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Segreteria Interni e Giustizia: le regole da osservare per il “silenzio elettorale”

da Redazione

SAN MARINO – La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia ricorda le regole da osservare per il “silenzio elettorale”, così come già indicate nelle precedenti consultazioni elettorali.

Il “silenzio elettorale” designa la pausa della campagna elettorale che si effettua il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni. Venerdì 18 novembre 2016 alle ore 24.00 cessa la campagna elettorale. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre deve essere osservato il cosiddetto “silenzio elettorale”. La ratio di questa regola, osservata in molti Paesi, è che il cittadino possa riflettere serenamente sul voto che sta per esprimere, infatti questa disposizione trova fondamento nel rispetto della libertà di voto dell’elettore.

Come disposto all’art. 1, comma 2, della Legge n.36/1997, dalle ore 00.00 di sabato 19 novembre 2016 alle ore 20.00 di domenica 20 novembre 2016 (cioè fino alla chiusura dei seggi) scatta il divieto per qualsiasi attività di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata:

– non si possono riunire assemblee o comizi, non si può discutere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sui media dell’opportunità di votare per un partito o per un altro e non può essere svolta nessuna attività di propaganda attraverso qualunque mezzo (compresi volantini, biglietti, manifesti, locandine, veicoli, capi di abbigliamento, accessori, gadget ecc…).

– è vietata ogni forma di pubblicità in spazi esterni, anche attraverso altoparlanti e apparecchi sonori, e in spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (ad esempio finestre, vetrine, …..). Sono esclusi dal divieto solo le normali e permanenti insegne indicative delle sedi di partito.

Il divieto di propaganda elettorale e l’obbligo del silenzio riguarda chiunque e tutte le forme di comunicazione.

I mezzi di informazione non possono pubblicare foto, simboli ed interventi di liste, coalizioni e candidati né qualunque altra cosa che interferisca con l’obbligo del silenzio. Ciò vale ovviamente per la carta stampata, per radio e tv, nonché per il web.

L’art. 9 della Legge n. 36/1997 prescrive che nel giorno della votazione:

– è vietato l’uso di coccarde, distintivi, veicoli, oggetti di qualunque tipo che possano costituire la manifestazione di una scelta politica;

– i candidati non possono sostare all’interno dei seggi e nelle vicinanze, durante l’apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l’espressione del proprio voto.La legge vuole in tal modo evitare anche il solo sospetto di pressioni, propaganda e condizionamento verso chi deve esprimere il voto.

Le violazioni a questa disposizione ed a quella del “silenzio elettorale” sono punite penalmente.

Internet, social network e altri “sistemi” tecnologici…. La legge non dispone espressamente,vale il divieto esplicito di “ogni forma di propaganda con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata” di cui all’art. 1, della Legge n. 36/1997. Di conseguenza le indicazioni sono state date, usando l’interpretazione analoga ed il buon senso.

I siti internet dei partiti possono essere considerati come le sedi virtuali dei partiti stessi, pertanto chi entra nel sito di sua volontà è come se si recasse nella sede fisica. Di conseguenza non è obbligatorio oscurare siti e contenuti.

E’ invece evidente il divieto di invio multiplo di messaggi e l’esecuzione di sondaggi elettorali e politici nei due giorni in questione che ciò avvenga per posta elettronica, sul web o tramite telefono.

Social network, Forum e Blog non possono essere esentati dal divieto, e pertanto nei due giorni del silenzio non deve essere inserito, “postato” o “twittato” nulla che possa aver rilevanza elettorale (a titolo esemplificativo caricare immagini e video, inserire post, commenti ed opinioni relativi a candidati, partiti o coalizioni in corso per le elezioni). Questo vale sia per i partiti che per i singoli candidati e per chiunque altro.

Anche all’estero nei giorni del silenzio elettorale valgono le stesse disposizioni, perché i reati sono puniti a tutela della libertà di voto, diritto che appartiene agli elettori sammarinesi ovunque residenti.

Si raccomanda a ciascuna lista di osservare tali regole e di provvedere alla massima informazione interna e soprattutto dei candidati, affinché siano osservate le suddette disposizioni ed evitare le violazioni.

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