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Ambiente: nuove regole per le aziende di San Marino

da Redazione

Mattia Marinelli: “L’iter per istruire una pratica è uguale per tutti, attenzione ai pericolosi”. La Circolare n. 3 dell’Ufficio Industria recepisce alcune “voci” del Decreto Delegato 44/2012.

 

di Alessandro Carli

 

La Circolare numero 3, emessa dall’Ufficio Industria Artigianato e Commercio di concerto con il Dipartimento Prevenzione e che abbiamo presentato su San Marino Fixing della scorsa settimana, ha creato più di un grattacapo alle imprese.

Eppure, come spiega Mattia Marinelli della IAM srl, “sarebbe bastato leggere con attenzione il Codice Ambientale (Decreto Delegato numero 44 del 27/04/2012).

La Circolare chiarisce difatti che già da quattro anni le aziende si sarebbero dovute allineare con le disposizioni. In estrema sintesi, il documento chiede a tutti gli operatori economici che effettuano sul servizio OPEC le pratiche per una nuova licenza, trasferimento titolarità, trasferimento sede, ampliamento superficie, modifica dell’oggetto della licenza, sede secondaria o riattivazione della licenza, prima della conferma della pratica devono ottenere le autorizzazioni previste dal Decreto Delegato 44/2012.

“La IAM – prosegue Marinelli – ha già ricevuto numerose richieste di chiarimento. Tra i servizi che da sempre offriamo, c’è anche quello di consulenza e di espletamento delle pratiche”.

Già, ma cosa comportano le nuove disposizioni? E quali sono le casistiche? “Per quel che concerne la dichiarazione dei rifiuti prodotti in ottemperanza all’articolo 24 del Decreto Delegato 44 del 27/04/2012, si va dalle pratiche più semplici – mi riferisco alle agenzie di viaggio o agli studi notarili, giusto per fare due esempi concreti – a quelle più complesse. Sia per le prime che per le seconde l’iter non cambia, va richiesta (a discrezione della azienda) all’Azienda dei Servizi l’assimilabilità ai rifiuti urbani limitati a carta, plastica, rifiuto indifferenziato, vetro e organico, integrando poi alla pratica istruita gli altri CER (Codice Europeo Rifiuto) che l’attività produce”.

Esempi concreti ne sono i toner, le stampanti, i monitor, eccetera.

“Molte imprese, oltre ai rifiuti sopra citati, lavorano con diverse tipologie di macchinari e prodotti che producono poi una serie di rifiuti specifici. Se l’iter per istruire una pratica è uguale per tutte le tipologie di attività, la complessità della pratica cambia in base al tipo di rifiuti prodotti soprattutto quando devono essere stoccati secondo normativa i rifiuti speciali pericolosi. Per queste tipologie difatti possono essere previste analisi chimiche per individuare la natura del rifiuto – per identificarne un CER specifico- ed il lay-out di stoccaggio aziendale (richiesto obbligatoriamente come allegato alla pratica) che dovrà essere più dettagliato”.

Come la IAM srl. “Siamo ben consci che le realtà produttive del territorio non possano sapere tutto. Noi effettuiamo anche servizi di consulenza a domicilio: ci rechiamo in loco, visioniamo l’edificio o gli uffici e diamo un supporto concreto a compilare in maniera corretta tutta la modulistica richiesta per Legge. Ci è capitato più volte di ‘entrare’ in un’impresa e trovare rifiuti fermi da 10 o più anni. E quando parliamo di rifiuti mi riferisco sia a quelli non pericolosi che pericolosi”.

In base a quanto ritrovato, “diamo una mano ai clienti. Compiliamo la documentazione necessaria, effettuiamo i versamenti previsti ma anche spieghiamo le best practice per una gestione più attuale e meno costosa”.

Parte dei servizi sono consultabili sul sito http://www.iamrsm.com nella sezione news.

 

LA CIRCOLARE NUMERO 3

La Circolare specifica che dal 1 gennaio 2017 sarà obbligatorio allegare le autorizzazioni.

Per evitare di arrivare con il fiato corto, basta organizzarsi. E sapere che la pratiche richiedono un po’ di tempo. Non moltissimo, a dire il vero. “In genere ci vogliono circa 10-15 giorni” spiega il professionista.

Dopo aver ricordato che la modulistica aggiornata relativa alle autorizzazioni o comunicazioni è scaricabile dal sito http://www.iss.sm/on-line/home/dipartimento-prevenzione/sanitapubblica/tutela-dellambiente-naturale-e-costruito/modulistica.html, qualche suggerimento. E’ importante poi anticipare i tempi. Se un’azienda ha in programma un cambio di licenza, è bene che inizi a pensare come sbrigare la pratica che dovrà poi consegnare al commercialista. “Ci interfacciamo direttamente con il cliente. Se poi ha qualche difficoltà, in seconda battuta ci raffrontiamo anche con il commercialista”.

Giova infine ricordare che con il COE, da attenersi prima del rilascio licenza (come prevede l’art 22 della Legge 40/2014), l’azienda può eseguire le attività preparatorie all’esercizio dell’attività e che il rilascio della licenza va effettuato solo a completamento dei lavori in quanto abilita all’esercizio.

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