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Rappresentatività: il Comitato Garante è già operativo

da Redazione

Il Presidente Calafà: “Conosciamoci, poi al lavoro. Siamo entusiasti e determinati”. L’insediamento davanti alle parti sociali e alle istituzioni: a breve un proprio regolamento.

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di Daniele Bartolucci

 

“Siamo entusiasti e determinati”. Con queste parole si è presentata Laura Calafà, presidente del Comitato Garante per la contrattazione collettiva e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, di cui fanno parte Luciano Angelini ed Enrica Zenato. L’insediamento è avvenuto nei giorni scorsi, dopo la nomina del 18 luglio in Consiglio Grande e Generale dei due esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali, uno indicato dalle organizzazioni sindacali (Angelini, su indicazione CSU), l’altro dalle associazioni datoriali (Zenato, su indicazione ANIS) e dopo che il Congresso di Stato ha nominato il presidente (la Professoressa Calafà, appunto), il 22 agosto. Introdotti dal Segretario al Lavoro, Iro Belluzzi, che ha ricordato tutto l’iter che ha portato alla promulgazione della nuova legge sui diritti sindacali (quella che ha formalmente introdotto il principio della maggiore rappresentatività nelle relazioni industriali), i tre esperti hanno spiegato come intendono assolvere alle funzioni del loro ruolo, ovviamente all’insegna della massima collaborazione con tutti, ribadendo in via priopritaria un concetto: “Dobbiamo conoscervi, vogliamo avere ben chiaro il quadro della situazione, quindi vi verremo a trovare, uno ad uno, al più presto”, ha promesso Laura Calafà, dando allo stesso tempo un messaggio di apertura al confronto, ma anche di determinatezza. E facendo trasparire anche un certo entuasiasmo: “Dal punto di vista scientifico questa è una sfida interessante, l’erga omnes soprattutto”. Dello stesso avviso i colleghi Angelini (che già conosce la realtà sammarinese e potrà agevolare il Comitato nella comprensione della realtà imprenditoriale e lavorativa del Paese) e Zenato, che non vedono l’ora di mettersi al lavoro. Anzi, al Lavoro con la L maiuscola, visto che la loro sede operativa sarà nella sede dell’Ufficio del Lavoro, d’accordo anche con il Direttore Loris Francini, con cui lavoreranno a stretto contatto, soprattutto in questa prima fase di “analisi”. A iniziare dalla rendicontazione del numero di iscritti al registro – anch’esso una novità – a cui tutte le imprese devono indicare quale contratto di lavoro stanno applicando. Su questo fronte è stato ricordato l’obbligo a iscriversi, anche perché a quanto pare mancherebbero diverse imprese. Ovviamente si parla di quelle imprese che hanno dipendenti.

 

IL COMITATO GARANTE: ONERI E FUNZIONI

La nomina è triennale e rinnovabile per un massimo di due mandati e deve essere formalizzata entro sessanta giorni dall’approvazione della Legge n.59/2016. Non possono essere nominati componenti del Comitato Garante i membri del Consiglio Grande e Generale, coloro che ricoprono una carica in organismi direttivi di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, il presidente, il segretario politico e il membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici, nonché i dipendenti pubblici e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’annualità precedente alla nomina. In caso di cessazione definitiva dalla carica di uno o più dei componenti la sostituzione deve avvenire entro trenta giorni e comunque non oltre la prima seduta consiliare utile, secondo le procedure sopra indicate. I componenti del Comitato, una volta ufficializzata la nomina da parte delle autorità competenti, devono attestare di aver stipulato una polizza assicurativa adeguata a copertura della loro responsabilità civile per i danni che potrebbero cagionare a terzi, 32 ivi compresa la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio della funzione a cui sono chiamati. I componenti del Comitato Garante percepiscono ciascuno un compenso fisso annuo predeterminato pari a 5.000 euro. Il 50% del costo è posto equamente in carico alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Le modalità e i termini sono definiti in accordo tra le parti. Il restante 50% è a carico dell’Amministrazione. Gli oneri a carico dell’Amministrazione sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato. Le deliberazioni assunte dal Comitato Garante, auditi gli eventuali interessati e fatta salva la ricerca dell’unanimità, sono adottate a maggioranza, e sono valide alla presenza del Presidente e di almeno un membro. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Comitato Garante è affiancato un organo di controllo, composto da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale e associazione datoriale e un membro in rappresentanza del Congresso di Stato, che si riunisce almeno una volta l’anno per verificare il buon esercizio delle funzioni demandate al Comitato Garante e per redigere una relazione annuale sull’andamento e sul buon esercizio delle funzioni deputate al Comitato Garante.

La relazione rimane agli atti dei lavori del Comitato Garante. Nell’ipotesi in cui si rilevino gravi violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n.59/2016 e nell’esercizio delle funzioni del Comitato Garante, l’organo di controllo può ricorrere al Magistrato del Lavoro per richiedere la sospensione dei componenti del Comitato Garante stesso e la revoca degli effetti della deliberazione che ha portato alla sospensione. I componenti dell’organo di controllo restano in carica per tre anni dalla nomina dell’ultimo componente dello stesso. Le nomine sono effettuate rispettivamente da ogni organizzazione sindacale e da ogni associazione datoriale e dal Congresso di Stato e sono notificate, per la loro validità, tramite raccomandata al Comitato Garante. Per i componenti dell’organo di controllo non è previsto compenso alcuno per le funzioni da essi svolte.

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