Home FixingFixing Dimissioni: finalmente è stata stabilita la tempistica

Dimissioni: finalmente è stata stabilita la tempistica

da Redazione

Scaduti i termini, l’atto di cessazione volontaria è valido senza la firma del lavoratore. ANIS: “La delibera della Commissione Lavoro soddisfa le nostre precise sollecitazioni”.

 

di Daniele Bartolucci

 

Stabiliti, una volta per tutte, i tempi tecnici con cui si debba definitivamente concludere il rapporto tra lavoratore e impresa a seguito delle dimissioni. Soddisfatta quindi una precisa richiesta di ANIS a nome delle imprese, grazie alla delibera della Commissione del Lavoro che si è fatta carico del problema.

L’esigenza di chiarire una tempistica è emersa già all’indomani della promulgazione della Legge 27 novembre 2014 n.209 “Disposizioni in materia di contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco e tutela della genitorialità”: la nuova normativa, pur risolvendo un problema serio, quello della diffusa pratica delle dimissioni in bianco (“vizio” più italiano che sammarinese, ma purtroppo emerso anche in territorio), non aveva infatti previsto la tempistica successiva alle dimissioni, in particolare sulla firma da parte del lavoratore, che avrebbe potuto avvenire anche a distanza di mesi o anni , determinando la sussistenza – seppur non operativa – di un legame tra lavoratore e azienda. Un tema che ha investito diverse aziende sammarinesi in questi anni e che l’Associazione Nazionale Industria San Marino ha sollevato più volte, sollecitandone una risoluzione, arrivata direttamente dalla Commissione del Lavoro, la cui delibera ha formalizzato la tempistica necessaria.

“La norma in oggetto non ha previsto un termine entro il quale il lavoratore/lavoratrice debba presentarsi all’Ufficio del Lavoro per la sottoscrizione della dichiarazione di cessazione volontaria o di risoluzione consensuale, cosa che, di fatto, poteva lasciare ancora aperto il rapporto di lavoro per un tempo indefinito”, ricordano da ANIS. “La Commissione del Lavoro, in ragione di nostre precise sollecitazioni, – con la delibera n.-5 del 26 luglio 2016 – ha opportunamente definito una nuova procedura in virtù della quale, ove il lavoratore non si presenti entro i 10 giorni successivi alle dimissioni a sottoscrivere il modulo di cessazione volontaria (e per analogia quello di risoluzione consensuale) l’Ufficio del Lavoro inviterà il lavoratore, a mezzo raccomandata, a presentarsi per provvedere all’adempimento”. A questo punto, “qualora il lavoratore non si dovesse presentare entro i 10 giorni successi al ritiro della raccomandata o comunque dalla data di compiuta giacenza o della PEC, l’atto di cessazione sarà considerato valido a tutti gli effetti”. Considerando i tempi tecnici della compiuta giacenza (30 giorni), il tempo massimo per far scattare l’automatismo è di fatto stabilito in 40 giorni.

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