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San Marino, la nuova classificazione delle imprese start up

da Redazione

Il DD 34/2017 modifica il DD 116/2014: ecco tutte le novità già in vigore. Il tetto dei fatturati, le assunzioni, la durata massima del contratto.

 

Requisiti oggettivi e soggettivi per la classificazione delle Imprese Start Up ad alta tecnologia, perdita dei benefici e assunzioni. Lo Stato ha messo mano, attraverso il Decreto Delegato n. 34 del 2017 (che di fatto va a modificare il DD 116/2014) ad alcuno provvedimenti in materia di start up ad alta tecnologia. Sono classificate “Imprese Start Up ad alta tecnologia” le imprese che hanno un contratto di incubazione in essere con l’Incubatore d’impresa dell’ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico oppure le società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitali, che hanno sottoscritto il contratto d’incubazione con l’ente gestore del PST entro 24 mesi dall’ottenimento della prima licenza e hanno un totale del valore del fatturato annuo relativo all’attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100 mila euro. Rientrano sempre nelle “Imprese Start Up ad alta tecnologia” anche le persone giuridiche che non sono socie in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel. E ancora: le realtà che non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario e quelle in cui almeno il 35% del capitale sociale è in capo a persone, assunte nell’impresa, “anche a part time ma a non meno di 20 ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia”. Nella classificazione troviamo inoltre le società di capitali che erogano servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente devono avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time, con le caratteristiche di cui sopra. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l’insediamento all’interno dei locali dell’Incubatore d’Impresa. Tra i requisiti richiesti, anche gli Amministratori Unici o i membri dell’eventuale CdA, che non devono ricoprire la carica di Amministratore Unico o membro del CdA in altre società di diritto sammarinese e l’essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente.

Il regime di impresa Start Up ad alta tecnologia ha una durata massima di cinque anni che si computano dal primo rilascio della licenza.

L’impresa ammessa deve richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto con l’Ente gestore del Parco Scientifico Tecnologico, pena la perdita dei benefici. Il DD obbliga il versamento il 50% del capitale sociale entro sessanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle Società; l’obbligo di pagare la tassa di licenza e quindi la sospensione della licenza stessa fino a quando la relativa tassa non venga pagata; la decadenza dei contratti di lavoro. Il DD 34/2017 inoltre spiega che può essere effettuata l’assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, “se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall’Accordo Schengen”.

Terminati i tre anni del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia, l’impresa Start Up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente tramite contratto rinnovabile al massimo di altri due anni, con una delle comuni forme di assunzione previste dalla normativa sammarinese.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più manager dipendenti della medesima società, che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima dell’atto di cessione delle quote. L’esenzione si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

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