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Imprese, facilitazioni per le pratiche export

da Redazione

Sono contenute nel DD 22/2017 che verrà portato in Consiglio e riguardano i documenti che servono per il rilascio dei certificati di origine.

 

Piccola ma piuttosto significativa modifica al Decreto Delegato numero 35 del 2011, il cosiddetto “Testo unico in materia di origine delle merci e visti su documenti” che verrà portato all’attenzione del Consiglio Grande e Generale per la ratifica già nelle prossime sessioni.

Una modifica che de facto sarà piuttosto utile alle imprese del territorio in quanto semplificherà i documenti necessari per il rilascio dei certificati di origine e quindi velocizzerà le pratiche per l’export.

Ricordiamo difatti che in caso di merce di origine comunitaria, ad oggi – per poter richiedere il certificato di origine – è necessario richiedere al proprio fornitore il certificato di origine in originale rilasciato dalla propria Camera di Commercio.

La prima difficoltà, si legge nella relazione al Decreto che porta la firma della Segreteria di Stato all’industria, “spesso risiede nel fatto che l’impresa sammarinese venga considerata alla stregua di una italiana e quindi i fornitori italiani pensano sia sufficiente una dichiarazione di origine in fattura.

Questo comporta che l’impresa sammarinese debba spiegare che San Marino è un paese extra-CE e che la normativa sammarinese prevede necessariamente di produrre il Certificato di Origine della merce”.

Qualora la merce sia di origine extra-comunitaria capita che i fornitori extra-comunitari producano certificati di origine Form A oppure EUR 1, documenti che vengono trattenuti dalla dogana al momento dell’importazione, oppure capita che non producano alcun documento. L’impresa si trova quindi a non poter produrre certificati in originale alla Camera di Commercio.

Nelle stesse condizioni si trovano le imprese italiane, che possono però produrre al la propria Camera di Commercio copia della bolletta doganale di importazione sulla quale è riportata l’origine.

Attraverso il Decreto Delegato del 7 febbraio 2017 numero 22 difatti San Marino intende sostituire l’articolo 9 del DD 35/2011. Invariato il comma 1: quando l’origine delle merci deve essere attestata all’importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni: essere emesso o da un’autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dallo Stato di rilascio; contenere tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce cui si riferisce, e in particolare la qualità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, la qualità, i pesi lordo e netto delle merci, il nominativo dello speditore. Va inoltre attestato in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Stato, fatta eccezione per la merce di origine comunitaria per la quale è sufficiente l’attestazione dell’origine “Unione Europea” senza indicazione dello specifico Stato di provenienza.

Come detto, la novità viene riscontrata nel comma 2 che spiega che è consentito produrre in luogo del certificato di origine in due casi specifici.

Il primo “nel caso debba essere attestata l’origine di merce comunitaria, la fattura di acquisto riportante dichiarazione di origine della merce, timbrata e firmata dal fornitore della merce oppure, nel caso di forniture continuative, una dichiarazione su carta intestata del fornitore, da rinnovare ogni 24 mesi, indicante l’origine della merce. Qualora il fornitore non sia anche produttore della merce, dovrà altresì dichiarare nome del produttore e luogo di produzione o in alternativa dichiarare la disponibilità a comunicarlo in caso di richiesta da parte delle autorità competenti quali la Camera di Commercio.

La seconda invece nel caso debba essere attestata l’origine di merce extra-comunitaria, la copia della bolletta doganale di importazione contenente l’indicazione dell’origine; in tale caso, per motivi di segreto commerciale, è consentito produrre la copia della bolletta doganale senza l’evidenza dello speditore/esportatore extracomunitario e dei prezzi.

A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4 (“Le domande di certificato, i relativi allegati o documenti e le dichiarazioni da sottoscrivere previsti per il rilascio del certificato di origine, sono inviati esclusivamente in via telematica utilizzando dispositivi di firma elettronica”), non è consentita quale prova dell’origine della merce il certificato di origine in formato elettronico “salvo che tale certificato non sia firmato elettronicamente dall’autorità o dall’organismo che lo ha rilasciato e previa verifica da parte della Camera di Commercio della validità legale del documento”.

La modifica normativa proposta andrebbe quindi a sanare una disparità tra le imprese italiane e quelle sammarinesi, al fine di velocizzare le modalità per ottenere il certificato di origine permettendo così alle imprese di risparmiare tempo (e denaro) nelle pratiche per l’export. Sarebbe un input in un momento in cui le logiche di mercato si stanno sempre più orientando verso una spedizione delle merci pressoché immediata.

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