Aggiornata la lista del 2017: informazioni fiscali già “in viaggio”. Il primo periodo d’imposta oggetto della comunicazione è l’anno 2016.
di Daniele Bartolucci
Sono già 38 i Paesi con cui è in vigore lo scambio automatico delle informazioni fiscali sulla base del Common Reporting Standard (CRS). Questo significa che San Marino deve dare questi dati, ma anche che può ottenerli, in base al principio della cooperazione, fissato dall’accordo internazionale, prima con la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013, quindi con l’Accordo Multilaterale tra le Autorità Competenti sullo scambio automatico delle informazioni in materia finanziaria firmato a Berlino il 29 ottobre 2014. Accordo a cui ha fatto seguito, come noto, l’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale firmato a Bruxelles il giorno 8 dicembre 2015.
In base a questi accordi, quindi, il Congresso di Stato, con delibera nr 18 del 30 marzo 2017, ha aggiornato “la lista aggiornata delle giurisdizioni partner rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni, per l’anno 2017”.
PRIMA VENNE IL FATCA, QUINDI IL CRS
A seguito dell’approvazione, nel 2010, da parte del Congresso degli Stati Uniti, del “Foreign Account Tax Compliance Act” (comunemente denominato FATCA), si è sviluppata una spinta politica a livello globale, ma soprattutto europeo, per l’adozione di uno standard unico di scambio automatico reciproco di informazioni fiscali del tutto simile al FATCA.
Ne è nato il Common Reporting Standard (CRS), approvato dall’OCSE nel 2014, che prevede: un Modello di accordo intergovernativo (sono fornite due versioni: bilaterale e multilaterale); un comune set di regole procedurali relative all’adeguata verifica fiscale dei conti finanziari (c.d. due diligence fiscale); un Commentario contenente i chiarimenti interpretativi; un set di regole tecniche che disciplinano la trasmissione delle informazioni.
SCAMBIO RECIPROCO: DATI DA E PER SAN MARINO
A seguito dell’adozione del CRS, l’Italia ad esempio (ma è un esempio voluto, perché il suo livello di evasione fiscale rispetto al PIL è tra i più alti al mondo) riceverà quindi le informazioni relative alle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, e, reciprocamente, trasmetterà le medesime informazioni agli altri Paesi partner in relazione ai rispettivi residenti. Di conseguenza, il Fisco italiano avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie a “mappare” le disponibilità finanziarie estere e ad avviare i relativi controlli, rendendo sempre più difficile occultare all’estero patrimoni e redditi. Allo stesso modo, e potrebbe interessare anche San Marino per un eventuale “rientro di capitali”, l’Italia e gli altri Paesi aderenti all’accordo, forniranno alle autorità dell’antica Repubblica tutte le informazioni in loro possesso su eventuali sammarinesi che hanno redditi e conti in altri Paesi.
TEMPISTICA E PERIODO FISCALE DI RIFERIMENTO
L’attuazione del CRS tra i Paesi membri dell’UE è avvenuta adottando la Direttiva 2014/107/UE, che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE sulla Cooperazione amministrativa in ambito fiscale. Conseguenza della Direttiva è che dal 1 gennaio 2016 il set di informazioni fiscali di natura finanziaria oggetto di scambio tra i Paesi UE è decisamente molto più ampio e dettagliato di quanto prevedeva, in precedenza, la Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio.
Lo scambio di informazioni in via automatica con Paesi extra-UE si è basato invece sulla Convenzione per la Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale del 1988 dell’OCSE (come modificata nel 2010) e sull’Accordo quadro multilaterale (MCAA) sviluppato nel 2014 dall’OCSE e aperto alla firma di tutte le Giurisdizioni interessate a parteciparvi. L’Accordo, i cui Paesi firmatari sono attualmente 78, prevede lo scambio reciproco automatico di informazioni fiscali dei conti finanziari già a partire dal 2017 con riferimento al periodo di imposta 2016.
L’ULTIMO ANNO DEL SEGRETO BANCARIO
Oltre 90 giurisdizioni – anche quelle storicamente “opache”, quali, Svizzera, Isole Cayman, Bahamas, etc. – hanno annunciato la loro adesione allo standard globale di scambio di informazioni: di queste, 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi attuazione nel 2016 (per poi scambiare i dati nel corso del 2017, quindi già oggi), mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018), e con periodo di riferimento conseguentemente spostato al 2017.
E’ facile pensare che ci saranno ancora delle resistenze in alcuni Paesi, ma dando per scontate anche le azioni di “pressione” sui principali paradisi fiscali, il 2018 sarà il primo anno in cui tutti i Paesi OCSE si scambieranno le informazioni fiscali in automatico e, quindi, questo che stiamo vivendo (al netto del fatto che è il periodo di imposta di riferimento per i primi dati del 2018), sembra essere davvero l’ultimo anno del segreto bancario nel mondo.
La Repubblica di San Marino, come detto, ha scelto insieme ad altri Paesi di anticipare formalmente questa data di un anno, anzi, a dire il vero, è già da diversi anni che collabora a livello internazionale per una nuova frontiera della trasparenza fiscale.
E di questo, nel momento in cui andranno formalizzate richieste diplomatiche, se ne dovrà tenere conto.