo complessivo di spesa pari 150 mila euro (quindi di “spesa pura”) – bensì la durata. Mentre nel DD 126/2016 l’agevolazione non aveva una scadenza precisa, con il nuovo Decreto è stato inserito un limite temporale: “…può essere concesso nella forma del contratto di mutuo con una durata massima di 10 anni”.

Invariate invece le procedure e i referenti: le domande verranno sempre esaminate dal Comitato di Valutazione entro 90 giorni dalla loro presentazione. Per quel che concerne la modulistica invece, bisognerà ancora aspettare che il Congresso di Stato adotti un apposito Regolamento.

 

NOVITÀ IN ARRIVO PER I PRIVATI


Molto più ampie e articolate sono invece le agevolazioni destinate ai privati. E’ rimasto quasi del tutto invariato l’articolo 7, quello che definisce i contributi a fondo perduto. Confermate le tre aliquote – 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 30 mila euro di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica sino alla concorrenza di 3 €/kWh primario anno risparmiato e che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale ≥40% e con abbattimento dell’Epi ≥ 80 kWh/m2anno; 25% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 15 mila euro di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica sino alla concorrenza di 3,30 €/kWh primario anno risparmiato e che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale ≥25% e con abbattimento dell’Epi ≥ 35 kWh/m2anno; 25% delle spese sostenute fino ad un massimo complessivo di 4 mila di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica sino alla concorrenza di 2,50 €/kWh primario anno che producano una riduzione del consumo di energia primaria invernale ≥25% -, per poter avere accesso ai primi due punti (40% delle spese sino a 30 mila euro e 25% delle spese sino a 15 mila euro) è stato introdotto un “comma” (“1 bis”), che stabilisce che il riconoscimento dei contributi è subordinato al conseguimento di “almeno uno” dei due seguenti requisiti: “riduzione del fabbisogno annuo di energia termica utile per la climatizzazione invernale da solo involucro non inferiore al 25%” oppure “miglioramento del rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento non inferiore al 20%”.

E’ stato poi dato seguito a quanto riportato nel DD 126/2016, ovvero l’introduzione di una tabella che definisce, nelle varie tipologie, il costo massimo di ogni singolo intervento. La tabella è stata promulgata dall’Autorità.

Invariato inoltre l’elenco delle opere oggetto di contributo, eccezion fatta per le “opere accessorie”, che sono state cancellate.

Anche l’articolo 9, quello che stabilisce la proceduta per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto – contiene una piccola, significativa novità: tra la documentazione da consegnare (computo metrico, dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti, la relazione tecnica e la documentazione fotografica) viene sostituita la “diagnosi energetica” con la “certificazione energetica”.

E’ stato poi chiarito un passaggio dell’articolo 10, quello che stabilisce i contributi economici a fondo perduto per impianti FER: 30% delle spese sostenute sino a un massimo complessivo di 3 mila euro. “Confermata la copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell’unità immobiliare – sottolinea il Responsabile dello Sportello Energia, l’architetto Giorgio Brigliadori –, è possibile installare impianti di potenza superiore a seconda delle esigenze del cittadino. La mobilità sostenibile – un esempio su tutti, le biciclette elettriche – è sempre più richiesta”. Difatti nell’articolo 10 si legge che è stato soppresso il comma 5 (“La potenza incentivabile misurata in kWp non potrà superare il 10% della potenza utile necessaria alla copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell’unità immobiliare”).

Si è poi intervenuti sulle procedure per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto per impianti FER: il comma 1 a stabiliva che i “soggetti abilitati alla richiesta erano anche la persona fisica, persona fisica operatore economico e persona giuridica, se proprietari o titolari di un diritto reale di godimento di bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l’installazione di un impianto da incentivare”. Il DD 51/2017 stabilisce che debbano essere “proprietari o titolari di diritto di superficie sul bene immobile (sempre vincolato per almeno 15 anni)”.

Tra gli emendamenti che sono stati inseriti nell’articolo 18 (“Incentivo per mezzo di detrazione d’imposta”), il Responsabile dello Sportello Energia ne segnala uno. Fermo restando che “agli interventi edilizi e impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell’allibramento, è riconosciuta una detrazione d’imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 10 mila euro, da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d’imposta”, l’architetto spiega che “è stata data la possibilità di usufruire delle detrazioni d’imposta anche per gli impianti che usufruiscono del regime speciale di scambio sul posto”.

Infine, l’articolo 19 bis. Nell’elenco delle passività deducibili anche “il 50% delle spese relative alla realizzazione di interventi edilizi che comportino il raggiungimento di un indice di prestazione energetica invernale (EPi) inferiore di almeno il 20% rispetto al valore limite dell’indice di prestazione energetica” sino a un massimo di 20 mila e per una massimo di 10 anni per interventi al termine dei quali si certifichi un EPi inferiore del 50% rispetto al valore limite dell’indice di prestazione energetica stabilito dalla Legge numero 48 del 2014 e il conseguimento della classe A.

“Parliamo di un incentivo o una forma di incentivazione premiante verso cittadini che hanno voluto realizzare un nuovo edificio più che virtuoso – aggiunge l’architetto Giorgio Brigliadori -, non fermandosi alla obbligatorietà imposta dalla legge, guardando sia al comfort abitativo che al risparmio energetico, con un occhio all’ambiente”.

Se nella formula precedente si è voluto premiare il cittadino che ha operato in un’ottica di “edificio-impianto”, il Decreto “sostiene” anche chi vuole fare un passo in più verso il futuro, installando cioè più fotovoltaico del necessario. Sono difatti deducibili “al 100% delle spese relative all’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici limitatamente alla quota di potenza installata non obbligatoria” sino a un massimo di 3 mila euro per un massimo di tre anni.

Va ricordato però che queste due “voci” sono riferite esclusivamente alla modalità di intervento classificata quale “nuovo intervento”.

La chicca è rappresentata dal comma 7: è deducibile il 50% delle spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere sulle parti strutturali. Gli interventi per l’adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le deduzioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l’ampliamento si configura come una “nuova costruzione”.

 

IL SEGRETARIO DI STATO MICHELOTTI: “UNA SPINTA ALL’EDILIZIA, COMPARTO IN DIFFICOLTÀ”


“Il Decreto che dà attuazione agli incentivi energetici va nella direzione di un percorso che il Paese sta compiendo, ovvero quello di favorire le politiche ambientali”. Il Segretario di Stato per il Territorio Augusto Michelotti introduce così il Decreto Delegato numero 51 del 2017. “La scelta di fondo è stata quella di ‘ottimizzare’, almeno in parte, alcuni ‘nodi cruciali’ presenti nel Decreto precedente. Così facendo, si è voluto porre ancora di più l’attenzione verso il risparmio energetico, semplificando gli iter procedurali al fine di incrementare gli interventi sia per quanto concerne le riqualificazioni energetiche dell’intero immobile – per le quali si potrà richiedere gli incentivi a fondo perduto – sia per interventi spot come ad esempio la sostituzione degli infissi o la cappottata dell’involucro”.

Tra le righe, in maniera nemmeno troppo velata, c’è poi la volontà di “dare una spinta a un comparto in grande difficoltà come quello dell’edilizia”. Meno nuove costruzioni quindi. “Gli interventi – spiega il Segretario di Stato – si rivolgono agli edifici esistenti, quelli cosiddetti ‘energivori’, che ‘sprecano’ molto”.

Augusto Michelotti poi si sofferma sugli impianti FER, quelli delle fonti energetiche rinnovabili. “Per un certo periodo, specie all’inizio e sull’onda dell’entusiasmo, i contributi messi a disposizione dallo Stato erano piuttosto sostanziosi e molti privati ne hanno fatto richiesta. Con il tempo sono stati ridotti, anche per evitare di andare incontro ad alcune situazioni distorsive”. In questo senso, “l’esperienza ci ha permesso di apportare una serie di ‘correttivi’, utili per rendere efficaci e misurati gli incentivi”.

Un altro aspetto su cui il Segretario si sofferma è quello della semplificazione. “Anche in questo caso – conclude Michelotti -, si può migliorare ulteriormente. E’ nostra intenzione, a conclusione di questo percorso virtuoso, pervenire al più presto alla richiesta degli incentivi non più in forma ‘cartacea’ ma ‘digitale’, un passo che comporterebbe un risparmio di tempo e di carta”.

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