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Esecuzione delle pene, spese non più solamente a carico dello Stato

da Redazione

Con la Legge 45/2017 operative una serie di modifiche all’ordinamento penitenziario. Il detenuto dovrà partecipare ai costi. Tra le novità anche il lavoro “interno” ed esterno”.

 

di Alessandro Carli

 

Spese per le esecuzioni delle pene, individualizzazione del trattamento, formazione e lavoro interno ed esterno. Nell’ultima seduta del Consiglio Grande e Generale si è provveduto anche a mettere mano all’ordinamento penitenziario: attraverso la Legge numero 45 del 2017, che è andata a modificare la Legge 44 del 1997 e che è entrata in vigore da qualche giorno, sono state apportate una serie di modifiche.

A partire dall’articolo 2, che di fatto “sposta” gli oneri. Il detenuto – questa la novità – “partecipa alle spese per l’esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, secondo la misura e le modalità determinate nel regolamento penitenziario” mentre la vecchia normativa stabiliva che “le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive” erano tutte “a carico dello Stato”.

Per quel che concerne l’individualizzazione del trattamento (art. 10), le modifiche riguardano in particolar modo la rieducazione, che diventa più specifica. La Legge del 1997 stabiliva che “per ciascun condannato sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione”. Quella del 2017 invece evidenzia che “ai fini del trattamento rieducativo per ciascun detenuto è redatto un programma personalizzato, la cui disciplina è demandata al regolamento penitenziario. Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT), è formato dal Direttore del Carcere, dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena, dal medico del carcere coadiuvato da uno specialista e dallo psicologo dell’ISS e da un assistente sociale dell’ISS, e propone il programma personalizzato di intervento”.

In sede di osservazione il GOT acquisisce dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e svolge colloqui con il detenuto anche al fine di stimolare la revisione critica sui fatti per i quali è intervenuta la condanna, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dei reati commessi nonché sulle azioni di riparazione. “Gli uffici preposti al rilascio di tali dati – si legge nell’articolo 10 – hanno l’obbligo di adempiervi tempestivamente. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, accessibile al GOT, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del programma personalizzato e i suoi risultati”.

E’ stato poi sensibilmente ampliato l’articolo 18, quello cioè che stabilisce le attività lavorative. In maniera sintetica, la vecchia Legge spiegava che “all’interno della struttura carceraria deve essere favorito il lavoro compatibilmente con gli spazi carcerari; apposito regolamento ne disciplinerà le modalità”.

Il nuovo “art. 18” – che parte dal presupposto che il programma di trattamento si articola anche attraverso il lavoro – differenzia quello interno da quello esterno e è “finalizzato anche a far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e ad agevolarne il reinserimento sociale”. Il lavoro – che deve essere remunerato – deve altresì consentire il mantenimento e, se possibile, l’accrescimento delle capacità lavorative.

Nell’assegnazione al lavoro, al fine di responsabilizzare il detenuto, vengono comunque prese in considerazione e valutate le sue proposte.

Sono esclusi dall’assegnazione di un lavoro i detenuti che con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l’ordine dell’istituto, ma anche quelli che con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti e quelli che nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. Sulla remunerazione spettante ai detenuti sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere.

I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche.

Qualora non sia possibile svolgere lavoro interno alla struttura carceraria, i detenuti che hanno dato sicura prova di adesione al trattamento possono essere ammessi a prestare lavoro subordinato all’esterno, secondo il programma approvato dal GOT. Si recano sul posto di lavoro, senza la sorveglianza dell’autorità di polizia, salvo che sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza personale. I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, i Castelli o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. “L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti”.

Tutta la documentazione inerente al lavoro svolto e alle professionalità acquisite verrà inserita nel fascicolo personale del detenuto.

Il personale penitenziario infine (art. 36) è tenuto “ad aggiornare e migliorare le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, seguendo corsi di formazione e di perfezionamento”.

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