Home FixingFixing San Marino, certificato credito sociale, ecco i nuovi punteggi

San Marino, certificato credito sociale, ecco i nuovi punteggi

da Redazione

Il Decreto Delegato numero 146 del 2016 va a modificare i parametri del DD 125 del 2007. La prima persona a carico varrà “1”, “5” i disabili assistiti in famiglia e i disagiati.

 

di Alessandro Carli

 

Certificato di credito sociale, cambiano i punteggi per la determinazione del valore. Attraverso il Decreto Delegato 146/2016 difatti è stata messa mano alla “numerazione”. La novità è inserita precisamente all’art. 2. Vediamo assieme quanto “pesano” le singole voci. Per la prima persona a carico si avrà un punteggio pari a 1, 2 invece per la seconda persona a carico. La terza e le successive invece avranno un valore di 2,5 punti ognuna. Qualora poi le persone a carico facciano parte di una famiglia monoreddito, i valori delle tre voci di cui sopra sono maggiorate di un punto. Cinque invece i punti per i disabili assistiti in famiglia, purché vi sia la certificazione dei servizi dell’ISS. Medesimo punteggio (5) per le “condizioni di disagio socio-sanitario diverse da quelle previste al punto sopra. Anch’esse dovranno essere certificate dal Comitato di Valutazione previo parere dei servizi dell’ISS. Sempre 5 i punti per i nuclei familiari in cui sono presenti condizioni di disagio sociale, certificato dal Comitato di Valutazione mentre per quelli che debbono ricorrere stabilmente e per l’intera giornata all’opera di terzi per l’assistenza a disabili o persone anziane non autosufficienti il punteggio è di 1.

Quattro i punti invece per i nuclei familiari composti di soli pensionati con pensioni al minimo o integrate al minimo, così come per quelli che hanno un “contratto d’affitto privato”. Un punto infine per le famiglie con “contratto d’affitto edilizia sociale”.

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CCS


Il Comitato di Gestione e di Valutazione, nel determinare il valore di ogni Certificato di Credito Sociale, dovrà stilare una graduatoria dei richiedenti che possono beneficiare di tale strumento di protezione sociale formulata in base ai criteri ai nuovi punteggi di seguito elencati – che sostituiscono integralmente quelli del DD 125/2007 – e al reddito netto familiare pro-capite del soggetto richiedente determinato secondo i criteri determinati. Per determinare il reddito netto familiare pro-capite, si deve dividere il reddito lordo del nucleo familiare del richiedente, per il numero dei componenti dello stesso, dopo avere detratto l’imposta effettivamente pagata e aver apportato una serie di detrazioni forfetarie suddivise in cinque punti.

a) 6.000 euro per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione di residenza o altra esposizione finanziaria relativa a problematiche sociali;

b) 4.000 euro per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l’abitazione di residenza;

c) 6.000 euro per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l’affitto dell’abitazione di residenza; d) 10.000 euro per il sostenimento di oneri per l’assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un’assistenza e vigilanza continua;

e) 6.000 euro per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati accreditati.

Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite, “gli oneri sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la comprovazione del loro effettivo sostenimento”. In ogni caso l’ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto.

 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CCS


Possono accedere ai benefici del Decreto i nuclei familiari (così definiti dall’articolo 7 del DD 125/2007: “unità familiare composta dal richiedente, da tutti i soggetti con lo stesso conviventi e dai soggetti che, ai fini del pagamento dell’Imposta Generale sul Reddito e/o ai fini contributivi, risultino a carico del richiedente medesimo”) che “non siano titolari essi stessi o membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, nuda proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratto di leasing su immobili o su terreno agricolo superiore a 1000 mq. ad eccezione della casa di residenza, i cui componenti risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica ed abbiano un reddito netto familiare pro-capite pari o inferiore a 7.000 euro”. Parimenti, posso usufruirne anche quelli che “non siano proprietari della casa di residenza, ma siano titolari essi stessi o membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà, nuda proprietà, di usufrutto o essere conduttori di contratto di leasing su terreno edificabile pari o inferiore a 500 mq. o su terreno agricolo pari o inferiore a 2.000 mq”.

 

PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE


Le domande possono essere presentate da un componente maggiorenne del nucleo familiare ma anche da un altro familiare non facente parte del nucleo familiare in relazione al quale si richiedono i benefici, da un tutore del soggetto in relazione al quale si richiedono i benefici e dal dirigente del Servizio Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale che segue il nucleo familiare.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione poi provvede a fornire le indicazioni inerenti alle modalità di presentazione delle domande, con particolare riguardo all’autocertificazione ed alla documentazione da allegare alla istanza. Alla domanda, prosegue il DD, “deve essere allegata la dichiarazione e documentazione comprovante i redditi da capitale e le somme di denaro e strumenti finanziari detenuti presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all’estero”, ovvero la “fotocopia degli estratti conto di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare con riferimento all’anno 2016”. Le modalità ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande saranno stabiliti con circolare della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio da emanarsi entro il 28 aprile 2017. E’ facoltà del Comitato di Gestione e di Valutazione richiedere all’interessato ogni documento utile alla valutazione della domanda. Tutti i documenti a corredo della domanda sono esenti da bollo.

 

PRESTAZIONI E SERVIZI ACQUISTABILI

 

Il Certificato di Credito Sociale è spendibile per “l’acquisto di prodotti, presidi e servizi non gratuiti, distribuiti dal Servizio Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”. Sempre con il CCS si possono pagare “le imposte e tasse di ogni tipo e natura, le utenze di energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti, i contributi e gli oneri sociali all’Istituto per la Sicurezza Sociale, le rette scolastiche, degli asili nido, e di ogni documentato onere educativo ed assistenziale sostenuto nel territorio, il servizio mense, le tariffe e corrispettivi per servizi erogati dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, le protesi non gratuite, l’affitto e/o mutuo prima casa e il servizio trasporto pubblico”

Il Certificato di Credito Sociale, conclude il DD, non è assoggettato ad alcuna imposta o ritenuta e pertanto non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente o degli altri appartenenti al nucleo familiare ai fini dell’applicazione dell’IGR, l’Imposta Generale sui Redditi. Infine, non può essere pignorabile né tassabile.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento