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San Marino, Ufficio Tributario: il conto fiscale per i contribuenti

da Redazione

Dal 21 marzo operativo l’applicativo informatico: come funziona e come registrarsi. Dichiarazione del redditi relativa al periodo d’imposta 2016: la “quota SMaC” e gli allegati.

 

Evoluzioni operative e di compilazione, integrate e collegate al conto fiscale, dell’IGR “O”, degli allegati alla dichiarazione dei redditi relativi all’imposta di bollo e all’imposta complementare sui servizi e altresì dei relativi versamenti periodici, ma anche la visualizzazione del conto fiscale da parte del contribuente. Attraverso una circolare, l’Ufficio Tributario ha annunciato che dal 21 marzo è operativo l’applicativo informatico per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016, Modelli IGR L, M, N, P.

Come è noto le dichiarazioni dei redditi e relativi allegati (incluso il certificato del datore di lavoro al dipendente – Modello IGR “G”) devono essere presentate all’Ufficio Tributario in via telematica, anche per il tramite di un soggetto incaricato, e la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2016 deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Con riferimento ai termini di presentazione l’Ufficio Tributario ricorda che se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra ricordato (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 30 giugno), la presentazione è valida, ma si applica al contribuente una sanzione (prevista dall’art. 139 comma 1 lettera e) della L. n.166/2013). Oltre il predetto termine la dichiarazione è nulla, e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d’imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l’Amministrazione tributaria.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2016


Si evidenzia che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2016, è stata emanata la normativa riguardante le tipologie di acquisti in territorio di beni e servizi documentati mediante SMaC Card deducibili. In sostanza è stato eliminato il tetto di 800 euro per le spese di iscrizione a corsi sportivi non agonistici, e – soprattutto – non vi è più l’esclusione delle spese per le cure mediche. Con riferimento a quest’ultima modifica il legislatore ha inteso semplificare la compilazione della dichiarazione e gli obblighi connessi procedurali; il contribuente infatti ha facoltà di registrare le spese deducibili con la SMaC Card ed è il contribuente stesso che può decidere in fase di compilazione e presentazione della dichiarazione se imputare per l’intero importo nella quota spese SMaC in alternativa alle passività deducibili oppure solo per la parte eccedente il tetto massimo di deducibilità. A tal fine l’applicativo della dichiarazione continuerà a proporre la distinzione delle voci “Deducibile quota SMaC” o “Deducibilità da accertare in sede IGR”.

 

MOD IGR- G E “QUOTA SMAC DA DOCUMENTARE”

 

Quest’anno, per semplificare e agevolare gli adempimenti del contribuente, il certificato MOD. IGR G (che deve essere direttamente caricato dagli Uffici contabili dello Stato, dall’ISS e dai datori di lavoro del settore privato sull’applicativo informatico web dell’Ufficio Tributario per l’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi) – è stato rielaborato dall’Ufficio Tributario in riferimento al raggiungimento da parte del contribuente della cosiddetta “quota spese SMaC da documentare”.

Qualora dall’IGR-G rielaborato non risulti raggiunta la quota SMaC e il contribuente concordi sui dati ivi indicati e, altresì, non intende o deve presentare la dichiarazione dei redditi IGR-L, deve provvedere a versare l’importo a debito entro e non oltre il 30 giugno 2017 utilizzando l’apposito modulo di pagamento, perfezionando con il predetto pagamento la presentazione e gli adempimenti relativi all’IGR – G, evitando così a numerosi soggetti, lavoratori e pensionati transfrontalieri, ma anche residenti, di dover compilare e trasmettere la dichiarazione.

I titolari di reddito da lavoro dipendente, che nel 2016 abbiano ricevuto più dichiarazioni (n. 2 o più IGR “G”, anche per il servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro) o abbiano ricevuto la dichiarazione del sostituto d’imposta per la corresponsione delle indennità (di cui all’art. 104 comma 2 della L.n.166/2013, ovvero sono le indennità di mobilità, disoccupazione, maternità, eccetera, che subiscono una modesta ritenuta alla fonte del 2,5% a titolo d’acconto e che pertanto comportano sempre l’obbligo di presentare la dichiarazione IGR “L”), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. IGR- L.

 

EVOLUZIONI OPERATIVE NELLE COMPILAZIONI


Per procedere alla compilazione dell’IGR-0 per l’anno 2016, l’operatore economico è tenuto a registrare le ritenute operate nell’anno in un’apposita sezione del Tribweb. Tali dati confluiranno nel quadro D dell’IGR-0.

Per gli allegati per l’anno 2016 – in ottemperanza a quanto previsto nel D.D. 98/2015 che contiene disposizioni per la contabilizzazione dei crediti e dei debiti iscritti nel conto fiscale -, l’operatore economico è tenuto a registrare le imposte dovute nell’anno in un’apposita sezione del Tribweb. Tali dati confluiranno nel quadro C dell’allegato.

 

REGISTRAZIONE RITENUTE IGR-0 E IMPOSTA ALLEGATI


La nuova funzione sarà disponibile nel portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) in Tribweb menù “Dirette” sezione “Inserimento ritenute IGR-O/Imposta Allegati”. Il profilo di “amministratore d’impresa” sarà abilitato automaticamente, mentre per chi ha delegato un “compilante professionale” dovrà rilasciare una nuova specifica delega scaricabile nell’area “download”. Per l’anno 2016 dovranno essere registrate tutte le ritenute/imposte dovute ad esclusione di quelle compensate in quanto già presenti.

Dall’anno 2017 l’operatore dovrà provvedere, alla scadenza dell’obbligazione tributaria, alla registrazione della stessa. In tale sezione verrà generato anche l’apposito “cedolino di pagamento”, mentre in caso di compensazione l’operatore dovrà recarsi al Servizio cassa dell’Ufficio tributario.

 

VISUALIZZAZIONE DEL CONTO FISCALE


Dal 20 marzo è possibile visualizzare il conto fiscale. Ogni contribuente potrà pertanto visualizzare, monitorare e controllare online la propria posizione debitoria e ereditaria nei confronti dell’Ufficio Tributario. La nuova funzione è disponibile nel portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) in Tribweb menù “Conto fiscale”. Il profilo di “amministratore d’impresa” sarà abilitato automaticamente, mentre per chi ha delegato un “compilante professionale” dovrà rilasciare una nuova specifica delega scaricabile nell’area “download”. I dati – spiega l’Ufficio Tributario – non sono definitivi poiché l’applicativo è in fase di ultimazione.

Nel caso in cui il contribuente rilevi discordanze rispetto alla propria posizione fiscale può evidenziarle all’Ufficio, nell’ottica della collaborazione e al fine della corretta realizzazione dello stesso. La visualizzazione in trattazione- conclude l’Ufficio – rappresenta un ulteriore passo ed avanzamento nella realizzazione del progetto Conto fiscale, complesso e articolato.

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