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Decreto Legge 29/2017, nuovi controlli e altra burocrazia

da Redazione

Pubblicate le “misure urgenti in caso di crisi delle aziende che godono di incentivi statali”. ANIS: “Un provvedimento sul quale non c’è stato alcun confronto con le associazioni”.

 

Misure urgenti in caso di crisi di aziende che godono di incentivi statali: nei giorni scorsi è stato pubblicato il Decreto-Legge numero 29 del 2017, che ha lo scopo di tutelare lo Stato ed i dipendenti nei confronti di aziende che godano di incentivi e sgravi ma non siano in regola con il pagamento degli stipendi ai dipendenti o verso l’erario.

“Si tratta – spiega in una nota l’Associazione Nazionale Industria San Marino – di un provvedimento sul quale non vi è stato alcun tipo di confronto con le associazioni e che introduce nuovi controlli e altra burocrazia, con il rischio di penalizzare ulteriormente le imprese in difficoltà. Se, come pare fosse negli intenti, si volevano ampliare le tutele dei lavoratori era sufficiente apportare modifiche alla Legge numero 71 del 2014, invece di creare altre authority di vigilanza”.

 

PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE INADEMPIENZE


Le organizzazioni sindacali possono convocare un Comitato Tripartito composto da rappresentanti del Congresso di Stato, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di categoria, qualora a) l’impresa alla quale siano stati riconosciuti incentivi, siano essi fiscali, contributivi od in termini di contributo al pagamento della retribuzione da parte dello Stato, non provveda all’integrale pagamento degli stipendi in favore di uno o più dei suoi dipendenti per una mensilità, oppure provveda al pagamento solo parziale degli stipendi per due mensilità consecutive; b) la Commissione Permanente Conciliativa abbia avuto esito negativo oppure, in caso di esito positivo, l’impresa non abbia ottemperato a quanto pattuito nei tempi previsti.

Lo stesso Comitato può anche essere convocato su richiesta del Congresso di Stato, a seguito di apposita deliberazione, nel caso in cui l’impresa, alla quale siano stati riconosciuti gli incentivi di cui alla lettera a), abbia accumulato debiti nei confronti dell’Eccellentissima Camera e/o nei confronti dell’Amministrazione Pubblica pari ad almeno 10 mila euro e non vi siano piani di rateizzazione o rientro delle pendenze.

Il Comitato, valutato il piano aziendale, assume una delle seguenti determinazioni:

1. Non pone in essere provvedimenti, se dalla documentazione in suo possesso e dall’eventuale relazione prodotta dall’impresa risulti un piano di rientro delle insolvenze in tempi rapidi.

2. Sottopone a monitoraggio, per un massimo di quattro mesi, l’impresa nel caso in cui dalla documentazione in possesso e dall’eventuale relazione prodotta dall’impresa risulti comunque la possibilità di un rientro delle pendenze. In questo caso il Comitato può richiedere periodicamente informazioni e dati agli uffici competenti, compresa Banca Centrale.

3. Dà mandato agli uffici competenti di attivare la procedura di cui all’art. 66 della legge sulle società (Legge 47/2006) se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alle società. Procedura che può portare addirittura alla nomina di un commissario giudiziario.

4. Richiede il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle retribuzioni per i dipendenti assunti e/o degli oneri in favore dello Stato.

 

POSSIBILITÀ DI DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA


L’altro aspetto di novità, riguarda le modifiche che il decreto-legge apporta all’art. 17 della legge 71/2014. Con la nuova disposizione infatti, anche un singolo dipendente può dimettersi per giusta causa, accedendo agli ammortizzatori sociali, qualora l’impresa non sia in regola con il pagamento delle retribuzioni anche solo nei confronti dei 2/3 dei dipendenti, con le esclusioni di cui all’art.6 (soci, amministratori, coniugi, parenti ed affini entro il 2° grado); il mancato pagamento sia anche solo parziale; le retribuzioni non vengano pagate per due mensilità anche non consecutive.

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