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Imposte di registro, arriva una serie di semplificazioni

da Redazione

Tutte le novità sono inserite nel Decreto Delegato numero 55 del 26 maggio 2017. Aggiornata la lista degli atti esenti dalla registrazione, rivisti anche i contratti bancari.

 

E’ assoggettato all’imposta di registro fissa nella misura di 100 euro l’atto, in data successiva al 1° giugno 2017, con cui i coniugi non separati dispongono che siano intestati a entrambi i diritti reali su beni immobili già intestati a uno solo dei coniugi mentre vigeva la comunione legale dei beni e che siano trasferiti al coniuge diritti reali su immobili già intestati all’altro coniuge “mentre vigeva il regime patrimoniale di separazione dei beni, qualora il trasferimento di tali diritti costituisca, per dichiarazione in atto, dazione a corrispettivo dell’apporto economico del coniuge non intestato, all’acquisto, costruzione o ristrutturazione degli immobili stessi”. E’ uno dei nuovi articoli che sono stati inseriti nel Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.55 con cui San Marino ha aggiornato e semplificato le “Imposte di registro”. Nel corposo DD poi spiccano anche altre “voci”. Per quel che concerne la registrazione in caso d’uso o a termine fisso, le scritture private portanti atti o contratti per i quali le norme vigenti prevedano l’imposta fissa di registro nella misura minima non sono soggetti a registrazione a termine fisso ma sono da sottoporre a registrazione qualora se ne voglia far uso nell’amministrazione pubblica o in giudizio. L’imposta giudiziale non assorbe le imposte di bollo e di registro dovute sugli atti e contratti di cui si faccia uso in giudizio ma assorbe le imposte di bollo e di registro per i documenti, per il fascicolo e per i provvedimenti giudiziali nelle cause civili, nonché l’imposta di bollo sulle copie degli atti e contratti che siano stati registrati o comunque abbiano assolto le imposte in modo virtuale.

Per quel che concerne le imposte sugli atti inerenti l’affidamento fiduciario (art. 3), il contratto di affidamento fiduciario, e gli eventuali ulteriori atti di trasferimento al patrimonio affidato, sono assoggettati all’imposta di registro fissa nella misura di 70 euro e alle imposte di bollo, trascrizione e voltura nella misura ordinaria. Gli atti con cui sono trasferiti ai beneficiari i beni facenti parte del patrimonio affidato sono assoggettati alle imposte previste per i trasferimenti a titolo oneroso. A tali atti si applicano le imposte previste per gli atti a titolo gratuito qualora affidante e beneficiario siano legati da rapporto di parentela in linea retta entro il secondo grado.

All’art. 4 invece i contratti bancari. I contratti stipulati per scrittura privata con soggetti autorizzati “sono esenti da registrazione se di ammontare non superiore a 5 mila euro”, sono soggetti a registrazione in caso d’uso se di ammontare compreso tra 5.001 e 20 mila euro e sono soggetti a registrazione a termine fisso se di ammontare superiore a 20 mila euro. Sono esenti da registrazione le scritture private portanti contratti di deposito, contratti di apertura di conto corrente senza fido, contratti di noleggio delle cassette di sicurezza, contratti di assicurazione, contratti per servizi bancari e finanziari alla clientela, nonché gli atti e contratti tra istituto bancario/finanziario e cliente aventi per oggetto strumenti finanziari.

Infine, l’articolo 74 della Legge n.85/1981 è stato modificato come segue: sono esenti dalla registrazione, ancorché autenticati, gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione quando non siano specialmente designati nell’annessa tariffa; i mandati di pagamento sulla Tesoreria di Stato; gli atti e documenti per l’applicazione, liquidazione e riscossione delle pubbliche imposte e le quietanze di dette imposte; le ricevute dei lavoratori dipendenti per retribuzioni, pensioni, indennità o anticipazione; le quietanze per le multe e spese di giustizia; gli atti richiesti dalla PA esclusivamente per fini d’Ufficio o nell’interesse del pubblico servizio; le offerte fatte all’asta pubblica; le note e quietanze per raccolte di beni o denari a scopo esclusivo di beneficenza; gli atti e documenti richiesti per la ammissione alla scuola o per l’ammissione nei servizi della Sicurezza Sociale e le ricette mediche; gli attestati, le dichiarazioni e autorizzazioni per i minori, i conti e le giustificazioni dei tutori; gli atti in materia penale; le procure ad lites; le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’iscrizione in registri ed albi professionali, o per l’abilitazione all’esercizio di attività da depositare agli atti di AIF e BCSM; i certificati azionari e le girate sui titoli azionari; gli attestati, i certificati e le dichiarazioni da depositare agli atti del Registro delle Società; gli attestati, i certificati e le dichiarazioni richieste per le associazioni e fondazioni da depositare agli atti dei pertinenti Registri del Tribunale, di uffici pubblici o di gestori di pubblici servizi; gli atti e contratti oggetto delle formalità nel Pubblico Registro Automezzi e nel Registro dell’Ente per l’aviazione Civile e la Navigazione Marittima; gli atti e documenti espressamente esentati da registrazione dalle disposizioni del presente decreto delegato e da norme speciali.

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