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Visite mediche: in azienda o nelle strutture autorizzate

da Redazione

La normativa, nonostante le sollecitazioni, non contempla l’uso dei mezzi mobili. Sorveglianza sanitaria, ad oggi esistono solo due opzioni: ambulatori interni oppure esterni.

 

di Daniele Bartolucci

 

La sorveglianza sanitaria ha un’importanza enorme nel mondo del lavoro, ma attualmente a San Marino esistono solo due possibilità per le aziende di adempiere agli obblighi di legge, al contrario, ad esempio, di ciò che avviene in Italia e, soprattutto, nella vicina Emilia Romagna. Come noto l’Autority per l’Autorizzazione l’Accreditamento e la Qualità dei Servizi Sanitari, congiuntamente al Dipartimento di Prevenzione dell’ISS, ha fornito pochi mesi fa, attraverso una circolare, tutti i chiarimenti circa le modalità da seguire per effettuare le visite di medicina del lavoro. In particolare, ai sensi della Legge 69/2004 e del decreto 70/2005, gli ambulatori in cui si effettuano gli accertamenti diagnostici, i prelievi e le viste per l’esercizio della sorveglianza sanitaria di cui alla Legge 31/98 sono soggetti ad autorizzazione e conseguentemente le visite si possono effettuare solo in strutture autorizzate. E’ stata quindi esclusa dall’Authority la possibilità di utilizzare ambulatori mobili, nonostante la sollecitazione dell’ANIS a normare anche questo caso, per agevolare la normale operatività delle aziende, soprattutto quelle che non hanno la possibilità di creare all’interno un proprio ambulatorio (che comunque va autorizzato, e in questo la stessa Assoservizi di ANIS è in grado di assistere le imprese che intendano farlo), costrette in pratica a doversi appoggiare a strutture esterne, inviandovi i propri dipendenti, magari anche a diversi chilometri di distanza. Attualmente, infatti, esistono solo due opzioni: l’utilizzo di ambulatori interni e di ambulatori esterni. Nel primo caso, spiegano da ANIS, “occorre aver inoltrato la richiesta d’autorizzazione all’Authority per l’Autorizzazione, l’Accreditamento e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi”, ovviamente tenendo conto che il locale attrezzato deve possedere i requisiti prefissati dalla normativa vigente. Nel secondo caso, invece, “il Medico del Lavoro nominato dall’azienda (che deve essere regolarmente iscritto, oltre che nell’Elenco dei medici abilitati, anche all’Ordine dei Medici Chirurghi di San Marino) qualora non vi abbia già provveduto, è tenuto ad inviare una dichiarazione scritta al Dipartimento Prevenzione ed Authority Sanitaria attestante la struttura sanitaria autorizzata ove intenda operare. Tale comunicazione dovrà essere controfirmata dalla stessa struttura per accettazione. Dovranno inoltre essere comunicati eventuali cambi di sede in altre strutture autorizzate”. Queste le due opzioni per non incorrere in sanzioni, anche di natura penale. Sempre in attesa di un aggiornamento del quadro normativo che preveda finalmente l’iter di autorizzazione per i mezzi mobili, come avviene negli altri Paesi.

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