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Riqualificazione energetica, si allargano le maglie

da Redazione

E’ stato pubblicato il Decreto Delegato 126/2016, che di fatto introduce molte novità, soprattutto per le abitazioni civili di San Marino.

 

di Alessandro Carli

 

A distanza di poco più di un anno, la Repubblica di San Marino ha rimesso mano al decreto numero 5 del 2015, che norma gli incentivi per l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione. Il Decreto Delegato numero 126 del 2016 – che mantenendo la linea d’intenti, ovvero quella di favorire la riduzione dei consumi energetici e la diminuzione delle emissioni di fattori inquinanti e stabilisce i criteri e le modalità di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) – introduce una serie di piccole novità. Novità che però non riguardano le imprese. L’impianto dell’articolo (il numero 31) che le riguarda introduce solamente che “le imprese industriali, commerciali, alberghiere e le aziende e cooperative agricole” possono beneficiare di un contributo in conto interesse, oltre che per gli interventi di efficientamento, anche per “l’esecuzione delle diagnosi energetiche”.

Giova comunque ricordare il “peso” del contributo e soprattutto la tipologia di interventi. Come lo scorso anno, il contributo copre interamente (quindi 100% ma sino a un importo massimo di 150 mila euro) il tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati.

Rientrano nella “categoria” che permette l’accesso ai contributi l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici attraverso “l’istallazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e cogeneratori”, ma anche la sostituzione dei “vecchio dispositivi” con quelli a “tecnologia LED” o che producano un equivalente risparmio energetico innovativo, come ad esempio “i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili”.

Le imprese potranno accedere ai contributi anche per “l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici” e per l’acquisto e l’installazione di “attrezzature e macchinari” che permettono la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti.

Le domande per usufruire dei contributi previsti per le imprese devono essere presentate al Comitato di valutazione – che fa riferimento all’ufficio Industria – che le esamina entro 90 giorni dalla loro presentazione. Il riconoscimento dei contributi avviene con le modalità e condizioni di cui al Decreto Delegato n. 93/2013 e relativi Regolamenti applicativi nonché nei limiti delle somme previste annualmente dalla Legge di Bilancio previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici per i convenzionamenti agevolati. Le domande per usufruire dei contributi previsti dall’articolo 31, oltre alla documentazione già prevista dal Decreto Delegato n. 93/2013 devono essere corredate da alcune documentazioni specifiche.

“Per le esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo come i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili – spiega l’architetto Giorgio Brigliadori, responsabile dello Sportello Energia di San Marino – è propedeutico presentare anche una diagnosi energetica. Per l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici e l’acquisto e l’installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte invece serve anche una relazione tecnica”.

 

OLTRE ALLE IMPRESE

Rimandando il lettore al sito www.consigliograndeegenerale.sm per la versione integrale del Decreto, ci soffermiamo su alcuni articoli del DD, che di fatto introducono una serie di novità.

Con l’articolo 7 del DD 126/2016 (Contributi economici a fondo perduto), spiega l’architetto Brigliadori, “si va ad ampliare la platea che può accedere alle agevolazioni”. Il comma 2 spiega che “le unità immobiliari devono essere poste all’interno di edifici classificati, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera aa) della legge n. 48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi”. Tradotto: maglie più larghe. Qui difatti si parla specificatamente di “abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico” (E.1 ed E.2), di bar e, come si legge alla lettera E.5, di “edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni”.

Agli interventi volti alla riqualificazione energetica di unità immobiliari – ovvero fornitura e posa in opera dei materiali per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell’edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, di abbattimento dei ponti termici, di sostituzione o adeguamento degli infissi, di adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico incluso l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

opere finalizzate alla protezione esterna dell’edificio dall’irraggiamento estivo quali frangisole; pareti ventilate e cool – roof; interventi all’impianto idrico-sanitario; installazione dei dispositivi di ancoraggio in copertura (linee vita), se progettati e realizzati secondo le normative europee vigenti; gli impianti FER e che non beneficino di altre forme di incentivazione; opere provvisionali strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi – è riconosciuto un contributo a fondo perduto preciso. Vediamo le aliquote e gli importi.

a) 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 30 mila euro di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica sino alla concorrenza di 3 €/kWh primario anno risparmiato e che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale ≥40% e con abbattimento dell’Epi ≥ 80 kWh/m2anno;

b) 25% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 15 mila euro di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica sino alla concorrenza di 3,30 €/kWh primario anno risparmiato e che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale ≥25% e con abbattimento dell’Epi ≥ 35 kWh/m2anno;

c) 25% delle spese sostenute fino ad un massimo complessivo di 4 mila di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica sino alla concorrenza di 2,50 €/kWh primario anno che producano una riduzione del consumo di energia primaria invernale ≥25%.

Altra novità, l’introduzione di una tabella – che verrà promulgata dall’Autorità – che definirà, nelle varie tipologie, il costo massimo di ogni singolo intervento.

I soggetti abilitati alla richiesta dei contributi a fondo perduto sono persone fisiche o giuridiche proprietarie dell’unità immobiliare oggetto d’intervento o titolari di contratto di locazione finanziaria o soci di cooperative di abitazione.

Ai fini dell’ottenimento dei contributi, i soggetti “consegnano all’UPA (attualmente allo Sportello Energia, ndr) richiesta di contributo corredata, a seconda delle tipologie, di computo metrico preventivo attestante la spesa prevista, di diagnosi energetica, eccetera.

Altra novità la ritroviamo all’articolo 10, che fa riferimento ai Contributi economici a fondo perduto per impianti FER riguarda le categorie dell’articolo 3 comma 2 della L. 48/2014 sopracitate.

Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER che garantiscano la copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell’unità immobiliare, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi 10 mila euro.

Un’altra news è inserita nell’articolo 36, che riguarda le imputazione dei contributi a fondo perduto ed in conto interessi: sono state blindate le percentuali dei contributi a carico dello Stato relativi agli incentivi. Per l’edilizia è stata fissata all’80%, per gli impianti fotovoltaici al 20%.

La potenza incentivabile misurata in kWp – e quindi non sono state poste limitazioni di kilowatt – non potrà superare il 10% della potenza utile necessaria alla copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell’unità immobiliare.

Una “chicca” invece la ritroviamo all’articolo 12, che definisce la procedura per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto per impianti FER. I soggetti abilitati alla richiesta di contributi a fondo perduto possono essere sia la “persona fisica, persona fisica operatore economico e persona giuridica, se proprietari o titolari di un diritto reale di godimento di bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l’installazione di un impianto da incentivare” che “i soci di cooperative ed i conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l’installazione di un impianto da incentivare”.

Un’alternativa ai meccanismi di incentivazione sopra descritti è resa possibile grazie agli articoli 18 e 20. Il primo riguarda gli incentivi per mezzo di detrazione d’imposta. Per la sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti ma anche per le opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l’esterno e verso volumi non riscaldati, la sostituzione di generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua, l’installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente, eccetera, “è riconosciuta una detrazione d’imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 10 mila euro da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d’imposta”.

Il secondo invece – “Passività deducibili” – prevede deducibilità che possono arrivare sino a 20 mila euro per gli interventi maggiormente virtuosi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Legge energetica.

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